CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1977; avverso la sentenza dell'Il giugno 2025 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata il 3 dicembre 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per rispondere, in concorso con altri coimputati non ricorrenti, dei reati di ricettazione (di un autovettura Lky\ Mercedes, provento di furto, contestata al capo A, e delle relative ruote, contestata al capo E), furto pluriaggravato in abitazione (ai danni dei coniugi Suma-[OSCURATO:PERSONA], contestato al capo B), furto pluriaggravato di un'autovettura (una [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], capo C), possesso ingiustificato di chiavi genuine e grimaldelli e simulazione aggravata di reato (per aver falsamente denunciato il furto dell'autovettura rinvenuta nei pressi dei luoghi ove si erano consumati i fatti, capo D ed F). La prospettazione accusatoria veniva integralmente accolta dal Tribunale e, al netto delle prescrizioni dichiarate in relazione ai reati di cui ai capi A), D), E) ed F), confermata in secondo grado. 2. Il ricorso, proposto avvero la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Lecce, nell'interesse del Crescenzle, si compone di quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il profilo genetico rinvenuto sul passamontagna prova piena ai fini dell'accertamento di responsabilità del Crescenzio e mero insufficiente indizio in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], mandato assolto valorizzando in modo contraddittorio elementi probatori comuni anche al ricorrente. 2.2. Il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione offerta in relazione alla valutazione di attendibilità degli esiti peritali, dei quali la difesa aveva evidenziato l'insufficienza del numero di "/oci" (comunque inferiore al numero richiesto dal Trattato di Prunn) e la possibile contaminazione del reperto. 2.3. Il terzo e il quarto attengono al capo C) e deducono l'assenza di forza inferenziale dell'elemento logico utilizzato per fondare la responsabilità del ricorrente: il rinvenimento delle ruote del Mercedes all'interno dell'auto nella disponibilità del ricorrente, sostiene la difesa, non è di per sé indicativo del coinvolgimento del furto in abitazione (capo B) e del furto dell'autovettura (capo C) e la (asserita) partecipazione al furto in abitazione non è, comunque, indice logico della partecipazione ad altri eventuali reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La valutazione delle censure prospettate impone una preliminare sintetica ricostruzione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale e dei complessivi elementi probatori valutati dalla Corte territoriale. Il 6 marzo 2013, alle 4:30 del mattino, una pattuglia di Carabinieri notava una [OSCURATO:PERSONA] effettuare una manovra repentina per sottrarsi al controllo di polizia che stava effettuando; i militari si ponevano all'inseguimento dell'autovettura, ma il conducente, poco dopo, abbandonata l'auto, riusciva a darsi alla fuga, portando con sé un oggetto prelevato dal lato posteriore e facendo perdere le sue tracce. I successivi controlli portavano al rinvenimento, nei pressi dell'autovettura, di una sacca contenente oggetti da scasso, ricetrasmittenti e due passamontagna e all'interno dell'auto - risultata intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], ma in uso pacificamente al Crescenzio - due pneumatici di altra autovettura (una Mercedes), un arnese atto allo scasso e numerosi documenti a lui riferibili. A poca distanza dal luogo in cui era stata abbandonata la [OSCURATO:PERSONA], fu rinvenuta un'autovettura Mercedes, risultata sottratta al cittadino tedesco [OSCURATO:PERSONA] qualche mese prima, a cui erano state asportate due ruote e al cui interno fu rinvenuta una borsa contenente una ricevuta di iscrizione ad un corso di nuoto intestata a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta vittima di un precedente furto, commesso da ignoti, quella stessa notte, i quali, introdottisi all'interno della sua abitazione si erano impossessati di numerosi oggetti (tutti indicati nell'imputazione) e, successivamente, dell'autovettura di sua proprietà (una [OSCURATO:PERSONA]) parcheggiata in strada. Il giorno seguente, il Crescenzio presentava, al Commissariato di pubblica sicurezza di Brindisi una denuncia di furto dell'autovettura (la [OSCURATO:PERSONA]), riferendo che il mezzo era nella sua disponibilità e gli sarebbe stato sottratto la notte precedente quando lo aveva lasciato incustodito nella pubblica via con le chiavi inserite nel cruscotto. I giudici di merito, valutando unitariamente tutti gli elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria e, con essi la contiguità temporale di tutti i fatti in contestazione; il ritrovamento, nella [OSCURATO:PERSONA], di due ruote della Mercedes provento di furto in danno del cittadino tedesco; il rinvenimento all'interno della Mercedes di una borsa sottratta quella stessa notte dall'abitazione della [OSCURATO:PERSONA]; il ritrovamento, nei pressi della [OSCURATO:PERSONA], nella pacifica disponibilità del Crescenzio, di una sacca contenente arnesi atto allo scasso, ricetrasmittenti e due passamontagna con i profili genetici del [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Crescenzio, hanno dedotto che il ricorrente avesse avuto la disponibilità della Mercedes ( della quale, al capo A, è stata contestata la ricettazione) e, con essa, la sua partecipazione al furto commesso all'interno dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, alla sottrazione della sua autovettura. 2. Ciò considerato, per come si è detto, la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione (connessa alla simmetrica assoluzione del coimputato e alla incoerente valutazione degli esiti degli accertamenti sul profilo genetico) nonché l'assenza di forza inferenziale degli argomenti utilizzati. Le censure sono tutte, complessivamente, infondate. 2.1. Partendo, logicamente, dall'ultima censura, va opportunamente premesso che questa Corte non può, né vuole sindacare la valutazione di gravità e precisione dei singoli indizi (la cui diretta verifica comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito). Il sindacato demandato alla Suprema Corte attiene alla verifica dell'articolazione logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, al riscontro della corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché della compiutezza e coerenza argonnentativa in considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.). Ed in questi termini, vanno valutate le censure prospettate. Ebbene, l'indizio, per definizione, non è una prova diretta in quanto non è idoneo a rappresentare immediatamente il fatto da provare: se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sé sufficiente a provare il fatto rappresentato, in quanto presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo giuridicamente certo ed inevitabile. L'indizio, in sé considerato, è, invece, indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, e fornisce una traccia solo indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (Sez. 5, n. 16397 dei 21/02/2014, Maggi, Rv. 259551). Se, tuttavia, la valutazione atomistica del singolo indizio fornisce solo una traccia probatoria astrattamente percorribile, la concorrenza di una pluralità di indizi gravi (ossia fondati su ragionamento probabilistico desunto da adeguate massime di esperienza), precisi (ossia certi nei loro elementi fattuali e affidabili nella loro fonte) e concordanti (ossia confluenti, nelle rispettive valutazioni probabilistici, verso una unitaria ricostruzione del fatto oggetto del thenna probandum), genera una prova logica che, se raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo di tali indizi (così come delineato attraverso l'indicazione dei criteri metodologici di cui all'art. 192 cod. proc. pen.), non costituisce strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01). In altri termini, un corretto procedimento valutativo, proprio in ragione dell'individuale equivocità del dato fattuale, impone un preventivo apprezzamento della valenza qualitativa individuale e del grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici, ma anche una successiva considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo; una valutazione complessiva che, non risolvendosi in una mera sommatoria dei singoli dati fattuali, è funzionale ad accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 26455 dei 26/03/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 44324 del 2013, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449- 01). Se, però, una valutazione atomistica del compendio probatorio conduce ad un risultato fallace, in quanto limitato dall'ambiguità del singolo indizio, ugualmente fallace è un'amplificazione del processo logico di deduzione, che, da un primo fatto noto (indizio) deduce un secondo fatto ignoto e utilizza tale ultimo dato (il secondo fatto originariamente ignoto), come fonte per una ulteriore abduzione. Il giudice, ben può dedurre da un fatto noto altro ignoto, ma non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, venendo meno la certezza dell'indizio, espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192 ,comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Cianfardino, Rv. 259138). 2.2. Ciò considerato, la Corte territoriale non ha dedotto la partecipazione al furto commesso all'interno dell'abitazione (e, successivamente, alla sottrazione della sua autovettura) dalla sola disponibilità della Mercedes ; ha valutato individualmente i singoli indizi raccolti, nella loro individuale oggettività (la continuità spaziale e temporale dei fatti, il rinvenimento dell'auto in uso al Crescenzio e, al suo interno, delle ruote sottratte alla Mercedes - ove, poi, sono state rinvenute tracce del precedente furto nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] - il rinvenimento, nelle vicinanze, di una sacca contenente attrezzi atto allo scasso, ricetrasmittenti e due passamontagna) e, alla luce di una valutazione unitaria, ha \A_ risolto la logica ambiguità di ciascuno, desumendo la responsabilità del ricorrente dal coerente combinarsi di tutti i predetti fattori. A fronte di ciò, le censure sollevate dalla difesa si risolvono in una valutazione parcellizzata dei dati raccolti, priva del loro necessario sistematico raccordo: la difesasi è fermata all'apprezzamento della valenza qualitativa individuale dei singoli indizi, dando atto della loro logica equivocità, non considerando, però, per come si è detto, che l'indizio è in sé equivoco, in quanto potenzialmente indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. Limitandosi all'individuale valutazione del dato fattuale, la difesa omette il successivo apprezzamento unitario e collettivo degli elementi acquisiti, necessario per superare la relativa ambiguità di ciascuno di essi e per consentire di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Un dubbio, è il caso di ribadirlo, che deve essere "ragionevole" (perché solo quello "ragionevole" impone l'assoluzione dell'imputato e, in questo contesto, non consente di ritenere provato il dato fattuale ignoto) e che deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda che sia non un'astratta possibilità, ma un'eventualità concretamente plausibile e suscettibile di essere argomentata con ragioni verificabili alla luce delle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 2.3. Ciò considerato quanto alla validità del procedimento logico seguito dai giudici di merito e alla censurata forza inferenziale dei singoli indizi, non resta che dar conto della complessiva infondatezza delle residue censure: quella afferente alla diversa posizione processuale del coimputato perché il trattamento a quest'ultimo riservato non esclude la logicità della motivazione posta a base del giudizio di colpevolezza del ricorrente (e la stessa difesa ha evidenziato la differenza del dato probatorio, mancando per il coimputato il chiaro riferimento dell'autovettura), dato che dà conto, nella discrezionalità dell'apprezzamento degli elementi probatori, della logicità argomentativa della sentenza impugnata; quella afferente alla valutazione degli accertamenti genetici e del relativo reperto contenente tracce biologiche, non solo perché dato logicamente superato dalla pacifica disponibilità dell'auto, ma perché, anche a voler aderire all'assunto difensivo (quanto all'insufficienza dei "loci" qualificanti il profilo genetico), ove l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere comunque attribuita (come in concreto avvenuto) valenza indiziaria (Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257).3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali