CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13167-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia aggravata e di porto d'armi. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto all'attendibilità del testimone — è generico e portatore di una tesi alternativa e soggettivamente orientata, secondo la quale il teste sentito in dibattimento non sarebbe neutrale. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile in quanto inedito, stante l'assenza del corrispondente motivo di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibil P.Q.M