CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 30938/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la mancata applicazione della causa di non punibilità dettata dall'art 131 bis cp viene puntualmente, logicamente e correttamente giustificata facendo leva sulla intensità del dolo, ritenuta non compatibile con la norma evocata, (intensità) nel caso coerentemente rapportata alla carenza di elementi probatori diretti a confortare l'assunto difensivo quanto alle ragioni giustificative dell'allontanamento dal domicilio di restrizione posto a fondamento della evasione contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.