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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20023/2024

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nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] L.L.P. ([OSCURATO:PERSONA]); -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; la Corte -rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio concluso dalla sentenza qui impugnata fu contumace; -che, nondimeno , il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio del difensore indicato (come domiciliatario) nell’atto di precetto; - che la notifica è , di conseguenza , nulla (e non inesistente ) , in applicazione dei princìpi stabiliti, a composizione dei precedenti contrasti, da Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016(per effetto della quale, dunque, resta superato il precedente e contrario orientamento seguito da Cass.9147/07); -che pertanto ne va ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. entro il termine perentorio identificato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva prova dell’ottemperanza a tale ordine; Oggetto: ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.P.q.m. (-) ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società [OSCURATO:PERSONA] LLP, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] L.L.P. ([OSCURATO:PERSONA]); -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; la Corte -rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio concluso dalla sentenza qui impugnata fu contumace; -che, nondimeno , il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio del difensore indicato (come domiciliatario) nell’atto di precetto; - che la notifica è , di conseguenza , nulla (e non inesistente ) , in applicazione dei princìpi stabiliti, a composizione dei precedenti contrasti, da Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016(per effetto della quale, dunque, resta superato il precedente e contrario orientamento seguito da Cass.9147/07); -che pertanto ne va ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. entro il termine perentorio identificato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva prova dell’ottemperanza a tale ordine; Oggetto: ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.P.q.m. (-) ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società [OSCURATO:PERSONA] LLP, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 ma
Sentenza Cassazione n. 20023/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris