CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 20023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] L.L.P. ([OSCURATO:PERSONA]); -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; la Corte -rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio concluso dalla sentenza qui impugnata fu contumace; -che, nondimeno , il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio del difensore indicato (come domiciliatario) nell’atto di precetto; - che la notifica è , di conseguenza , nulla (e non inesistente ) , in applicazione dei princìpi stabiliti, a composizione dei precedenti contrasti, da Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016(per effetto della quale, dunque, resta superato il precedente e contrario orientamento seguito da Cass.9147/07); -che pertanto ne va ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. entro il termine perentorio identificato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva prova dell’ottemperanza a tale ordine; Oggetto: ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.P.q.m. (-) ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società [OSCURATO:PERSONA] LLP, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 ma