CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 12108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35130/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6 849 /201 7 depositata il 27/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1997 [OSCURATO:PERSONA], come procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], Bruno e [OSCURATO:PERSONA] per rivendicazione di un fondo con fabbricato, sito in Roma. L’attore allegava l’occupazione senza titolo da parte dei 2di 5 - 35130/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 6) – [OSCURATO:PERSONA]. convenuti, mentre costoro proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. Integrato il contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria del terreno, in prime cure era accolta la domanda at- torea e rigettata la riconvenzionale. In secondo grado si aveva riforma integrale, con accoglimento della riconvenzionale e rigetto della princi- pale. La sentenza di appello veniva cassata da Cass. 27510/2011, in accoglimento di un motivo per violazione di legge e per contraddittoria motivazione vertente sulla considerazioneche i convenuti avevano ini- ziato ad esercitare il potere sulla cosa quali detentori, più precisamente quali custodi,e che no n vi era prova della interversione nel possesso. Infatti, il terreno e il fabbricato erano stati affidati negli anni ‘60 a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode, quale area di appoggio per attrezzi e materiali attinenti ad un cantiere per la costruzione di una palazzina. Vi era stata poi nell’arco degli anni una duplice inerzia, sia da parte dei proprietari che dei detentori, talché –in base agli accertamenti in prime cure - il fabbricato si trovava in stato di abbandono. Su questa base il giudizio di rinvio si è concluso con il rigetto dell’appello, con conse- guente conferma dell’originario accoglimento della domanda di rilascio e del rigetto della domanda di usucapione. Ricorrono in cassazione i Cammilli, anche quali eredi della Meni- chetti, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di appello ritenuto raggiunta la prova dell’interversione del possesso da parte di Menichetti e Cammilli e quindi non avere rite- nutoil perfezionamento dell ’ usucapione (si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, co. 1 e 2, 1158 e 1164 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione). 3di 5 - 35130/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 6) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale reputato fatto noto che Menichetti e Cammilli abbiano continuato a godere del terreno eper non averne quindi de- suntoin via di inferenza la trasformazione del fabbricato da parte loro (si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, co. 1, 1158 e 2727 c.c. nonché contraddittorietàdella motivazione). 2. –I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e dichia- rati inammissibili. La parte censurata della sentenza (p. 5-7) è fondamentalmente la seguente: «Gli eredi Cammilli non hanno dimostrato un possesso con- tinuo ed ininterrotto del terreno e della casa utile ad usucapire, in quanto da un lato non hanno provato di aver effettivamente trasfor- mato la baracca insistente sull’immobile, dall’altro il terreno e la co- struzione sono risultati in stato di abbandono sulla base dello stesso accertamento tecnico di parte svolto per incarico dei Cammilli (finaliz- zato ad una amichevole composizione della controversia).Inoltre […] non risulta dimostrata l’interversione del possesso. Sarebbe stato in- fatti onere dei Cammilli, al fine di dimostrare il mutamento della de- tenzione qualificata del proprio dante causa (quale custode) in pos- sesso uti dominus, dare prova di specifici atti di interversione del pos- sesso, dai quali desumere, in modo inequivoco, la cessazione dell’eser- cizio del potere di fatto sulla cosa in nome altrui (animus detinendi) e l’inizio dell’esercizio di tale potere in nome proprio (animus rem sibi habendi). […] Né può assumere valore di interversione, in difetto di tali elementi, il mero atteggiamento di tolleranza manifestato da parte del possessore-proprietario del bene. […] Nella fattispecie in esame non risultano integrati i presupposti della dedotta fattispecie acquisitiva in quanto: a) il dante causa degli odierni attori in riassunzione ottenne la detenzione dell’immobile a titolo di custodia, cosicché il mero uso del 4di 5 - 35130/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 6) – [OSCURATO:PERSONA]. terreno e della costruzione appare elemento irrilevante ai fini dell’ac- coglimento della domanda dì usucapione, poiché, in mancanza di inter- versione nel possesso, il mero uso non deponein modo univoco per la sussistenza di una signoria di fatto sull’immobile con caratteristiche analoghe al diritto di proprietà; b) l’accatastamento della costruzione insistente sul terreno, per essere rilevante ai fini della interversione nel possesso, avrebbe necessitato, come ritenuto dalla Corte di Cassa- zione, dell’acquiescenza del proprietario e trattasi dunque di elemento non utilizzabile al fine di dimostrare la trasfo rm azione della mera de- tenzione in possesso; c) la considerazione che la costruzionestessa sia stata abitata, per alcuni anni, dalla famiglia Cammilli sulla base delle deposizioni delle due testimoni non dimostradì per s é in modo incon- trovertibile quale fosse il preesistente stato della costruzione e quali siano state le trasformazioni operate dal Cammilli al fine di renderla abitabile; d) non vi èquindi prova di una effettiva attività modificativa della proprietà Almag ià tale da dimostrare sia l ’ elemento soggettivo della interversione (da animus detinendiad animus rem sibi habendi), sial’elemento oggettivo, consistente in un ’ attività riconoscibile, speci- ficamente rivolta contro ilpossessore-proprietario, in guisa da porlo in condizione di rendersi conto dell’avvenuto mutamentodella detenzione in possesso utile ad usucapire; e) in ogni caso sulla base dell’accerta- mentotecnico a firma del geom. Saladino, espletato per conto dei Cam- milli, è emerso che “ i l fabbricato risulta disabitato da oltre ven t ’ anni ’’ , elemento quest’ultimo che di per séinficia la ricostruzione fattuale de- dotta dagli appellanti anche in relazione alla continuità ed alla persi- stenza del possesso». L’ampio stralcio della motivazione getta un fascio di luce meridiana sull’inammissibilità di entrambi i motivi, in quanto sono diretti a so- vrapporre l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante 5di 5 - 35130/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 6) – [OSCURATO:PERSONA]. all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non solo non si espone a censure in sede di legittimità (ciò che è sufficiente al fine del giudizio d’inammissibilità), ma è effettiva- mente persuasiva. In conclusione, i due motivi sono inammissibili. 3. -Dall’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda di- scende l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002 – della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la pro- posizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.000,oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo uni