CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 03891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avverso la sentenza n. 1037 del 4 ottobre 2024 emessa, ai sensi degli artt. 444 e ss., dal giudice dell'udienza preliminare di Catania; -è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, con comunicazione del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si dà atto che, con ordinanza del 21 ottobre 2024, il medesimo giudice provvedeva 1) a correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo e nella parte motiva della predetta sentenza, disponendo l'eliminazione della condanna alle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. c., I. fall. e 2) a correggere l'errore materiale, contenuto nel dispositivo, relativo all'indicazione della pena detentiva, da determinarsi in anni uno e mesi quattro di reclusione, anziché in anni due di reclusione; -la dichiarazione può essere intesa come legittima manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione proposta; - pertanto, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; -in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il consigliere estensore Il presid