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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18187/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \._ Vista l'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico BALZANO volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le quattro sentenze di seguito elencate: 1) sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bari in data 16.10.2010 (irrevocabile il 20.10.2011) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 2) sentenza emessa in data 21.6.2011 dalla Corte d'appello di Bari (irrevocabile il 18.5.2012) per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; 3) sentenza pronunciata in data 4.6.2012 dal Tribunale monocratico di Bari (irrevocabile il 4.4.2013) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 4) sentenza emessa in data 15.7.2019 dalla Corte d'appello di Bari per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sub nn. 1), 2) e 3), rigettando, invece, l'istanza con riferimento alla sentenza n. 4) per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; considerato, in particolare: - che la sentenza sub n. 4) aveva già negato la continuazione con i reati di cui alle pronunce nn. 2) e 3) e che, secondo il giudice adito, i fatti di cui alle prime tre pronunce erano riconducibili ad un contesto di "spaccio di strada" e non all'ambito associativo; - che, in ogni caso, ad avviso del giudice dell'esecuzione, mancava la prova della preventiva deliberazione da parte del ricorrente, già alla data di commissione del primo reato (15.10.2010), della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (operativa dal 2011); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe negato l'unicità del disegno criminoso fra le cessioni al dettaglio e l'associazione dedita al narcotraffico, senza considerare che il reato sub c) è stato commesso il 13 maggio 2012, ossia nel periodo di ritenuta operatività del sodalizio criminale; visti i motivi aggiunti; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, costituita da doglianze manifestamente infondate in quanto inerenti ad un'asserita illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (si veda, in particolare, pag. 2 dell'ordinanza); osservato, inoltre, che il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati, già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo (Sez. 1, n. 17881 del 14/2/2017, P.G. in proc.

Andreoli, Rv. 271401); che anche in virtù dell'applicazione dell'enunciato principio al caso di specie il ricorso si presenta manifestamente infondato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \._ Vista l'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico BALZANO volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le quattro sentenze di seguito elencate: 1) sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bari in data 16.10.2010 (irrevocabile il 20.10.2011) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 2) sentenza emessa in data 21.6.2011 dalla Corte d'appello di Bari (irrevocabile il 18.5.2012) per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; 3) sentenza pronunciata in data 4.6.2012 dal Tribunale monocratico di Bari (irrevocabile il 4.4.2013) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 4) sentenza emessa in data 15.7.2019 dalla Corte d'appello di Bari per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sub nn. 1), 2) e 3), rigettando, invece, l'istanza con riferimento alla sentenza n. 4) per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; considerato, in particolare: - che la sentenza sub n. 4) aveva già negato la continuazione con i reati di cui alle pronunce nn. 2) e 3) e che, secondo il giudice adito, i fatti di cui alle prime tre pronunce erano riconducibili ad un contesto di "spaccio di strada" e non all'ambito associativo; - che, in ogni caso, ad avviso del giudice dell'esecuzione, mancava la prova della preventiva deliberazione da parte del ricorrente, già alla data di commissione del primo reato (15.10.2010), della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (operativa dal 2011); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe negato l'unicità del disegno criminoso fra le cessioni al dettaglio e l'associazione dedita al narcotraffico, senza considerare che il reato sub c) è stato commesso il 13 maggio 2012, ossia nel periodo di ritenuta operatività del sodalizio criminale; visti i motivi aggiunti; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, costituita da doglianze manifestamente infondate in quanto inerenti ad un'asserita illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (si veda, in particolare, pag. 2 dell'ordinanza); osservato, inoltre, che il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati, già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo (Sez. 1, n. 17881 del 14/2/2017, P.G. in proc. Andreoli, Rv. 271401); che anche in virtù dell'applicazione dell'enunciato principio al caso di specie il ricorso si presenta manifestamente infondato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estenso
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