CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19022/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] SRL, in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC: , elettivamente domiciliata in Roma alla via della Mercede n. 11 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC: ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. Distaccata di Messina, n. 3875/2/14, depositata il 16 dicembre 2014; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Messina notificò alla società contribuente la cartella di pagamento n. 29520110010007717000 con la quale chiese il pagamento della complessiva somma di euro 192.926,22 a titolo di Irap, Iva, sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 2007, calcolati a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La cartella venne impugnata dalla società contribuente ed il giudice di prime cure respinse il ricorso. La decisione venne poi impugnata dinanzi al giudice di seconde cure che dichiarò l’appello inammissibile perché, sostanzialmente, generico, non essendo state articolate specifiche censure dirette a contestare la motivazione ed il percorso logico della sentenza impugnata. Inparticolare, si affermò: “l’appello risulta inammissibile, siccome formulato, in violazione dell’art. 53 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in termini di mera riproposizione (per altro non sempre pedissequa) dei motivi sollevati in primo grado sui quali insiste ma senza l’articolazione di specifiche censure dirette a contestare le motivazioni ed il percorso logico della sentenza impugnata.” [OSCURATO:PERSONA] regionale, inoltre, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello, ad abundantiam, affrontò le doglianze formulate, rigettandole tutte. Avverso la prefata decisione ricorre la società contribuente con 4 motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso non risulta essere stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] SPA risultando dagli atti l’atto non potuto notificare poiché “sconosciuto al luogo indicato”. Al riguardo deve tuttavia ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. 2 n. 11287/2018 secondo cui nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, stante la palese infondatezza, nonostante lo stesso non fosse stato notificato a dei condomini di un edificio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue). Tanto premesso possono ora trattarsi i singoli motivi di ricorso. 2.La prima doglianza denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992: ci si duole della dichiarazione di inammissibilità del ricorso rientrando il suo contenuto in quello tipico previsto dalla norma di riferimento. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 7, comma 2, lett.a), della l. n. 212 del 2000in relazione all’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990. 4. Con la terza censura si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R: n. 600 del 1973. 5. Con il quarto motivo di ricorso ci si della violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 7, della l. n. 212 del 2000 e all’art. 3 della l. n. 241 del 1990 essendo nulla la cartella poiché priva di motivazione, omettendo le modalità di calcolo in virtù delle quali erano stati addebitati gli importi pretesi dalla Agenzia a titolo di imposte sanzioni ed interessi. 6. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Com’è noto ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata. Nel caso di specie, pur essendo stata impugnata anche la statuizione in punto di inammissibilità, il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Va, infatti, rilevato che “l 'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza"“non potendo limitarsi a rinviare all'at to di appello” (Cass. n. 3612 del 04/02/2022; Cass. n. 24048 del 06/09/2021; Cass. n. 29495 del 23/12/2020) Nella specie il ricorrente, con indicazione del tutto generica, si è limitato, dopo aver riportato la disposizione di legge ritenuta violata, ad affermare “i motivi dell’appello sono assolutamente certi tanto che lo stesso giudice ha ritenuto doveroso entrare nel merito di tutte le eccezioni proposte con la conseguenza che il ricorso di appello non può essere considerato inammissibile”. L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianzee il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta ilricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di