CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41950/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che totalmente generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è stato dedotto in appello e, in ogni caso, non risulta applicabile a fronte di una complessiva valutazione delle decisioni di merito che ne evidenzia la insussistenza dei presupposti in ragione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno e del pericolo; Ritenuto infine che non può trovare accoglimento neppure il motivo con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, giacché il relativo apprezzamento di merito è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello che ha rappresentato come all'imputato siano state benevolmente concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de