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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16904/2026

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ro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Annecchino- controricorrente e ricorrente incidentale-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 18/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 4 gennaio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 28aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026Rilevato cheCosimo [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna, in solido o in via esclusiva,del Comune di Oria e della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi al ristorodei danni per le lesioni personali patite a seguito di una aggressione adopera di un cane randagio, avvenuta in territorio comunale, subitamentre viaggiava a bordo di un ciclomotore;alla domanda opposero resistenza ambedue i convenuti, ciascunoeccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunqueinvocando il rigetto nel merito delle avverse pretese;all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Giudice di pace di Brindisi,ritenuto unicamente responsabile per l’occorso il Comune di Oria,condannò quest’ultimo al pagamento della somma di euro 1.109,73,oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti;sui contrapposti appelli interposti in via principale dal Comune edin via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata, inintegrale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difettodi legittimazione passiva del Comune di Oria e condannato l’Asl alristoro dei danni patiti dal [OSCURATO:PERSONA], liquidati nella maggior somma dieuro 2.150 (oltre interessi), nonché alla refusione in favore di questidelle spese del doppio grado, compensandole tra le altre parti;ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] BR di Brindisi,affidandosi a due motivi;resiste, con controricorso, dispiegando altresì ricorso incidentalecondizionato articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA];non svolge difese nel giudizio di legittimità il Comune di Oria;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chein ordine al ricorso principale, logicamente preliminare è l’esamedel secondo motivo, con cui, per violazione della l.r.

Puglia 3 apriler.g. n. 14936/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/20261995, n. 12 (nonché degli artt. 2697 e 2709 cod. civ. e 115 cod. proc.civ.), si contesta l’individuazione dell’ASL quale esclusivo legittimatopassivo rispetto all’azione risarcitoria esperita;il motivo è infondato;con orientamento consolidato, cui va data convinta continuità,questa Corte, con riferimento alle pretese risarcitorie per i dannicagionati da cani randagi e nell’intendere la corretta portata della citatalegge regionale, ha negato la legittimazione ai Comuni pugliesi, dacchéper legge investiti del compito della gestione dei canili ai fini della mera«accoglienza» dei cani randagi accalappiati, spettando invece ai serviziveterinari delle ASL (da considerarsi pertanto giusti contraddittori delleazioni risarcitorie) il «ricovero» di detti cani e, quindi, la presuppostaCass. 24/03/2022, n. 9621; Cass. 14/11/2022, n. 33470);con il primo motivo di ricorso principale, per violazione dell’art.2043 cod. civ. e della l.r.

Puglia n. 12 del 1995, la ricorrente denuncial’errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio;assume che, ai fini dell’accertamento della responsabilità per idanni provocati da cani randagi, «non è sufficiente la mera allegazionedei fatti che hanno prodotto il danno per sostenere la colpa degli entiistituzionalmente preposti [...] occorre che sia specificamente allegatoe provato dall’attore che la cattura e la custodia dello specifico animalerandagio che ha provocato il danno era nella specie possibile edesigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da uncomportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vierano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animalein un determinato luogo rientrante nel territorio di competenzadell’ente preposto e ciò nonostante quest’ultimo non si siaadeguatamente attivato per la sua cattura)»;r.g. n. 14936/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026nel caso de quo - conclude - «il Tribunale di Brindisi avrebbe dovutoaccertare la mancanza in atti di alcuna prova, cui doveva farsi caricol’attore, della esistenza di segnalazioni e richieste di intervento»;il motivo è fondato;sul tema, va ribadito il principio di diritto per cui la responsabilitàdella P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regoledell’art. 2043 cod. civ. e, pertanto, è onere del danneggiato provare lacolpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa eil danno patito;più specificamente, l’elemento soggettivo di detto fatto illecito nonpuò essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbiacausato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficienteorganizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo unavolta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva edanno può ammettersi anche ricorrendo al criterio della«concretizzazione del rischio» (il quale è criterio di spiegazione causale,non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stessodell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire èsufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbeevitato il danno (Cass. 23/06/2025, n. 16788, alla cui diffusamotivazione si presta adesiva relatio, ai sensi dell’art. 118, primocomma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.; nello stesso ordine diidee, da ultimo, Cass. 07/02/2026, n. 2724);a tale regula iuris non è conforme la sentenza impugnata;il Tribunale brindisino, onde affermare la responsabilità dell’ASL, haritenuto sufficiente la prova, da parte dell’attore, della presenza delrandagio nella zona teatro del sinistro e l’aggressione perpetrata daesso, reputando l’ente sanitario tenuto a dimostrare (e di non avere inconcreto dimostrato) di «essersi attivato in adempimento dell’obbligocautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale»;r.g. n. 14936/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026in tal guisa, ha inopinatamente sovvertito il canone di distribuzionedell’onus probandi applicabile alla vicenda, in forza del quale gravasull’attore la prova della riconducibilità dell’evento dannoso, in base aiprincipi della causalità omissiva, cioè del mancato adempimento daparte dell’ente di una condotta in concreto esigibile, sulla base, inparticolare, di segnalazioni circa (o richieste di intervento per) lapresenza di cani randagi in epoca precedente al verificarsi del sinistro;accolto il primo motivo di ricorso, deve essere scrutinato il ricorsoincidentale, expresse formulato in via condizionata;il primo motivo dell’impugnazione incidentale, per violazione dellal.r.

Puglia n. 12 del 1995, censura la negata legittimazione passiva delComune di Oria, a dire del ricorrente erroneamente argomentata sullabase della mera insussistenza di un obbligo di cattura dei cani randagi,senza cioè considerare i compiti di vigilanza incombenti sul Comune;la doglianza è infondata: basti, per la sua reiezione, qui richiamarele considerazioni svolte sul secondo motivo del ricorso principale;con il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,si lamenta la mancata pronuncia «su tutta la domanda formulatadall’attore»: segnatamente per avere questi dedotto la responsabilitàdel Comune per inosservanza dell’obbligo di vigiliare sull’attuazionedella legge di prevenzione del randagismo e del dovere generico divigilanza sul territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini;anche questa censura è infondata;in base alla regola di spiegazione causale della concretizzazione delrischio, un soggetto è tenuto a risarcire soltanto i danni che realizzanol’avveramento del rischio che la norma mira a prevenire imponendo undeterminato obbligo di condotta a quel soggetto;con riferimento ai danni causati da danni randagi, la norma diprevenzione di siffatto rischio non è quella che stabilisce un genericodovere di vigilanza del territorio ma è quella che obbliga alla cattura edr.g. n. 14936/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026al recupero di tali animali: obbligo, tuttavia, come già chiarito, nellaregione Puglia gravante sulle ASL, non sui Comuni;tanto giustifica il rigetto di questo motivo;in definitiva e per riepilogare: rigettato il secondo motivo del ricorsoprincipale, è invece accolto il primo, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione e rinvio, per nuovo esame della causa, alTribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato; è rigettato ilricorso incidentale;al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteincidentale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13;per la natura della causa petendi, va infine disposta, di ufficio,l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e dei dati identificativi del soggetto danneggiato, ai sensidell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;p. q. m.rigetta il ricorso incidentale;rigetta il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il primomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo dir.g. n. 14936/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorsoincidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis;dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in casodi diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità edaltri dati identificativi del soggetto indicato in motivazione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 28 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 14936/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Annecchino- controricorrente e ricorrente incidentale-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 18/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 4 gennaio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 28aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026Rilevato cheCosimo [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna, in solido o in via esclusiva,del Comune di Oria e della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi al ristorodei danni per le lesioni personali patite a seguito di una aggressione adopera di un cane randagio, avvenuta in territorio comunale, subitamentre viaggiava a bordo di un ciclomotore;alla domanda opposero resistenza ambedue i convenuti, ciascunoeccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunqueinvocando il rigetto nel merito delle avverse pretese;all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Giudice di pace di Brindisi,ritenuto unicamente responsabile per l’occorso il Comune di Oria,condannò quest’ultimo al pagamento della somma di euro 1.109,73,oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti;sui contrapposti appelli interposti in via principale dal Comune edin via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata, inintegrale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difettodi legittimazione passiva del Comune di Oria e condannato l’Asl alristoro dei danni patiti dal [OSCURATO:PERSONA], liquidati nella maggior somma dieuro 2.150 (oltre interessi), nonché alla refusione in favore di questidelle spese del doppio grado, compensandole tra le altre parti;ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] BR di Brindisi,affidandosi a due motivi;resiste, con controricorso, dispiegando altresì ricorso incidentalecondizionato articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA];non svolge difese nel giudizio di legittimità il Comune di Oria;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chein ordine al ricorso principale, logicamente preliminare è l’esamedel secondo motivo, con cui, per violazione della l.r. Puglia 3 apriler.g. n. 14936/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/20261995, n. 12 (nonché degli artt. 2697 e 2709 cod. civ. e 115 cod. proc.civ.), si contesta l’individuazione dell’ASL quale esclusivo legittimatopassivo rispetto all’azione risarcitoria esperita;il motivo è infondato;con orientamento consolidato, cui va data convinta continuità,questa Corte, con riferimento alle pretese risarcitorie per i dannicagionati da cani randagi e nell’intendere la corretta portata della citatalegge regionale, ha negato la legittimazione ai Comuni pugliesi, dacchéper legge investiti del compito della gestione dei canili ai fini della mera«accoglienza» dei cani randagi accalappiati, spettando invece ai serviziveterinari delle ASL (da considerarsi pertanto giusti contraddittori delleazioni risarcitorie) il «ricovero» di detti cani e, quindi, la presuppostaCass. 24/03/2022, n. 9621; Cass. 14/11/2022, n. 33470);con il primo motivo di ricorso principale, per violazione dell’art.2043 cod. civ. e della l.r. Puglia n. 12 del 1995, la ricorrente denuncial’errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio;assume che, ai fini dell’accertamento della responsabilità per idanni provocati da cani randagi, «non è sufficiente la mera allegazionedei fatti che hanno prodotto il danno per sostenere la colpa degli entiistituzionalmente preposti [...] occorre che sia specificamente allegatoe provato dall’attore che la cattura e la custodia dello specifico animalerandagio che ha provocato il danno era nella specie possibile edesigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da uncomportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vierano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animalein un determinato luogo rientrante nel territorio di competenzadell’ente preposto e ciò nonostante quest’ultimo non si siaadeguatamente attivato per la sua cattura)»;r.g. n. 14936/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026nel caso de quo - conclude - «il Tribunale di Brindisi avrebbe dovutoaccertare la mancanza in atti di alcuna prova, cui doveva farsi caricol’attore, della esistenza di segnalazioni e richieste di intervento»;il motivo è fondato;sul tema, va ribadito il principio di diritto per cui la responsabilitàdella P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regoledell’art. 2043 cod. civ. e, pertanto, è onere del danneggiato provare lacolpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa eil danno patito;più specificamente, l’elemento soggettivo di detto fatto illecito nonpuò essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbiacausato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficienteorganizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo unavolta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva edanno può ammettersi anche ricorrendo al criterio della«concretizzazione del rischio» (il quale è criterio di spiegazione causale,non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stessodell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire èsufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbeevitato il danno (Cass. 23/06/2025, n. 16788, alla cui diffusamotivazione si presta adesiva relatio, ai sensi dell’art. 118, primocomma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.; nello stesso ordine diidee, da ultimo, Cass. 07/02/2026, n. 2724);a tale regula iuris non è conforme la sentenza impugnata;il Tribunale brindisino, onde affermare la responsabilità dell’ASL, haritenuto sufficiente la prova, da parte dell’attore, della presenza delrandagio nella zona teatro del sinistro e l’aggressione perpetrata daesso, reputando l’ente sanitario tenuto a dimostrare (e di non avere inconcreto dimostrato) di «essersi attivato in adempimento dell’obbligocautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale»;r.g. n. 14936/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026in tal guisa, ha inopinatamente sovvertito il canone di distribuzionedell’onus probandi applicabile alla vicenda, in forza del quale gravasull’attore la prova della riconducibilità dell’evento dannoso, in base aiprincipi della causalità omissiva, cioè del mancato adempimento daparte dell’ente di una condotta in concreto esigibile, sulla base, inparticolare, di segnalazioni circa (o richieste di intervento per) lapresenza di cani randagi in epoca precedente al verificarsi del sinistro;accolto il primo motivo di ricorso, deve essere scrutinato il ricorsoincidentale, expresse formulato in via condizionata;il primo motivo dell’impugnazione incidentale, per violazione dellal.r. Puglia n. 12 del 1995, censura la negata legittimazione passiva delComune di Oria, a dire del ricorrente erroneamente argomentata sullabase della mera insussistenza di un obbligo di cattura dei cani randagi,senza cioè considerare i compiti di vigilanza incombenti sul Comune;la doglianza è infondata: basti, per la sua reiezione, qui richiamarele considerazioni svolte sul secondo motivo del ricorso principale;con il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,si lamenta la mancata pronuncia «su tutta la domanda formulatadall’attore»: segnatamente per avere questi dedotto la responsabilitàdel Comune per inosservanza dell’obbligo di vigiliare sull’attuazionedella legge di prevenzione del randagismo e del dovere generico divigilanza sul territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini;anche questa censura è infondata;in base alla regola di spiegazione causale della concretizzazione delrischio, un soggetto è tenuto a risarcire soltanto i danni che realizzanol’avveramento del rischio che la norma mira a prevenire imponendo undeterminato obbligo di condotta a quel soggetto;con riferimento ai danni causati da danni randagi, la norma diprevenzione di siffatto rischio non è quella che stabilisce un genericodovere di vigilanza del territorio ma è quella che obbliga alla cattura edr.g. n. 14936/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026al recupero di tali animali: obbligo, tuttavia, come già chiarito, nellaregione Puglia gravante sulle ASL, non sui Comuni;tanto giustifica il rigetto di questo motivo;in definitiva e per riepilogare: rigettato il secondo motivo del ricorsoprincipale, è invece accolto il primo, con cassazione della sentenzaimpugnata in relazione e rinvio, per nuovo esame della causa, alTribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato; è rigettato ilricorso incidentale;al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteincidentale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13;per la natura della causa petendi, va infine disposta, di ufficio,l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e dei dati identificativi del soggetto danneggiato, ai sensidell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;p. q. m.rigetta il ricorso incidentale;rigetta il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il primomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo dir.g. n. 14936/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14936/2023Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16904/2026Data pubblicazione 29/05/2026contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorsoincidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis;dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in casodi diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità edaltri dati identificativi del soggetto indicato in motivazione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 28 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 14936/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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