CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 12/06/2025 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata in ordine al reato a lui ascritto, disponendo altresì, sempre su accordo delle parti, la confisca della somma a lui sequestrata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 252 e 263 cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che con la sentenza di patteggiamento il Giudice aveva disposto nei confronti dell'imputato la confisca delle somme ancora in sequestro, senza tuttavia distinguere tra la somma di 9.000 euro oggetto del sequestro probatorio eseguito in casa dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e quella di 65.150 euro rinvenuti nella diversa abitazione di [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al reato; somma, quest'ultima, che risultava ancora in sequestro in quanto il pubblico ministero non si era mai pronunciato sull'istanza di restituzione dell'avente diritto ([OSCURATO:PERSONA]), nonostante quest'ultimo avesse dedotto e documentato la provenienza lecita del denaro. Il difensore riteneva dunque che, in difetto di prova della appartenenza del denaro all'imputato nonché della provenienza illecita della somma, la confisca dei 65.150 euro disposta in sentenza doveva ritenersi illegittima. 3. Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano,ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto che non ha interesse all'impugnazione. Ed infatti, è lo stesso ricorrente a dedurre che la somma di 65.150 euro (che si assume essere oggetto di confisca illegittima) non appartiene all’imputatoma ad altra persona estranea al reato. È quindi evidente che l'imputato non ha alcuna ragione di dolersi del provvedimento ablatorio del denaro (la cui restituzione, peraltro, secondo quanto assume la difesa risulta essere già stata richiesta dall'avente diritto). Il ricorrente difetta dunque di quell'interesse (concreto e attuale) che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.,è necessario per proporre impugnazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05