Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
8 aprile 2008
Causa F‑134/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Pensioni – Coefficiente correttore – Stato membro di residenza – Nozione di residenza – Nozione di residenza principale – Documenti giustificativi»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento
della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] 25 gennaio 2006 recante rifiuto dell’applicazione
del coefficiente correttore del [OSCURATO:PERSONA] alla sua pensione, nonché l’annullamento, per quanto necessario, della decisione
18 agosto 2006 recante rigetto del suo reclamo presentato il 19 aprile 2006, e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA]
a pagare, sulle somme dovute per l’applicazione retroattiva del coefficiente correttore del [OSCURATO:PERSONA] alla sua pensione
a decorrere dal 1° aprile 2004, interessi sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni
di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo interessato, maggiorato di due punti.
Decisione:
Il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente relative
alla riunione informale del 5 giugno 2007. Il ricorrente sopporterà le proprie spese, ad eccezione della metà delle spese
da lui sostenute per la riunione informale del 5 giugno 2007.
[OSCURATO:PERSONA] – Pensioni – Coefficiente correttore
(Statuto dei funzionari, art. 82)
La nozione di residenza ai sensi dell’art. 82 del vecchio Statuto, che prevede l’applicazione alle pensioni del coefficiente
correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la sua residenza, riguarda il
luogo in cui l’ex funzionario ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi, vale a dire il luogo in cui l’interessato
ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei propri interessi ed in cui
si ritiene che sostenga le sue spese. Peraltro, la nozione di residenza implica, indipendentemente dal dato puramente quantitativo
del tempo trascorso dalla persona sul territorio dell’uno o dell’altro paese, oltre al fatto fisico di dimorare in un determinato
luogo, l’intento di attribuire a tale fatto la continuità derivante da un’abitudine di vita e di svolgimento di normali rapporti
sociali. Tale nozione di residenza è propria della funzione pubblica comunitaria e non coincide necessariamente con le accezioni
nazionali del termine.
(v. punti 69 e 86)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑157
e II‑767, punti 70, e giurisprudenza ivi citata, 71, e giurisprudenza ivi citata, e 72); 12 settembre 2005, causa T‑320/04,
Dionyssopoulou/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punto 39), e 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio
(Racc. PI pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑897, punto 71)