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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 23473/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22557/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. Camozzi n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliatain Roma,

V. del T empio di G iove n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA n. 3832/2019 depositata il12.

2. 2019.

N. 22557/19 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (di seguito, AdER), [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al G.d.P. di Roma domanda di accertamento negativo del diritto di procedere a fermo amministrativo, a seguito della notifica del relativo preavviso; ciò in relazione a quattro cartelle di pagamento per sanzioni amministrative, a seguito di violazioni al C.d.s., che assumeva mai notificatele.

In contraddittorio con l’Ente locale e con l’Agente della riscossione, l’adito G.d.P., con sentenza del 12.2.2019 - dopo aver rilevato che l’azione spiegata, nella parte in cui si contestava la regolarità dell’iteresecutivo, era da considerarsi quale opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’atto stesso - accolse parzialme nte la domanda, dichiarando prescritti i crediti di cui alla sola cartella n. 09720160215870660000, ex art. 28 legge n. 689/1981 e rigettando nel resto, essendo stata acquisita la prova dell’avvenuta notifica delle restanti cartelle.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA].

L’intimata AdER non ha resistito.

N. 22557/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo, si deduce violazione dell’art. 617, comma 1, c.p.c. e degli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente si duole della erronea qualificazione data dal giudice del merito all’azione spiegata, che non va ascritta al piano dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., bensì a quella di accertamento negativo della pretesa creditoria.

Deduce, invece, che il G.d.p. avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procedura per omessa prova della notifica delle cartelle in discorso. 2.1 – Preliminarmente, va disat tesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da [OSCURATO:PERSONA], per preteso difetto di autosufficienza del ricorso.

Si tratta, infatti, di eccezione stereotipata, il ricorso essendo, a giudizio della Corte, conforme ai dettami posti, al riguardo, dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto esso contiene una esposizione dei fatti – sostanziali e processuali – idonea a far immediatamente comprendere il significato della censura spiegata (v.

Cass. n. 593/2013, in motivazione). 3.1 -Il ricorso è invece inammissibile per altra ragione.

Invero, la ricorrente si duole della qualificazione che il G.d.p. ha effettuato riguardo all’azione proposta, che è effettivamente errata: non si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., N. 22557/19 R.G. bensì di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria.

La stessa ricorrente, tuttavia, non coglie la sostanziale innocuità dell’affermazione del giudice di merito (fatta eccezione per il percorso obbligato circa l’immediata ricorribilità per cassazione della decisione così adottata, questione di cui ella neanche si duole), perché il G.d.P. ha comunque pronunciato nel merito: da un lato, accogliendo l’eccezione di prescrizione per i crediti più risalenti, e dall’altro rigettando l’eccezione stessa quanto ai crediti più recenti, per essere stata fornita la prova della notifica delle relative cartelle, così ritenendo doversi escludere che il termine di prescrizione quinquennale possa essere maturato.

Il ricorso è dunque inammissibile per non aver la ricorrente colto la ratio decidendi, giacché l’affermazione circa l’avvenuta notifica delle cartelle stesse non è stata minimamente impugnata. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Nulla va invece disposto in relazione al rapporto con AdER, che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

N. 22557/19 R.G.

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22557/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. Camozzi n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliatain Roma, V. del T empio di G iove n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA n. 3832/2019 depositata il12. 2. 2019. N. 22557/19 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (di seguito, AdER), [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al G.d.P. di Roma domanda di accertamento negativo del diritto di procedere a fermo amministrativo, a seguito della notifica del relativo preavviso; ciò in relazione a quattro cartelle di pagamento per sanzioni amministrative, a seguito di violazioni al C.d.s., che assumeva mai notificatele. In contraddittorio con l’Ente locale e con l’Agente della riscossione, l’adito G.d.P., con sentenza del 12.2.2019 - dopo aver rilevato che l’azione spiegata, nella parte in cui si contestava la regolarità dell’iteresecutivo, era da considerarsi quale opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’atto stesso - accolse parzialme nte la domanda, dichiarando prescritti i crediti di cui alla sola cartella n. 09720160215870660000, ex art. 28 legge n. 689/1981 e rigettando nel resto, essendo stata acquisita la prova dell’avvenuta notifica delle restanti cartelle. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. L’intimata AdER non ha resistito. N. 22557/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo, si deduce violazione dell’art. 617, comma 1, c.p.c. e degli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole della erronea qualificazione data dal giudice del merito all’azione spiegata, che non va ascritta al piano dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., bensì a quella di accertamento negativo della pretesa creditoria. Deduce, invece, che il G.d.p. avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procedura per omessa prova della notifica delle cartelle in discorso. 2.1 – Preliminarmente, va disat tesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da [OSCURATO:PERSONA], per preteso difetto di autosufficienza del ricorso. Si tratta, infatti, di eccezione stereotipata, il ricorso essendo, a giudizio della Corte, conforme ai dettami posti, al riguardo, dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto esso contiene una esposizione dei fatti – sostanziali e processuali – idonea a far immediatamente comprendere il significato della censura spiegata (v. Cass. n. 593/2013, in motivazione). 3.1 -Il ricorso è invece inammissibile per altra ragione. Invero, la ricorrente si duole della qualificazione che il G.d.p. ha effettuato riguardo all’azione proposta, che è effettivamente errata: non si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., N. 22557/19 R.G. bensì di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria. La stessa ricorrente, tuttavia, non coglie la sostanziale innocuità dell’affermazione del giudice di merito (fatta eccezione per il percorso obbligato circa l’immediata ricorribilità per cassazione della decisione così adottata, questione di cui ella neanche si duole), perché il G.d.P. ha comunque pronunciato nel merito: da un lato, accogliendo l’eccezione di prescrizione per i crediti più risalenti, e dall’altro rigettando l’eccezione stessa quanto ai crediti più recenti, per essere stata fornita la prova della notifica delle relative cartelle, così ritenendo doversi escludere che il termine di prescrizione quinquennale possa essere maturato. Il ricorso è dunque inammissibile per non aver la ricorrente colto la ratio decidendi, giacché l’affermazione circa l’avvenuta notifica delle cartelle stesse non è stata minimamente impugnata. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nulla va invece disposto in relazione al rapporto con AdER, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 22557/19 R.G. P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello st
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