CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21254/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposte nell'interesse di Esposito e lo ha ammesso, in un'ottica di progressione trattamentale, alla misura della semilibertà; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendosi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] limitato ad autenticare la sottoscrizione del condannato e ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017); ritenuto, peraltro, che in ogni caso le doglianze poste a fondamento del ricorso, con cui era stato sottolineato che i reati fossero risalenti e che fossero stati pretermessi alcuni elementi favorevoli al condannato, siano in ogni caso fortemente rivalutative rispetto alla non illogica valutazione del Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non sarebbe, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d