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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04460/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16140/2021 R.G. proposto da T.D.

ARREDI di D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante antecedente alla dichiarazione di fallimento (sig. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede della medesima Avvocatura; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto della Corte di a ppello di Lecce n. 2106 /202 0 depositatoil 31 dicembre 202 0 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 30 aprile 2019 presso la Corte di appello di Lecce, T.D.

ARREDI di D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di legale rappresentante della predetta società, chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale della medesima T.D.

Arredi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce n. 6171 del 24.11.1998, con estensione nei confronti del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], definita con decreto del 05.12.2018; - c on decreto del 30 luglio 20 19, il giudice designato della Corte di appello di Lecce accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennità di euro 5.600,00 per ciascun ricorrente, calcolato in 16 anni la durata irragionevole della proceduta, oltre alle spese; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dai medesimi ricorrenti in relazione alla mancata applicazione degli incrementi previsti dall’art. 2-bis, comma 1 legge n. 89/2001, la Corte di appello di Lecce, nella resistenza del Ministero della giustizia, che chiedeva liquidarsi l’indennizzo entro i parametri di legge, con decreto n. 2106 del 2020 , accoglieva l’opposizione, condannando il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di euro 7 . 28 0,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento dellespese del procedimento.

Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettualeriteneva fondate le doglianze circa i parametri di calcolo fissati dal consigliere designato in euro 400,00 per anno, e individuato in euro 500,00 l’indennizzo annuo, lo incrementava del 10% per gli anni dal quarto al settimo e del 20% per gli anni dall’ottavo al sedicesimo, anche se sull’importo complessivo effettuava un abbattimento del 20% in considerazione del numero delle parti della procedura presupposta e revocata la statuizione delle spese della ingiunzione, liquidava i costi processuali in complessivi euro 1.300,00; - a vverso il menzionato provvedimento , ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la T.D.

ARREDI di D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c, cui ha resistito il Ministero con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; – f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., è pervenuta memoria dalla ricorrente.

Atteso che : - va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dal Ministero ai sensi dell’art. 75, comma 4 c.p.c. per essere del tutto omesso nel frontespizio dell’atto l’indicazione del legale rappresentante della società ricorrente.

Essa è infondataperché la procura speciale in calce al ricorso e quindi ad esso incorporataha dissipato ogni dubbio, posto che il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA], che compare nel testo della procura, èovviamente quello dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore della societàricorrente.

Il ricorso principale è, dunque, ammissibile; - passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1 bis legge n. 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale, pur senza formulare un giudizio sul comportamento degli opponenti quanto alla incidenza sulla durata della procedura fallimentare, deciso di ridurre l’indennizzo con una sorta di automatismo non previsto dalla disciplina normativa.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233, comma 2 c.c. e degli artt.10 e 91 c.p.c., oltre che degli artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014, come novellato dal D.M. n. 37/2018, e degli artt. 2 bis, comma 3 e 3, comma 5 legge n. 89/2001, degli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per essere l’importo delle spese liquidato al di sotto dei minimi tariffari.

Venendo all’unico motivo di ricorso incidentale (che si assume proposto in via alternativa all’eccezione di inammissibilità del ricorso), il Ministero deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 89/2001 e dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto essendo stata la procedura definita per insufficienza di attivo ex art. 118, n. 4 L.F., la società non poteva dirsi tornata in bonise da ciò discenderebbe il difetto di legittimazione attiva della società ad agire in riparatoria, per un verso, per essere la stessa estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese una volta definita la procedura fallimentare presupposta, e, per altro verso, per essere stata la procura speciale rilasciata al difensore da [OSCURATO:PERSONA], che oltre ad essere egli stesso fallito, non aveva più la rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]’ pregiudiziale l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale.

Esso è fondato.

Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole duratadel processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò nondiversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche (cfr. Cass. 1° dicembre 2011 n. 25730; Cass. 4 giugno 2013 n. 13986; Cass. 12 marzo 2020 n. 7034).

E su tale premessa ha soggiunto che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo,il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr. Cass.n. 25730/2011 cit.).

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

Un., 12 marzo 2013 n. 6072), cui in questa sede si intende dare continuità,l’estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese per intervenuto fallimento con procedura definita per insufficienza di attivo ex art. 118 n. 4 L.F., determina un fenomeno di tipo successorio, in esito al quale sono trasferite ai sociesclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, conesclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso dal liquidatore (Cass., Sez.

U n. , 18 dicembre 2020 n. 29108 ; Cass. 19 luglio 2018n. 19302; Cass. 15 novembre 2016 n. 23269; Cass. 29 luglio 2016 n. 15782; cfr. anche Cass. 32007/2021).

Da ciò discende che la pretesa indennitaria relativa alladurata non ragionevole del processo presupposto, di cui era stata parte la società di persone cancellata dal curatore dal registro delle imprese nel corso di tale procedimento, ai sensi dell’art. 118 n. 4 L.F., non poteva più essere esercitata in suo nome perché azione proposta dalla non più esistente società.

Infatti dagli atti risulta che il fallimento della società T.D.Arredi di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è stato chiuso per carenza di fondi, quindi in assenza dei presupposti perchè la stessa potesse tornare in bonis, tanto da essere stata cancellata dal registro delle imprese.

Del resto, nella specie il mandato alle liti in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della società è stato rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della medesima società, che pertanto difetta di legittimazione attiva (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 15250).

L’accoglimento dell’unico pregiudiziale motivo del ricorso incidentale– in ordine al quale la memoria della ricorrente non ha ritenuto di prendere posizione - comporta il logico assorbimentodelle censure poste con il ricorso principale.

In conclusione, il decreto impugnato va cassato e, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda ipotesi, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda di equa riparazioneproposta.

All’esito, la ricorrente principale dev e essere condannat a alla refusione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità, secondo il principio di soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo.

P .

Q .

M .

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, respinge la domanda di equa riparazione proposta da T.D.Arredi di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; condanna la società alla refusione, in favore del Ministero, dei compensi del giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito e dei compensi del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16140/2021 R.G. proposto da T.D. ARREDI di D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante antecedente alla dichiarazione di fallimento (sig. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede della medesima Avvocatura; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto della Corte di a ppello di Lecce n. 2106 /202 0 depositatoil 31 dicembre 202 0 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 30 aprile 2019 presso la Corte di appello di Lecce, T.D. ARREDI di D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di legale rappresentante della predetta società, chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale della medesima T.D. Arredi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce n. 6171 del 24.11.1998, con estensione nei confronti del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], definita con decreto del 05.12.2018; - c on decreto del 30 luglio 20 19, il giudice designato della Corte di appello di Lecce accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennità di euro 5.600,00 per ciascun ricorrente, calcolato in 16 anni la durata irragionevole della proceduta, oltre alle spese; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dai medesimi ricorrenti in relazione alla mancata applicazione degli incrementi previsti dall’art. 2-bis, comma 1 legge n. 89/2001, la Corte di appello di Lecce, nella resistenza del Ministero della giustizia, che chiedeva liquidarsi l’indennizzo entro i parametri di legge, con decreto n. 2106 del 2020 , accoglieva l’opposizione, condannando il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di euro 7 . 28 0,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento dellespese del procedimento. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettualeriteneva fondate le doglianze circa i parametri di calcolo fissati dal consigliere designato in euro 400,00 per anno, e individuato in euro 500,00 l’indennizzo annuo, lo incrementava del 10% per gli anni dal quarto al settimo e del 20% per gli anni dall’ottavo al sedicesimo, anche se sull’importo complessivo effettuava un abbattimento del 20% in considerazione del numero delle parti della procedura presupposta e revocata la statuizione delle spese della ingiunzione, liquidava i costi processuali in complessivi euro 1.300,00; - a vverso il menzionato provvedimento , ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la T.D. ARREDI di D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c, cui ha resistito il Ministero con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; – f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., è pervenuta memoria dalla ricorrente. Atteso che : - va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dal Ministero ai sensi dell’art. 75, comma 4 c.p.c. per essere del tutto omesso nel frontespizio dell’atto l’indicazione del legale rappresentante della società ricorrente. Essa è infondataperché la procura speciale in calce al ricorso e quindi ad esso incorporataha dissipato ogni dubbio, posto che il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA], che compare nel testo della procura, èovviamente quello dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore della societàricorrente. Il ricorso principale è, dunque, ammissibile; - passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1 bis legge n. 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale, pur senza formulare un giudizio sul comportamento degli opponenti quanto alla incidenza sulla durata della procedura fallimentare, deciso di ridurre l’indennizzo con una sorta di automatismo non previsto dalla disciplina normativa. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233, comma 2 c.c. e degli artt.10 e 91 c.p.c., oltre che degli artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014, come novellato dal D.M. n. 37/2018, e degli artt. 2 bis, comma 3 e 3, comma 5 legge n. 89/2001, degli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per essere l’importo delle spese liquidato al di sotto dei minimi tariffari. Venendo all’unico motivo di ricorso incidentale (che si assume proposto in via alternativa all’eccezione di inammissibilità del ricorso), il Ministero deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 89/2001 e dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto essendo stata la procedura definita per insufficienza di attivo ex art. 118, n. 4 L.F., la società non poteva dirsi tornata in bonise da ciò discenderebbe il difetto di legittimazione attiva della società ad agire in riparatoria, per un verso, per essere la stessa estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese una volta definita la procedura fallimentare presupposta, e, per altro verso, per essere stata la procura speciale rilasciata al difensore da [OSCURATO:PERSONA], che oltre ad essere egli stesso fallito, non aveva più la rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]’ pregiudiziale l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale. Esso è fondato. Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole duratadel processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò nondiversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche (cfr. Cass. 1° dicembre 2011 n. 25730; Cass. 4 giugno 2013 n. 13986; Cass. 12 marzo 2020 n. 7034). E su tale premessa ha soggiunto che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo,il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr. Cass.n. 25730/2011 cit.). Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013 n. 6072), cui in questa sede si intende dare continuità,l’estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese per intervenuto fallimento con procedura definita per insufficienza di attivo ex art. 118 n. 4 L.F., determina un fenomeno di tipo successorio, in esito al quale sono trasferite ai sociesclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, conesclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso dal liquidatore (Cass., Sez. U n. , 18 dicembre 2020 n. 29108 ; Cass. 19 luglio 2018n. 19302; Cass. 15 novembre 2016 n. 23269; Cass. 29 luglio 2016 n. 15782; cfr. anche Cass. 32007/2021). Da ciò discende che la pretesa indennitaria relativa alladurata non ragionevole del processo presupposto, di cui era stata parte la società di persone cancellata dal curatore dal registro delle imprese nel corso di tale procedimento, ai sensi dell’art. 118 n. 4 L.F., non poteva più essere esercitata in suo nome perché azione proposta dalla non più esistente società. Infatti dagli atti risulta che il fallimento della società T.D.Arredi di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è stato chiuso per carenza di fondi, quindi in assenza dei presupposti perchè la stessa potesse tornare in bonis, tanto da essere stata cancellata dal registro delle imprese. Del resto, nella specie il mandato alle liti in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della società è stato rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della medesima società, che pertanto difetta di legittimazione attiva (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 15250). L’accoglimento dell’unico pregiudiziale motivo del ricorso incidentale– in ordine al quale la memoria della ricorrente non ha ritenuto di prendere posizione - comporta il logico assorbimentodelle censure poste con il ricorso principale. In conclusione, il decreto impugnato va cassato e, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda ipotesi, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda di equa riparazioneproposta. All’esito, la ricorrente principale dev e essere condannat a alla refusione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità, secondo il principio di soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, respinge la domanda di equa riparazione proposta da T.D.Arredi di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; condanna la società alla refusione, in favore del Ministero, dei compensi del giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito e dei compensi del giudizio di legittimit
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