CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19202-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, CARBONELLI D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2499/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 2058/2017; Oggetto R.G.N.19202/2022 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con sentenza del 1.6.2022 aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da G C [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa società all’ingiunzione di pagamento azionata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la complessiva somma di E.307.631,77. La corte territoriale, rilevando che l’appello era stato proposto con atto di citazione pur a fronte di un procedimento di primo grado trattato con il rito del lavoro, aveva statuito che, secondo i principi consolidati (Cass.n.1020/2017), il medesimo atto di citazione dovesse rispettare le regole proprie del rito codificato e, dunque, che fosse depositato in cancelleria l’atto introduttivo del giudizio. Tale deposito era avvenuto in data 11.4.2017 a fronte di una sentenza pubblicata il 10.10.2016. La corte di merito reputava, pertanto tardivo il deposito e inammissibile l’atto (ricorso). Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidato a un motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il Ministero del Lavoro rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA]. 1)- Con l’unico motivo è dedotta la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 16 bis co.7, DL n. 179/2012, art. 327 c.p.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.); nullità della sentenza impugnata in violazione degli artt. 115,116,132 co.2 n.4 c.p.c.,e 118 disp.attuaz. (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) per aver, la corte d’appello con motivazione illogica, insufficiente, contraddittoria e comunque errata, dichiarato inammissibile il ricorso. A tal riguardo precisava che il deposito dell’atto di gravame era stato effettuato attraverso invio telematico e ricevuto dal gestore di posta certificata del Ministero in data 10 aprile 2017, a nulla rilevando la circostanza che solo il giorno successivo il deposito telematico fosse stato accettato dalla cancelleria. Il motivo è fondato. Con riferimento al deposito telematico degli atti processuali questa Corte ha ripetutamente chiarito che “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo” (Cass.n.17328/2019, Cass.n. 28982/2019). E’ stato anche precisato che “La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso” (Cass.n. 29357/2022); inoltre il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente ( Cass 31592/2023). La valutazione effettuata dalla corte di appello, evidenziando l’avvenuto deposito in data 11.4.2017, non ha considerato i principi sopra riportati ed in particolare quanto da questa Corte di legittimità indicato circa il perfezionamento del deposito in coincidenza con la ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec). Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa dinanzi alla corte di appello