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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 20659/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13760/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PROTEZIONE CIVILE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeex lege -ricorrenti- contro COMUNE DELL'AQUILA, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex le ge in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 312/2019 depositata il15.2. 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeScotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di un complesso immobiliare, composto da terreno e fabbricato, sito in L’Aquila, località Caselle di Bazzano, ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri (breviter PCM), il Ministero dell’Interno e il Comune di L’Aquila, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza, non finalizzata all’espropriazione, effettuata parzialmente il 6 .4.2009 e verbalizzata il 5.5.2009, per l’estensione di mq 34.748 per l’allestimento temporaneo del campo base dei Vigili del Fuoco, proseguita sino al 30.4.2011.

L’attrice ha esposto altresì che i beni avevano subito danni materiali e ambientali non interamente ripristinati; che con d.p.c.m. 10.10.2012, in attuazione dell’art.67 bis, comma 4, del d.l. 83/2012 era stato disposto il trasferimento al Comune di L’Aquila della somma di € 166.961,32 per il pagamento dell’indennità di occupazione temporanea e il ristoro dei danni e il ripristino dei luoghi; che il Comune di L’Aquila le aveva corrisposto la somma di € 154.933,89, non accettata a titolo definitivo; che tale somma era insufficiente per l’indennizzo che non avrebbe dovuto essere inferiore a € 445.8777,32 per l’occupazione e a € 128.219,44 per i costi di ripristino dell’area edificabile.

2. Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, contestando la pretesa ma eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva in forza di quanto disposto dal d.l. 83 del 2012, convertito in legge n.134 del 2012, che aveva trasferito le risorse e le competenze del Commissario delegato per la ricostruzione agli enti ordinariamente competenti e dall’art.1, comma 422, della legge n.147 del 2013 che aveva previsto la successione allo scadere dello stato di emergenza, anche ai sensi dell’art.110 c.p.c., degli enti ordinariamente competenti agli organi nominati ex art.5 della legge 225/1992.

3. Si è costituito anche il Comune di L’Aquila eccependo l’incompetenza della Corte di appello per i danni derivanti dall’alterazione dello stato dei luoghi e il proprio difetto di legittimazione passiva perché l’occupazione era stata realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile per allocarvi mezzi e uomini del Ministero dell’Interno e non a beneficio del Comune, mero incaricato del pagamento.

4. Esperita consulenza tecnica, la Corte di appello di L’Aquila con «sentenza», tale ritenuta e definita, del 15.2.2019 ha determinato l’indennità di occupazione temporanea in complessivi € 597.595,75, oltre interessi, da cui doveva essere portato in detrazione il pagamento eseguito di € 154.932,83, disponendone il pagamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno, ritenuti legittimati, e al Comune di L’Aquila, ma limitatamente all’importo di € 12.028,49; ha posto le spese del giudizio, incluse quelle di consulenza tecnica a carico degli Enti convenuti in solido fra loro.

Secondo la Corte di appello, si verteva in tema di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’art.49 d.p.r. 327/2001, anche in assenza di un provvedimentoformale; la competenza spettava alla Corte di appello ai sensi dell’art.54 d.p.r. 327 del 2001 e 29 d.lgs.150 del 2011 anche per le indennità di ripristino del bene occupato nella sua consistenza e nelle sue condizioni originarie; la legittimazione passiva spettava alla PCM (gestore dell’emergenza) e al Ministero dell’Interno (promotore e beneficiario) perché l’occupazione era stata disposta da una articolazione periferica del Ministero dell’Interno, era funzionale ad esigenze logistiche connesse alla gestione dello stato di emergenza attribuita al Commissario delegato (il [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile) e si era esaurita il 30.4.2011durante il periodo di stato di emergenza, terminato il 31.8.2012; il Comune era legittimato solo nei limiti delle somme ricevute dall’Amministrazione statale; quanto all’entità dell’indennizzo, ha recepito le indicazioni del consulente d’ufficio, salvo che per la stima dell’indennità di occupazione del fabbricato, per cui ha fatto riferimento al valore venale e non al valore locativo, levitato in conseguenza del terremoto.

5. Avverso la predetta sentenza del 15.2.2019 con atto notificato il 23.4.2019 hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno, svolgendo unico motivo.

Con atto notificato il 30.5.2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

Con atto notificato il 6.6.2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Comune di L’Aquila, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto di entrambe le avversarie impugnazioni.

La ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA] hapresentato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

6. La Corte di appello ha definito il proprio provvedimento «sentenza» (§ 4) ed ha assunto che dovesse averne forma e natura, invocando a sostegno di tale tesi il disposto dell’art.702 quatercod.proc.civ.

Tale affermazione non è stata censurata e ha rilevanza meramente definitoria, poiché il provvedimento è stato oggetto di ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge.

Dunque, solo per completezza, la Corte tiene a ricordare che l’art.29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 prevede nei suoi primi due commi che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e che è competente la C orte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

L’art.702-ter cod.proc.civ., commi 4 e 5, prevedono con estrema chiarezza che la decisione debba essere assunta con ordinanza.

L’art.702-quater riguarda l’appello – ove previ sto - avverso le decisioni assunte dal giudice di primo grado all’esito dei procedimenti celebrati con il rito sommario ed è quindi del tutto inconferente ai fini dell’indicazione del modulo decisorio dei provvedimenti celebrati in unico grado dinanzi allaCorte di appello.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’erronea qualificazione tipologica del provvedimento non ha conseguenze attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità (Sez. 2, n. 14222 del 12.7.2016; Sez.

U, n. 25837 del 11.12.2007): principio, peraltro, perlopiù affermato nel caso opposto di erronea qualificazione come ordinanza di provvedimento avente contenuto di sentenza.

7. In via preliminare il Collegio osserva che il controricorso del Comune di L’Aquila, proposto unitariamente avverso il ricorso principale e quello incidentale con atto passato in notifica il 6.6.2019, appare tempestivo solo in relazione al controricorso recante ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], notificato il 30.5.2019, ma non in relazione al ricorso principale delle [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale il termine era scaduto il 3.6.2019 (così prorogato dal 2.6.2019, domenica).

8. Con il motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, c omma 1, n.3, cod.proc.civ., dedicato all’eccepito difetto di legittimazione passiva, le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.1 e seguenti della legge 24.6.2009 n.77 e dell’art.67 bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.83, conver tito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014).

9. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo composto dalle norme richiamate con il motivo.

Il decreto-legge 28.4.2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009 n. 77, all’articolo 1, dedicato all’« Ap prestamento urgente di abitazioni» ha disposto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225, dovesse, tra l’altro, provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti e provvedere, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche.

Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i successivi decreti del 17.12.2010 e 4.12.2011, è cessato il 31 agosto 2012 (art.67 bis del d.l. 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.134 del 7.8.2012).

Il comma 4 dello stesso articolo ha previsto poi che il Commissario delegato per la ricostruzione dovesse fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15.9.2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione e che entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza.

Entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dovevano venir versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale; inoltre le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite erano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno (comma 5).

La legge 27.12.2013, n. 147 re cante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» all’art.1, comma 422, ha quindi disposto che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-tere 4-quater, della legge 24.2.1992, n. 225, subentrassero in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del d.l. 7.9.2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.11.2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, salvo precisare che tali disposizioni trovavano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

L’art.5 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 225 in tema di «Stato di emergenza e potere di ordinanza», ai commi 4-ter e 4 quater prevede che almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e che ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possano essere altresì emanate, per la durata massima di seimesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Inoltre con tale ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate e comunque non superiore a 36 mesi.

Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Tali risorse e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

10. Vi è da aggiungere che la Corte Costituzionale con sentenza 21.1.2016, n. 8 ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 111, 113, 117, commi 1 e 3, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità delle armi nelle controversie giurisdizionali, nella parte in cui prevede che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti già facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del «grande evento», nelle sole ipotesi in cui i commissari nominati siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Le questioni erano state sollevate sulla base della premessa errata che illegittimamente e irragionevolmente gli enti territoriali sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non viene meno con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe pertanto restarne titolare, e correlativamente responsabile; invece, secondo la Consulta, con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, è chiamato ragionevolmente a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono.

Secondo la Corte Costituzionale, i rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza) — opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative).

Ed è stato perciò ritenuto ragionevole che le conseguenze sia fattuali sia giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze.

11. Nel caso di specie le censure delle Amministrazioni ricorrent i sono infondate, poiché non è applicabile la disciplina del subentro dell’ente locale prevista dalle norme invocate, come eccepito sia dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia dal Comune di L’Aquila, e persiste la legittimazione passiva delle Amministrazioni statali.

Nella vicenda in questione non vi è stata alcuna espropriazione ma solo occupazione temporanea di un complesso industriale per l’allestimento temporaneo del campo base dei Vigili del Fuoco in cui dovevano essere collocati materiali e mezzi per le operazioni emergenziali di soccorso, documentata da un verbale di riunione con l’intervento di vari esponenti dei Vigili del Fuoco, incluso il Direttore regionale.

Il soggetto beneficiario dell’occupazione è stato solamente il Dipartimento della Protezione civile.

Il campo base è stato chiuso il 23.5.2010 e smantellato definitivamente il 30.4.2011.

È mancato un provvedimento formale di occupazione ma tale circostanza è stata ritenuta ininfluente dalla sentenza impugnata (sul punto non censurata) alla luce dell’art.3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2009 che ex art.5, comma 2, della legge 225 del 1992 ammetteva l’azione in deroga anche all’art.49 del d.p.r. 327 del 2001.

Come ineccepibilmente osservato dalla Corte territoriale, l’occupazione è stata eseguita da una articolazione organica periferica del Ministero dell’Interno in modo funzionale ad esigenze logistiche connesse alla gestione dello stato di emergenza attribuita al Commissario delegato, ossia al [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile; l’occupazione è cessata ancora in vigenza dello stato emergenziale e prima del passaggio delle consegne agli enti locali; il Commissario delegato ha provveduto a quantificare l’indennità di occupazione; il pagamento è stato eseguito dal Comune, che non aveva beneficiato in alcun modo dell’occupazione, in conseguenza di un trasferimento specifico di risorse finalizzato al pagamento (nei cui soli limiti il Comune poteva essere ritenuto legittimato); l’obbligazione indennitaria, al di là di tale limite, deve gravare sul beneficiario e promotore dell’espropriazione e sul gestore dell’emergenza.

Non hanno invece in contrario alcun rilievo le disposizioni che individuano gli enti locali quali beneficiari delle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di sistemazioni abitative per la popolazione colpita dal sisma, dato che in questo caso non vi è stata espropriazione e non si discute di insediamenti residenziali.

Non è pertinente il citato art.67 - ter del d.l. 83 del 2012 posto che la vicenda si è esaurita prima della data limite e dell’entrata in vigore della norma e non vi era alcun rapporto contrattuale in corso da trasferire.

L’art.1, comma 422, della legge n.147 del 2013 è parimenti inconferente, perché non vi è stata alcuna espropriazione e acquisizione di beni al patrimonio dell’Ente locale e l’occupazione si era conclusa prima della cessazione dello stato di emergenza.

Nulla di ciò ha a che vedere con la stessa ratio del subentro, ravvisata dalla Corte Costituzionale nella ragionevolezza della riattribuzione delle conseguenze fattuali e giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, al governo del soggetto titolato in base all'ordinario sistema di competenze.

12. Di conseguenza il motivo di ricorso principale deve essere respinto.

13. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Re denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1224, comma 2, cod.civ. e dell’art.2697 cod.civ.

La Corte di appello, avendo determinato l’ammontare della indennità di occupazione, maggiorata dei costi di ripristino, nella somma di € 597.595,75, da cui andava detratta la somma già corrisposta il 24.5.2013 di € 154.932,83, ha accertato il residuo dovuto in € 442.662,92; su tale somma, ritenuto debito di valuta, ha attribuito gli interessi legali compensativi dalla scadenza di ogni singola annualità, assorbenti gli interessi moratori, tenuto conto del pagamento intermedio.

La Corte aquilana ha respinto la richiesta di risarcimento del maggior dannoex art.1224, comma 2, cod.civ. per difetto di prova, non reputando sufficiente un contratto di mutuo prodotto dall’attrice perché stipulato in epoca precedente all’inizio dell’occupazione e non funzionale alla provvista di denaro conseguente alla stessa.

14. [OSCURATO:PERSONA].Re in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acceso un mutuo fondiario che prevedeva interessi conve nzionali al 6,20% e interessi moratori al 9,20% annuo con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma e che essa aveva dovuto corrispondere appunto gli interessi moratori predetti negli anni 20111 e 2012 versando in difficoltà economiche.

15. Quanto all’assunto della Corte territoriale, pur criticato dalla ricorrente incidentale, dell’assorbimento degli interessi moratori in quelli compensativi, fa difetto l’interesse perché l’attribuzione , in concreto avvenuta, dell’interesse legale lascia attuale so lo il tema del maggior danno non coperto dall’interesse legale che in tesi corrisponde appunto alla differenza fra il 9,20% pagato nei periodi indicati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e il minor interesse che essa avrebbe dovuto comunque pagare in base al contratto.

16. La natura di debito di valuta dell'indennità di espropriazione e di occupazione che, a differenza dell'obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova. (Sez. 1, n. 3738 del 9.3.2012;Sez. 1, n. 719 del 13.1.2011, Sez. 1, n. 4885 del 7.3.2006).

È stato inoltre osservato che non trova diretta appl icazione l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo. (Sez. 1, n. 32911 del 9.11.2021).

17. L’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, che il contratto di mutuo era stato stipulato in precedenza appare del tutto priva di valore inferenziale.

Quel che rileva è che il contratto era stato stipulato, cosa che il giudice del merito non revoca in dubbio, e che prevedeva un interesse moratorio oneroso: l’unica indagine pertinente atteneva alla valutazione, da esprimere in termini probabilistici e controfattuali, che doveva riguardare lo scenario che si sarebbe verificato se l’indennità di occupazione fosse stata pagata tempestivamente e se cioè, in quello scen ario , il proprietario dell’immobile occupato avrebbe ragionevolmente evitato il pagamento di interessi moratori predetti. 18.Inoltre secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. (Sez.

U, n. 19499 del 16.7.2008).

19. Il motivo merita pertanto accoglimento.

20. Per le ragioni sopra esposte occorre rigettare il ricorso principale e accogliere il ricorso incidentale, cassare di conseguenza l’ordinanza impugnata e rinviare la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] statali.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa di conseguenza l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinviala causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13760/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PROTEZIONE CIVILE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeex lege -ricorrenti- contro COMUNE DELL'AQUILA, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex le ge in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di L’Aquila n. 312/2019 depositata il15.2. 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeScotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di un complesso immobiliare, composto da terreno e fabbricato, sito in L’Aquila, località Caselle di Bazzano, ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri (breviter PCM), il Ministero dell’Interno e il Comune di L’Aquila, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza, non finalizzata all’espropriazione, effettuata parzialmente il 6 .4.2009 e verbalizzata il 5.5.2009, per l’estensione di mq 34.748 per l’allestimento temporaneo del campo base dei Vigili del Fuoco, proseguita sino al 30.4.2011. L’attrice ha esposto altresì che i beni avevano subito danni materiali e ambientali non interamente ripristinati; che con d.p.c.m. 10.10.2012, in attuazione dell’art.67 bis, comma 4, del d.l. 83/2012 era stato disposto il trasferimento al Comune di L’Aquila della somma di € 166.961,32 per il pagamento dell’indennità di occupazione temporanea e il ristoro dei danni e il ripristino dei luoghi; che il Comune di L’Aquila le aveva corrisposto la somma di € 154.933,89, non accettata a titolo definitivo; che tale somma era insufficiente per l’indennizzo che non avrebbe dovuto essere inferiore a € 445.8777,32 per l’occupazione e a € 128.219,44 per i costi di ripristino dell’area edificabile. 2. Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, contestando la pretesa ma eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva in forza di quanto disposto dal d.l. 83 del 2012, convertito in legge n.134 del 2012, che aveva trasferito le risorse e le competenze del Commissario delegato per la ricostruzione agli enti ordinariamente competenti e dall’art.1, comma 422, della legge n.147 del 2013 che aveva previsto la successione allo scadere dello stato di emergenza, anche ai sensi dell’art.110 c.p.c., degli enti ordinariamente competenti agli organi nominati ex art.5 della legge 225/1992. 3. Si è costituito anche il Comune di L’Aquila eccependo l’incompetenza della Corte di appello per i danni derivanti dall’alterazione dello stato dei luoghi e il proprio difetto di legittimazione passiva perché l’occupazione era stata realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile per allocarvi mezzi e uomini del Ministero dell’Interno e non a beneficio del Comune, mero incaricato del pagamento. 4. Esperita consulenza tecnica, la Corte di appello di L’Aquila con «sentenza», tale ritenuta e definita, del 15.2.2019 ha determinato l’indennità di occupazione temporanea in complessivi € 597.595,75, oltre interessi, da cui doveva essere portato in detrazione il pagamento eseguito di € 154.932,83, disponendone il pagamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno, ritenuti legittimati, e al Comune di L’Aquila, ma limitatamente all’importo di € 12.028,49; ha posto le spese del giudizio, incluse quelle di consulenza tecnica a carico degli Enti convenuti in solido fra loro. Secondo la Corte di appello, si verteva in tema di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’art.49 d.p.r. 327/2001, anche in assenza di un provvedimentoformale; la competenza spettava alla Corte di appello ai sensi dell’art.54 d.p.r. 327 del 2001 e 29 d.lgs.150 del 2011 anche per le indennità di ripristino del bene occupato nella sua consistenza e nelle sue condizioni originarie; la legittimazione passiva spettava alla PCM (gestore dell’emergenza) e al Ministero dell’Interno (promotore e beneficiario) perché l’occupazione era stata disposta da una articolazione periferica del Ministero dell’Interno, era funzionale ad esigenze logistiche connesse alla gestione dello stato di emergenza attribuita al Commissario delegato (il [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile) e si era esaurita il 30.4.2011durante il periodo di stato di emergenza, terminato il 31.8.2012; il Comune era legittimato solo nei limiti delle somme ricevute dall’Amministrazione statale; quanto all’entità dell’indennizzo, ha recepito le indicazioni del consulente d’ufficio, salvo che per la stima dell’indennità di occupazione del fabbricato, per cui ha fatto riferimento al valore venale e non al valore locativo, levitato in conseguenza del terremoto. 5. Avverso la predetta sentenza del 15.2.2019 con atto notificato il 23.4.2019 hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno, svolgendo unico motivo. Con atto notificato il 30.5.2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Con atto notificato il 6.6.2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Comune di L’Aquila, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto di entrambe le avversarie impugnazioni. La ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA] hapresentato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 6. La Corte di appello ha definito il proprio provvedimento «sentenza» (§ 4) ed ha assunto che dovesse averne forma e natura, invocando a sostegno di tale tesi il disposto dell’art.702 quatercod.proc.civ. Tale affermazione non è stata censurata e ha rilevanza meramente definitoria, poiché il provvedimento è stato oggetto di ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge. Dunque, solo per completezza, la Corte tiene a ricordare che l’art.29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 prevede nei suoi primi due commi che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, e che è competente la C orte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. L’art.702-ter cod.proc.civ., commi 4 e 5, prevedono con estrema chiarezza che la decisione debba essere assunta con ordinanza. L’art.702-quater riguarda l’appello – ove previ sto - avverso le decisioni assunte dal giudice di primo grado all’esito dei procedimenti celebrati con il rito sommario ed è quindi del tutto inconferente ai fini dell’indicazione del modulo decisorio dei provvedimenti celebrati in unico grado dinanzi allaCorte di appello. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’erronea qualificazione tipologica del provvedimento non ha conseguenze attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità (Sez. 2, n. 14222 del 12.7.2016; Sez. U, n. 25837 del 11.12.2007): principio, peraltro, perlopiù affermato nel caso opposto di erronea qualificazione come ordinanza di provvedimento avente contenuto di sentenza. 7. In via preliminare il Collegio osserva che il controricorso del Comune di L’Aquila, proposto unitariamente avverso il ricorso principale e quello incidentale con atto passato in notifica il 6.6.2019, appare tempestivo solo in relazione al controricorso recante ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], notificato il 30.5.2019, ma non in relazione al ricorso principale delle [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale il termine era scaduto il 3.6.2019 (così prorogato dal 2.6.2019, domenica). 8. Con il motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, c omma 1, n.3, cod.proc.civ., dedicato all’eccepito difetto di legittimazione passiva, le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.1 e seguenti della legge 24.6.2009 n.77 e dell’art.67 bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.83, conver tito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014). 9. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo composto dalle norme richiamate con il motivo. Il decreto-legge 28.4.2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009 n. 77, all’articolo 1, dedicato all’« Ap prestamento urgente di abitazioni» ha disposto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24.2.1992, n. 225, dovesse, tra l’altro, provvedere in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva poi approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti e provvedere, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i successivi decreti del 17.12.2010 e 4.12.2011, è cessato il 31 agosto 2012 (art.67 bis del d.l. 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge n.134 del 7.8.2012). Il comma 4 dello stesso articolo ha previsto poi che il Commissario delegato per la ricostruzione dovesse fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15.9.2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione e che entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza. Entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dovevano venir versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale; inoltre le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite erano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno (comma 5). La legge 27.12.2013, n. 147 re cante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» all’art.1, comma 422, ha quindi disposto che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-tere 4-quater, della legge 24.2.1992, n. 225, subentrassero in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del d.l. 7.9.2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.11.2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, salvo precisare che tali disposizioni trovavano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. L’art.5 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 225 in tema di «Stato di emergenza e potere di ordinanza», ai commi 4-ter e 4 quater prevede che almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e che ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possano essere altresì emanate, per la durata massima di seimesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Inoltre con tale ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Tali risorse e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali. 10. Vi è da aggiungere che la Corte Costituzionale con sentenza 21.1.2016, n. 8 ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 111, 113, 117, commi 1 e 3, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità delle armi nelle controversie giurisdizionali, nella parte in cui prevede che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti già facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del «grande evento», nelle sole ipotesi in cui i commissari nominati siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. Le questioni erano state sollevate sulla base della premessa errata che illegittimamente e irragionevolmente gli enti territoriali sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non viene meno con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe pertanto restarne titolare, e correlativamente responsabile; invece, secondo la Consulta, con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, è chiamato ragionevolmente a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. Secondo la Corte Costituzionale, i rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza) — opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è stato perciò ritenuto ragionevole che le conseguenze sia fattuali sia giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze. 11. Nel caso di specie le censure delle Amministrazioni ricorrent i sono infondate, poiché non è applicabile la disciplina del subentro dell’ente locale prevista dalle norme invocate, come eccepito sia dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia dal Comune di L’Aquila, e persiste la legittimazione passiva delle Amministrazioni statali. Nella vicenda in questione non vi è stata alcuna espropriazione ma solo occupazione temporanea di un complesso industriale per l’allestimento temporaneo del campo base dei Vigili del Fuoco in cui dovevano essere collocati materiali e mezzi per le operazioni emergenziali di soccorso, documentata da un verbale di riunione con l’intervento di vari esponenti dei Vigili del Fuoco, incluso il Direttore regionale. Il soggetto beneficiario dell’occupazione è stato solamente il Dipartimento della Protezione civile. Il campo base è stato chiuso il 23.5.2010 e smantellato definitivamente il 30.4.2011. È mancato un provvedimento formale di occupazione ma tale circostanza è stata ritenuta ininfluente dalla sentenza impugnata (sul punto non censurata) alla luce dell’art.3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2009 che ex art.5, comma 2, della legge 225 del 1992 ammetteva l’azione in deroga anche all’art.49 del d.p.r. 327 del 2001. Come ineccepibilmente osservato dalla Corte territoriale, l’occupazione è stata eseguita da una articolazione organica periferica del Ministero dell’Interno in modo funzionale ad esigenze logistiche connesse alla gestione dello stato di emergenza attribuita al Commissario delegato, ossia al [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile; l’occupazione è cessata ancora in vigenza dello stato emergenziale e prima del passaggio delle consegne agli enti locali; il Commissario delegato ha provveduto a quantificare l’indennità di occupazione; il pagamento è stato eseguito dal Comune, che non aveva beneficiato in alcun modo dell’occupazione, in conseguenza di un trasferimento specifico di risorse finalizzato al pagamento (nei cui soli limiti il Comune poteva essere ritenuto legittimato); l’obbligazione indennitaria, al di là di tale limite, deve gravare sul beneficiario e promotore dell’espropriazione e sul gestore dell’emergenza. Non hanno invece in contrario alcun rilievo le disposizioni che individuano gli enti locali quali beneficiari delle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di sistemazioni abitative per la popolazione colpita dal sisma, dato che in questo caso non vi è stata espropriazione e non si discute di insediamenti residenziali. Non è pertinente il citato art.67 - ter del d.l. 83 del 2012 posto che la vicenda si è esaurita prima della data limite e dell’entrata in vigore della norma e non vi era alcun rapporto contrattuale in corso da trasferire. L’art.1, comma 422, della legge n.147 del 2013 è parimenti inconferente, perché non vi è stata alcuna espropriazione e acquisizione di beni al patrimonio dell’Ente locale e l’occupazione si era conclusa prima della cessazione dello stato di emergenza. Nulla di ciò ha a che vedere con la stessa ratio del subentro, ravvisata dalla Corte Costituzionale nella ragionevolezza della riattribuzione delle conseguenze fattuali e giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, al governo del soggetto titolato in base all'ordinario sistema di competenze. 12. Di conseguenza il motivo di ricorso principale deve essere respinto. 13. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Re denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1224, comma 2, cod.civ. e dell’art.2697 cod.civ. La Corte di appello, avendo determinato l’ammontare della indennità di occupazione, maggiorata dei costi di ripristino, nella somma di € 597.595,75, da cui andava detratta la somma già corrisposta il 24.5.2013 di € 154.932,83, ha accertato il residuo dovuto in € 442.662,92; su tale somma, ritenuto debito di valuta, ha attribuito gli interessi legali compensativi dalla scadenza di ogni singola annualità, assorbenti gli interessi moratori, tenuto conto del pagamento intermedio. La Corte aquilana ha respinto la richiesta di risarcimento del maggior dannoex art.1224, comma 2, cod.civ. per difetto di prova, non reputando sufficiente un contratto di mutuo prodotto dall’attrice perché stipulato in epoca precedente all’inizio dell’occupazione e non funzionale alla provvista di denaro conseguente alla stessa. 14. [OSCURATO:PERSONA].Re in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acceso un mutuo fondiario che prevedeva interessi conve nzionali al 6,20% e interessi moratori al 9,20% annuo con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma e che essa aveva dovuto corrispondere appunto gli interessi moratori predetti negli anni 20111 e 2012 versando in difficoltà economiche. 15. Quanto all’assunto della Corte territoriale, pur criticato dalla ricorrente incidentale, dell’assorbimento degli interessi moratori in quelli compensativi, fa difetto l’interesse perché l’attribuzione , in concreto avvenuta, dell’interesse legale lascia attuale so lo il tema del maggior danno non coperto dall’interesse legale che in tesi corrisponde appunto alla differenza fra il 9,20% pagato nei periodi indicati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e il minor interesse che essa avrebbe dovuto comunque pagare in base al contratto. 16. La natura di debito di valuta dell'indennità di espropriazione e di occupazione che, a differenza dell'obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova. (Sez. 1, n. 3738 del 9.3.2012;Sez. 1, n. 719 del 13.1.2011, Sez. 1, n. 4885 del 7.3.2006). È stato inoltre osservato che non trova diretta appl icazione l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo. (Sez. 1, n. 32911 del 9.11.2021). 17. L’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, che il contratto di mutuo era stato stipulato in precedenza appare del tutto priva di valore inferenziale. Quel che rileva è che il contratto era stato stipulato, cosa che il giudice del merito non revoca in dubbio, e che prevedeva un interesse moratorio oneroso: l’unica indagine pertinente atteneva alla valutazione, da esprimere in termini probabilistici e controfattuali, che doveva riguardare lo scenario che si sarebbe verificato se l’indennità di occupazione fosse stata pagata tempestivamente e se cioè, in quello scen ario , il proprietario dell’immobile occupato avrebbe ragionevolmente evitato il pagamento di interessi moratori predetti. 18.Inoltre secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. (Sez. U, n. 19499 del 16.7.2008). 19. Il motivo merita pertanto accoglimento. 20. Per le ragioni sopra esposte occorre rigettare il ricorso principale e accogliere il ricorso incidentale, cassare di conseguenza l’ordinanza impugnata e rinviare la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] statali. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa di conseguenza l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinviala causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittim
Sentenza Cassazione n. 20659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris