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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 07435/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34810-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 119, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8480/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 34810/2019 Numero sezionale 10882/2021 -AMA ha notificato al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 119 un verbale Numero di raccolta generale 7435/2022Data pubblicazione 07/03/2022 di accertamento, con il quale si contestava la violazione dell’art.14, comma 7 del [OSCURATO:PERSONA] della Gestione dei [OSCURATO:PERSONA], Delibera del Consiglio Comunale n. 105/2005, per aver rinvenuto la presenza di un rifiuto organico nei contenitori dedicati alla raccolta indifferenziata all’interno del condominio; -il Condominio veniva ritenuto dall’AMA obbligato in solido per la sanzione con il trasgressore rimasto ignoto; -respinto il ricorso amministrativo promosso dal Condominio avverso il suddetto verbale di contestazione, [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una [OSCURATO:PERSONA] ingiuntiva con la quale il Condominio veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 128, 47, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni commesse; -avverso la suddetta Determinazione comunale, il Condominio ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 legge n.689/1981 sostenendone la nullità per difetto di sottoscrizione e carenza di potere, per pronuncia oltre i termini di legge, per omessa convocazione del ricorrente nei termini da parte del Sindaco, per omessa motivazione e per nullità del verbale di accertamento sottostante; -[OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda; -il Giudice di pace di Roma con sentenza n.23213/206, ha rigettato il ricorso, confermando la validità e l’efficacia della sanzione irrogata; -avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Condominio, con conseguente costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]; -il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 8480/2019, pubblicata 17 aprile 2019, rigettava l’impugnazione: il giudice ha infatti ritenuto non censurabile l’imputazione della violazione (e della relativa sanzione) al Condominio, tanto sotto il profilo oggettivo, non avendo l’appellante esperito il rimedio previsto dagli artt. 221 e ss. c.p.c. contro il verbale F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 34810/2019 Numero sezionale 10882/2021 di accertamento -dotato di fidefacenza, fino a querela di falso Numero di raccolta generale 7435/2022Data pubblicazione 07/03/2022- quanto sotto il profilo soggettivo, ben potendo essere fatta valere la responsabilità solidale del Condominio indipendentemente dalla identificazione materiale dell’illecito, alla luce della finalità general preventiva perseguita dall’art. 9 l. n. 689/1981; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Condominio con ricorso avviato per la notifica il 12/11/2019 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso il Condominio deduce la nullità della sentenza d’appello per illegittimità della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art.6 della l.689/1981 che disciplina il principio di solidarietà in materia di sanzioni amministrative e nel caso di specie la ritenuta solidarietà tra Condominio e responsabile non identificato di una violazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani; -ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34810-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 119, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8480/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 34810/2019 Numero sezionale 10882/2021 -AMA ha notificato al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 119 un verbale Numero di raccolta generale 7435/2022Data pubblicazione 07/03/2022 di accertamento, con il quale si contestava la violazione dell’art.14, comma 7 del [OSCURATO:PERSONA] della Gestione dei [OSCURATO:PERSONA], Delibera del Consiglio Comunale n. 105/2005, per aver rinvenuto la presenza di un rifiuto organico nei contenitori dedicati alla raccolta indifferenziata all’interno del condominio; -il Condominio veniva ritenuto dall’AMA obbligato in solido per la sanzione con il trasgressore rimasto ignoto; -respinto il ricorso amministrativo promosso dal Condominio avverso il suddetto verbale di contestazione, [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una [OSCURATO:PERSONA] ingiuntiva con la quale il Condominio veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 128, 47, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni commesse; -avverso la suddetta Determinazione comunale, il Condominio ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 legge n.689/1981 sostenendone la nullità per difetto di sottoscrizione e carenza di potere, per pronuncia oltre i termini di legge, per omessa convocazione del ricorrente nei termini da parte del Sindaco, per omessa motivazione e per nullità del verbale di accertamento sottostante; -[OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda; -il Giudice di pace di Roma con sentenza n.23213/206, ha rigettato il ricorso, confermando la validità e l’efficacia della sanzione irrogata; -avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Condominio, con conseguente costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]; -il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 8480/2019, pubblicata 17 aprile 2019, rigettava l’impugnazione: il giudice ha infatti ritenuto non censurabile l’imputazione della violazione (e della relativa sanzione) al Condominio, tanto sotto il profilo oggettivo, non avendo l’appellante esperito il rimedio previsto dagli artt. 221 e ss. c.p.c. contro il verbale F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 34810/2019 Numero sezionale 10882/2021 di accertamento -dotato di fidefacenza, fino a querela di falso Numero di raccolta generale 7435/2022Data pubblicazione 07/03/2022- quanto sotto il profilo soggettivo, ben potendo essere fatta valere la responsabilità solidale del Condominio indipendentemente dalla identificazione materiale dell’illecito, alla luce della finalità general preventiva perseguita dall’art. 9 l. n. 689/1981; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Condominio con ricorso avviato per la notifica il 12/11/2019 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso il Condominio deduce la nullità della sentenza d’appello per illegittimità della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art.6 della l.689/1981 che disciplina il principio di solidarietà in materia di sanzioni amministrative e nel caso di specie la ritenuta solidarietà tra Condominio e responsabile non identificato di una violazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani; -ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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