CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Trani, in data 15 gennaio 2020, in ordine ai reati di cui agli art. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., a lui contestati ai capi 1 e 2 della rubrica. Il ricorso consta di tre motivi: con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. contestata al capo 1 e all'acritica adesione al percorso argomentativo della sentenza di primo grado sull'esercizio di violenza sulle cose; con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., sempre con riferimento al reato di cui al capo 1 e con riguardo all'esposizione della refurtiva alla pubblica fede; con il terzo motivo si contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose anche con riferimento al delitto di cui al capo 2. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di ricorso in merito alla omessa motivazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli art. 625 n. 2 e 625. n. 7 per il capo 1) dell'imputazione ed all'art. 625 n. 2 per il capo 2) dell'imputazione, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Risulta infatti dal testo del provvedimento impugnato che sia l'impossessamento della borsa custodita all'interno della prima autovettura -capo 1 dell'imputazione- che l'impossessamento della cassetta contenente attrezzi da lavoro e di un'autoradio marca Pioneer dalla seconda autovettura -capo 2 dell'imputazione- avvenivano entrambi mediante effrazione dei vetri delle auto mentre queste erano parcheggiate su pubblica via (pag. 2). Inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, è stata correttamente motivata dalla Corte di merito l'aggravante dell'esposizione della res furtiva alla pubblica fede (con riguardo, in particolare, allo zainetto sottratto), considerando che, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiarì, Rv. 277119). Nel suo insieme, inoltre, il ricorso risulta palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). 3. Va altresì rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbrai