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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21289/2026

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tonio Scalera:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alGiudice di Pace di Ancona, chiedendone la condanna al pagamentodella somma di € 1.821,25 oltre interessi, a titolo di risarcimento deidanni cagionati dal fatto che - poiché le grondaie che raccoglievanol’acqua meteorica del tetto della proprietà della convenutarisultavano in scadente stato di conservazione tanto che esistevaoggettivo pericolo che esse potessero staccarsi e cadere nellaNumero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026confinante proprietà dell’attore e poiché, nonostante le richiesteData pubblicazione 23/06/2026dell’attore, la convenuta non aveva provveduto ai necessari lavori diripristino - si sarebbe dovuto rivolgere ad un legale per lecontestazioni stragiudiziali e per l’assistenza nel procedimentoamministrativo avviato dal Comune di Numana, sostenendo i costidella relativa attività professionale; chiedeva, altresì, il risarcimentodi danni ulteriori da mancato utilizzo della porzione di giardinoantistante l’edificio della convenuta e da turbamento dellatranquillità, in conseguenza del deterioramento dei rapporti divicinato.Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di Pace di Ancona, consentenza n. 16/2023, rigettava la domanda attorea e compensava lespese di lite.La sentenza, appellata dal Fesce, era riformata con sentenza n.1069/2024 dal Tribunale di Ancona, che condannava l’appellata acorrispondere all’appellante € 1.821,50, oltre interessi e spese.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, in base a tre motivi, da cui diè difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto (in relazione agli artt. 2043 cod. civ.) – Erronea applicazionedelle norme in materia di risarcimento per fatto illecito in assenza diun fatto illecito, di un danno ingiusto e, conseguentemente, delnesso di causalità; Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti e conseguente - Violazionedell’all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per conseguentemotivazione apparente”.Si contesta al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’appello,di aver ritenuto sussistente ed affermato la responsabilità aquiliana2 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026della [OSCURATO:PERSONA], in difetto dei presupposti oggettivi richiesti dall’art.Data pubblicazione 23/06/20262043 c.c., avendo commesso gravi errori di percezione sul contenutodi prove ricadenti su circostanze decisive che hanno formato oggettodi discussione tra le parti e, conseguentemente, per avercontraddittoriamente motivato sul punto.2.

Il secondo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto (in relazione agli artt. 1172, 1227 e 2043 cod. civ.) –Violazione dell’all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti – Violazione dell’all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., per conseguente motivazione apparente e, dunque,inesistente sul punto”.Si contesta al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’appello,di aver erroneamente ritenuto sussistente ed affermato laresponsabilità aquiliana della [OSCURATO:PERSONA], in violazione del disposto dicui all’art. 1227, comma 2, c.c., nonostante la superfluità e l’inutilitàdell’attività stragiudiziale oggetto della domanda risarcitoria, nonchédella totale assenza di nesso di causalità tra l’attività svolta (meraistanza per l’avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo)e la tutela del bene presuntivamente posto in pericolo dalla condottadella [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso gravi errori di percezione sulcontenuto di prove ricadenti su circostanze decisive che hannoformato oggetto di discussione tra le parti, con conseguentemotivazione contraddittoria.3.

Il terzo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione di legge (in relazione agliart. 2043 e 2046 cod. civ., nonché all’art. 3, comma 6-bis del D.L.n. 6/2020 e ss. mod.) per aver il Tribunale di Ancona, in funzione digiudice dell’appello, ritenuto sussistente ed affermato laresponsabilità aquiliana della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in difetto dei3 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026presupposti soggettivi richiesti dalla citata norma - ViolazioneNumero di raccolta generale 21289/2026dell’all’art. 360, primo comma, n. 4 (in relazione all’art. 11D5at ac p.upbb.licca.z)io ne 23/06/2026e n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.

Mancato rilievo dellecondizioni personali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (invalida civile al 100%con “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dellasua età”), nonché delle difficoltà di approvvigionamento e ritardinell’esecuzione dei lavori nel periodo pandemico e immediatamentesuccessivo (fatto notorio) e conseguente nullità della sentenza,derivante da motivazione apparente e, dunque, inesistente sulpunto”.Si contesta al Tribunale di Ancona di aver affermato la responsabilitàaquiliana della ricorrente, anche in violazione dell’art. 2046 c.c.(considerata la documentata incapacità della suddetta), nonché inviolazione della normativa Covid (art. 3, comma 6-bis del d.l. n. 6del 23/2/2020, conv., con mod., dalla l. n. 13 del 5/3/2020, e ss.mod.), oltre che per aver commesso gravi errori di percezione sulcontenuto di prove ricadenti su circostanze decisive che hannoformato oggetto di discussione tra le parti e, conseguentemente, peraver contraddittoriamente motivato sul punto.4.

I tre motivi meritano vaglio congiunto, in quanto presentanocomuni profili di inammissibilità e infondatezza.Ed invero, quanto ai profili di inammissibilità, tutte e tre le censure,sotto l’apparente violazione di norme di legge, sono intese adottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, che è attivitàpropria del giudice di merito, non consentita in questa sede dilegittimità (cfr., ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del22/11/2023, Rv. 669412-01: “Il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di4 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilData pubblicazione 23/06/2026potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione”).Quanto ai profili di infondatezza, la motivazione adottata dal giudicedi appello è tutt’altro che apparente e contraddittoria, avendo datoconto, in maniera diffusa e circostanziata, delle ragioni per le qualia) sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.(cfr. pag. 14 della sentenza); b) è stata giudicata congrua enecessaria l’attività difensiva stragiudiziale che ha dato luogoall’esborso oggetto della pretesa risarcitoria (cfr. pagg. 10-11 dellasentenza); c) è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. (cfr.pag. 18); d) sono state valutate come irrilevanti, ai finidell’esclusione della responsabilità, le circostanze relative allockdown e alle condizioni di salute della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari(cfr. pagg. 15-17 della sentenza).5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Gli alterni esiti deiprecedenti gradi di giudizio giustificano la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso, compensando le spese.5 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attoData pubblicazione 23/06/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tonio Scalera:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alGiudice di Pace di Ancona, chiedendone la condanna al pagamentodella somma di € 1.821,25 oltre interessi, a titolo di risarcimento deidanni cagionati dal fatto che - poiché le grondaie che raccoglievanol’acqua meteorica del tetto della proprietà della convenutarisultavano in scadente stato di conservazione tanto che esistevaoggettivo pericolo che esse potessero staccarsi e cadere nellaNumero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026confinante proprietà dell’attore e poiché, nonostante le richiesteData pubblicazione 23/06/2026dell’attore, la convenuta non aveva provveduto ai necessari lavori diripristino - si sarebbe dovuto rivolgere ad un legale per lecontestazioni stragiudiziali e per l’assistenza nel procedimentoamministrativo avviato dal Comune di Numana, sostenendo i costidella relativa attività professionale; chiedeva, altresì, il risarcimentodi danni ulteriori da mancato utilizzo della porzione di giardinoantistante l’edificio della convenuta e da turbamento dellatranquillità, in conseguenza del deterioramento dei rapporti divicinato.Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di Pace di Ancona, consentenza n. 16/2023, rigettava la domanda attorea e compensava lespese di lite.La sentenza, appellata dal Fesce, era riformata con sentenza n.1069/2024 dal Tribunale di Ancona, che condannava l’appellata acorrispondere all’appellante € 1.821,50, oltre interessi e spese.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, in base a tre motivi, da cui diè difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto (in relazione agli artt. 2043 cod. civ.) – Erronea applicazionedelle norme in materia di risarcimento per fatto illecito in assenza diun fatto illecito, di un danno ingiusto e, conseguentemente, delnesso di causalità; Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti e conseguente - Violazionedell’all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per conseguentemotivazione apparente”.Si contesta al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’appello,di aver ritenuto sussistente ed affermato la responsabilità aquiliana2 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026della [OSCURATO:PERSONA], in difetto dei presupposti oggettivi richiesti dall’art.Data pubblicazione 23/06/20262043 c.c., avendo commesso gravi errori di percezione sul contenutodi prove ricadenti su circostanze decisive che hanno formato oggettodi discussione tra le parti e, conseguentemente, per avercontraddittoriamente motivato sul punto.2. Il secondo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto (in relazione agli artt. 1172, 1227 e 2043 cod. civ.) –Violazione dell’all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti – Violazione dell’all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., per conseguente motivazione apparente e, dunque,inesistente sul punto”.Si contesta al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’appello,di aver erroneamente ritenuto sussistente ed affermato laresponsabilità aquiliana della [OSCURATO:PERSONA], in violazione del disposto dicui all’art. 1227, comma 2, c.c., nonostante la superfluità e l’inutilitàdell’attività stragiudiziale oggetto della domanda risarcitoria, nonchédella totale assenza di nesso di causalità tra l’attività svolta (meraistanza per l’avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo)e la tutela del bene presuntivamente posto in pericolo dalla condottadella [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso gravi errori di percezione sulcontenuto di prove ricadenti su circostanze decisive che hannoformato oggetto di discussione tra le parti, con conseguentemotivazione contraddittoria.3. Il terzo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione di legge (in relazione agliart. 2043 e 2046 cod. civ., nonché all’art. 3, comma 6-bis del D.L.n. 6/2020 e ss. mod.) per aver il Tribunale di Ancona, in funzione digiudice dell’appello, ritenuto sussistente ed affermato laresponsabilità aquiliana della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in difetto dei3 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026presupposti soggettivi richiesti dalla citata norma - ViolazioneNumero di raccolta generale 21289/2026dell’all’art. 360, primo comma, n. 4 (in relazione all’art. 11D5at ac p.upbb.licca.z)io ne 23/06/2026e n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancato rilievo dellecondizioni personali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (invalida civile al 100%con “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dellasua età”), nonché delle difficoltà di approvvigionamento e ritardinell’esecuzione dei lavori nel periodo pandemico e immediatamentesuccessivo (fatto notorio) e conseguente nullità della sentenza,derivante da motivazione apparente e, dunque, inesistente sulpunto”.Si contesta al Tribunale di Ancona di aver affermato la responsabilitàaquiliana della ricorrente, anche in violazione dell’art. 2046 c.c.(considerata la documentata incapacità della suddetta), nonché inviolazione della normativa Covid (art. 3, comma 6-bis del d.l. n. 6del 23/2/2020, conv., con mod., dalla l. n. 13 del 5/3/2020, e ss.mod.), oltre che per aver commesso gravi errori di percezione sulcontenuto di prove ricadenti su circostanze decisive che hannoformato oggetto di discussione tra le parti e, conseguentemente, peraver contraddittoriamente motivato sul punto.4. I tre motivi meritano vaglio congiunto, in quanto presentanocomuni profili di inammissibilità e infondatezza.Ed invero, quanto ai profili di inammissibilità, tutte e tre le censure,sotto l’apparente violazione di norme di legge, sono intese adottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, che è attivitàpropria del giudice di merito, non consentita in questa sede dilegittimità (cfr., ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del22/11/2023, Rv. 669412-01: “Il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di4 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilData pubblicazione 23/06/2026potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione”).Quanto ai profili di infondatezza, la motivazione adottata dal giudicedi appello è tutt’altro che apparente e contraddittoria, avendo datoconto, in maniera diffusa e circostanziata, delle ragioni per le qualia) sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.(cfr. pag. 14 della sentenza); b) è stata giudicata congrua enecessaria l’attività difensiva stragiudiziale che ha dato luogoall’esborso oggetto della pretesa risarcitoria (cfr. pagg. 10-11 dellasentenza); c) è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. (cfr.pag. 18); d) sono state valutate come irrilevanti, ai finidell’esclusione della responsabilità, le circostanze relative allockdown e alle condizioni di salute della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari(cfr. pagg. 15-17 della sentenza).5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Gli alterni esiti deiprecedenti gradi di giudizio giustificano la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso, compensando le spese.5 di 6Numero registro generale 16587/2024Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 21289/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attoData pubblicazione 23/06/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi6 di 6
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