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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 ottobre 2024

Corte di giustizia UE n. 2020/2024

ECLI:EU:C:2024:862
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0262_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024 – UPL [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) / Commissione (causa C‑262/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Ricorso di annullamento»

1. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva – Messa a disposizione del pubblico del progetto di relazione di valutazione del rinnovo – Assenza di messa a disposizione del pubblico del progetto di relazione di valutazione del rinnovo rivisto o attualizzato – Progetti redatti da diversi Stati membri relatori – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 12,§ 4; regolamento della Commissione n. 844/2012, artt. da 11 a 14) (v. punti 105, 109‑114)

2. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva – Esistenza di una classificazione formale della sostanza attiva interessata – 117788 / Parere non vincolante del comitato per la valutazione dei rischi – Presa in considerazione di tale parere nella procedura di rinnovo – Privazione dei ricorrenti del diritto di contestare un elemento fondante il mancato rinnovo – Violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009 e 1272/2008, art. 37, §§ 4 e 5) (v. punti 168‑171, 173‑175) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 febbraio 2023, UPL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands)/Commissione ( T‑742/20 , EU:T:2023:74 ), è annullata nella parte in cui ha constatato che la Commissione europea poteva fondarsi, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, sul parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo alla classificazione del mancozeb come tossico per la riproduzione di categoria 1B. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sul quarto motivo di ricorso dedotto dinanzi ad esso. 4) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 216, del 19.06.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0262_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024 – UPL [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) / Commissione (causa C‑262/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Ricorso di annullamento» 1. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva – Messa a disposizione del pubblico del progetto di relazione di valutazione del rinnovo – Assenza di messa a disposizione del pubblico del progetto di relazione di valutazione del rinnovo rivisto o attualizzato – Progetti redatti da diversi Stati membri relatori – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 12,§ 4; regolamento della Commissione n. 844/2012, artt. da 11 a 14) (v. punti 105, 109‑114) 2. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva – Esistenza di una classificazione formale della sostanza attiva interessata – 117788 / Parere non vincolante del comitato per la valutazione dei rischi – Presa in considerazione di tale parere nella procedura di rinnovo – Privazione dei ricorrenti del diritto di contestare un elemento fondante il mancato rinnovo – Violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009 e 1272/2008, art. 37, §§ 4 e 5) (v. punti 168‑171, 173‑175) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 febbraio 2023, UPL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands)/Commissione ( T‑742/20 , EU:T:2023:74 ), è annullata nella parte in cui ha constatato che la Commissione europea poteva fondarsi, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, sul parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo alla classificazione del mancozeb come tossico per la riproduzione di categoria 1B. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sul quarto motivo di ricorso dedotto dinanzi ad esso. 4) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 216, del 19.06.2023
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