CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14160/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita pluriaggravata e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danno patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva anche liquidato le spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Rivera lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.646 cod. pen.: rileva che la sentenza impugnata è solo apparentemente motivata non avendo considerato la domanda n. 2015/1039 relativa ai lavori di ristrutturazione di cui era stato interessato l'immobile come da accordo intervenuto con i comproprietari che si erano rivolti al ricorrente per eseguire i lavori e per rinvenire un acquirente dell'appartamento; aggiunge che il Rivera, trovato un potenziale acquirente, si era fatto rilasciare una procura dai proprietari trattenendo l'acconto ricevuto alla stipula del preliminare, sulla cui destinazione non era intervenuto alcun accordo, per iniziare i lavori di ristrutturazione; segnala che soltanto dopo alcuni contrasti intervenuti con i proprietari costoro decisero di revocare la procura chiedendo la restituzione dell'acconto. 3. Il ricorso è inammissibile. Si è in presenza, infatti, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Rileva allora il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Nel caso in esame, pacifico che il Rivera abbia ricevuto la somma di Euro 30.000 in acconto sulla vendita dell'appartamento di proprietà delle persone offese, la Corte di Appello ha preso atto dell'inesistenza di riscontri alla tesi difensiva di un accordo secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto procedere alla ristrutturazione dell'immobile utilizzando il denaro ricevuto a quel titolo dai promissari acquirenti e men che meno del sopravvenire di contrasti sulla inadeguatezza della somma interamente utilizzata ma insufficiente a completare i lavori. In tal senso, peraltro, ed a prescindere da ogni altra considerazione, la denunzia di inizio attività allegata al ricorso non è elemento idoneo a suffragare la tesi difensiva dovendosi allora ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di terzi che si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito, violando, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, atteso che tale somma di denaro è vincolata all'acquisito di un bene determinato e non rientra nella proprietà del venditore, che non può usufruirne liberamente, dovendola destinare al reperimento del bene posto in vendita, da trasferire immediatamente all'acquirente (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 37820 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280465). Per altro verso, del documento prodotto in questa sede non vi è traccia né nella sentenza di primo grado e nemmeno nell'atto di appello trattandosi, perciò, di un atto (processualmente) "nuovo" che può essere prodotto nel giudizio di legittimità esclusivamente qualora si tratti di atto o documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2 - , Sentenza n. 42052 del 19/06/2019, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere,e'stèfisore [OSCURATO:PERSONA]