CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/0471964 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa I'l ottobre 2015 dal Tribunale di Foggia che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un autoveicolo di provenienza furtiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione poiché nell'interrogatorio di convalida reso 1'8 agosto 2011 l'imputato dichiarava di avere rubato l'autovettura sequestrata a Trani alcuni mesi prima del suo arresto e il tribunale respingeva la tesi difensiva della diversa qualificazione giuridica della condotta sul rilievo che l'imputato aveva indicato come data del furto luglio 2011, mentre l'auto era stata rubata a giugno. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, poiché la corte ha negato le dette attenuanti senza considerare che l'imputato ha ottenuto dopo il reato una condotta irreprensibile. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate. La corte infatti ha dato atto che in sede di interrogatorio di garanzia l'imputato aveva dichiarato di avere rubato la vettura a Trani, e non ha ritenuto verosimile tale versione dei fatti poiché questi aveva indicato come data del furto un giorno del mese di luglio, mentre l'auto risulta essere stata rubata il 21 giugno, e non ha fornito alcuna dettagliata informazione circa le modalità dell'azione delittuosa. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di legge nella valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal tribunale non sono state poste in giudizio di bilanciamento in quanto la contestata recidiva è già stata esclusa e non vi sono aggravanti da bilanciare e sono state riconosciute nella più ampia estensione di 1/3 della pena base. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]