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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36258/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio lette le conclusioni della parte civile costituita Franco [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30/01/2019, concedeva alla Wang il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale la stessa era stata condannata per i reati ascritti (capo a) art. 473 cod. pen., capo b) art. 648 cod. pen.) ad anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile, con provvisionale nella misura di euro 2000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 473 cod. pen.; la responsabilità della ricorrente è stata motivata in maniera assai carente, essendosi basato il giudice di appello esclusivamente sul fatto della sua presenza all'interno del locale oggetto di accertamento in qualità di referente del titolare dell'attività commerciale, che al momento del controllo si trovava all'estero; non è mai emerso alcun coinvolgimento formale della stessa nella azienda oggetto di verifica, né risulta che la stessa rivestisse alcuna carica formale; nessun accertamento in tal senso è stato espletato, ed anzi l'agente operante ha chiarito come la stessa non fosse presente all'interno dell'esercizio commerciale.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta carenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva che avrebbe comportato l'assoluzione della ricorrente; non è stata considerata seppure in atti la visura storica della Camera di commercio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si può chiaramente riscontrare come l'imputata non avesse alcun ruolo all'interno della stessa; ricorre quindi un errore evidente della Corte di appello nell'aver ritenuto che l'imputata avesse consapevolezza della provenienza delittuosa della merce e in particolare delle borse.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 473, comma secondo, e 474, comma secondo, cod. pen.; il fatto ascritto non appare riconducibile all'art. 473 cod. pen., né tantomeno, come ritenuto dalla Corte di appello all'art. 474 cod. pen., non rivestendo l'imputata la qualità di produttore, e dunque di soggetto che procedeva alla contraffazione del disegno e del modello.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per contrasto tra il reato configurato in capo all'imputata e quello ritenuto nel dispositivo di sentenza; la Corte di appello ha confusamente ricondotto la condotta dell'imputata alla contraffazione del marchio e alla contraffazione del modello e del disegno con difetto di coerenza interna degli argomenti esposti e contrasto tra le diverse parti della motivazione avendo confermato nel dispositivo la sentenza impugnata che invece aveva fatto riferimento al 473 cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 473 e art. 648 cod. pen.; nel delitto di ricettazione il soggetto attivo può essere chiunque ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto; poiché la Wang era ritenuta responsabile della condotta ex art. 473 cod. pen. non era possibile ritenerla responsabile anche per il delitto di cui all'art.648 cod. pen.; non sono emersi elementi concreti dai quali desumere il delitto di ricettazione.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] civile ha depositato memoria e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso sono fondati, restano assorbiti di conseguenza gli altri motivi proposti.

2. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente ha sostanzialmente evidenziato, richiamando il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, la mancanza, apparenza e manifesta illogicità della decisione nell'aver ritenuto integrata la condotta oggetto di contestazione senza alcuna descrizione della stessa nel corpo della motivazione, mediante affermazioni apodittiche e apparenti, tanto da integrare violazione di legge.

Il rilievo è effettivamente fondato, considerato che sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno ritenuto ricorrente la responsabilità della Wang sulla base della laconica affermazione secondo cui l'imputata era presente nel negozio in qualità di referente del titolare, assente, che si trovava in Cina per affari.

La Corte di appello ha affermato che la stessa per volontà del titolare lo sostituiva nella gestione del negozio e in concorso con il titolare poneva in vendita le borse contraffatte, ritenendo ciò sufficiente per attribuirle la responsabilità penale per i reati contestati, tranne poi in seguito giungere ad una diversa qualificazione giuridica del capo 1) ai sensi dell'art. 474, comma secondo, cod. pen., con ciò emergendo anche un momento di vera e propria contraddittorietà della motivazione, tra l'altro emergente anche dal dispositivo della sentenza.3.

Il giudice di primo grado ha a sua volta ritenuto la responsabilità della ricorrente senza descrivere in alcun modo condotta, ruolo, elementi sintomatici della piena consapevolezza della stessa dal punto di vista soggettivo quanto ai reati contestati, effettivo inserimento nell'azienda oggetto di controllo, semplicemente richiamando l'esito degli accertamenti tecnici, quanto alla verosimiglianza e confondibilità delle borse rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale, del quale l'imputata era "intestataria", a quelle prodotte dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Nel prosieguo della motivazione non emerge alcuna ulteriore argomentazione dalla quale desumere l'effettiva titolarità dell'esercizio commerciale in capo alla Wang.

4. Questo il procedere argomentativo delle due motivazioni, conformi quanto all' affermazione di responsabilità della Wang, sebbene poi, di fatto, difformi quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, riqualificato dal giudice di appello in motivazione ai sensi dell'art. 474, comma secondo, cod. pen.

A fronte di tale, sostanzialmente apparente, ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la difesa aveva allegato e richiamato alcuni elementi che non hanno avuto alcun riscontro nell'ambito dell'assai sintetico tessuto motivazionale delle due decisioni di merito.

In tal senso occorre considerare che in tema di distinzione tra delitto di cui all'art. 473 e 517-ter cod. pen. la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, con violazione dei modelli o disegni registrati, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare, (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378-01; Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, Shi, Rv. 269571 -01).

La motivazione del giudice di appello, pur in presenza di allegazioni documentali richiamate dalla difesa, non ha in alcun modo qualificato la condotta tenendo conto del portato della disposizione in questione, con particolare riferimento all'aver svolto la Wang attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio, essendo emerso come dato qualificante esclusivamente la presenza della stessa all'interno dell'esercizio commerciale.

Inoltre proprio l'esame dei testimoni ha evidenziato come non ricorresse una contraffazione dell'altrui marchio o segno distintivo, non presente sulle borse in vendita, ma bensì una vera e propria riproduzione delle stesse secondo il design della borsa in questione, riconducibile per le sue caratteristiche al modello "postina".

Occorre poi osservare come la motivazione manifesti la sua evidente contraddittorietà tanto da sfociare in apparenza quando, sempre e solo sulla base della presenza della Wang all'interno dell'esercizio commerciale, ha diversamente qualificato la condotta ascritta alla stessa ai sensi dell'art. 474 cod. pen.

Premesso che nessuna contraffazione di marchio è stata riscontrata nel caso in esame, non è emerso in modo chiaro ed univoco che la Wang fosse titolare dell'esercizio commerciale, che fosse effettivamente inserita nella ditta di riferimento quanto alla disponibilità di tali beni, che avesse partecipato all'acquisto, stoccaggio, gestione degli stessi per poi porli in vendita, rimanendo del tutto inesplorato il ruolo e le caratteristiche della sua azione rispetto all'effettivo titolare dei beni in vendita e dell'esercizio commerciale.

In tal senso occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità, nel delineare i rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 473 e 474 cod. pen., ha chiarito che l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276893- 01).

Si è inoltre chiarito, con principio che qui si intende ribadire che nel reato di cui all'art. 473 cod. pen. la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, mentre nel reato di cui all'art. 474 cod. pen. il prodotto contrassegnato (Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010, Partarapillo, Rv. 247684-01).

La Corte di appello, nella scarna descrizione della condotta riferita alla Wang, non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, non solo rendendo una motivazione apparente quanto alla attività alla stessa riferibile, ma anche non tenendo conto dell'esito degli accertamenti espletati che evidenziavano come non fosse stato né apposto, né contraffatto alcun marchio, essendo stata richiamata esclusivamente una verosimiglianza e confondibilità delle borse e, dunque, incorrendo in una palese violazione di legge per come correttamente evocata dalla difesa nel primo motivo di ricorso.

5. I residui motivi di ricorso rimangono assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso ai quali sono logicamente collegati e conseguenti.

6. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio lette le conclusioni della parte civile costituita Franco [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30/01/2019, concedeva alla Wang il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale la stessa era stata condannata per i reati ascritti (capo a) art. 473 cod. pen., capo b) art. 648 cod. pen.) ad anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile, con provvisionale nella misura di euro 2000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 473 cod. pen.; la responsabilità della ricorrente è stata motivata in maniera assai carente, essendosi basato il giudice di appello esclusivamente sul fatto della sua presenza all'interno del locale oggetto di accertamento in qualità di referente del titolare dell'attività commerciale, che al momento del controllo si trovava all'estero; non è mai emerso alcun coinvolgimento formale della stessa nella azienda oggetto di verifica, né risulta che la stessa rivestisse alcuna carica formale; nessun accertamento in tal senso è stato espletato, ed anzi l'agente operante ha chiarito come la stessa non fosse presente all'interno dell'esercizio commerciale. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta carenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva che avrebbe comportato l'assoluzione della ricorrente; non è stata considerata seppure in atti la visura storica della Camera di commercio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si può chiaramente riscontrare come l'imputata non avesse alcun ruolo all'interno della stessa; ricorre quindi un errore evidente della Corte di appello nell'aver ritenuto che l'imputata avesse consapevolezza della provenienza delittuosa della merce e in particolare delle borse. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 473, comma secondo, e 474, comma secondo, cod. pen.; il fatto ascritto non appare riconducibile all'art. 473 cod. pen., né tantomeno, come ritenuto dalla Corte di appello all'art. 474 cod. pen., non rivestendo l'imputata la qualità di produttore, e dunque di soggetto che procedeva alla contraffazione del disegno e del modello. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per contrasto tra il reato configurato in capo all'imputata e quello ritenuto nel dispositivo di sentenza; la Corte di appello ha confusamente ricondotto la condotta dell'imputata alla contraffazione del marchio e alla contraffazione del modello e del disegno con difetto di coerenza interna degli argomenti esposti e contrasto tra le diverse parti della motivazione avendo confermato nel dispositivo la sentenza impugnata che invece aveva fatto riferimento al 473 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 473 e art. 648 cod. pen.; nel delitto di ricettazione il soggetto attivo può essere chiunque ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto; poiché la Wang era ritenuta responsabile della condotta ex art. 473 cod. pen. non era possibile ritenerla responsabile anche per il delitto di cui all'art.648 cod. pen.; non sono emersi elementi concreti dai quali desumere il delitto di ricettazione. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] civile ha depositato memoria e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati, restano assorbiti di conseguenza gli altri motivi proposti. 2. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente ha sostanzialmente evidenziato, richiamando il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, la mancanza, apparenza e manifesta illogicità della decisione nell'aver ritenuto integrata la condotta oggetto di contestazione senza alcuna descrizione della stessa nel corpo della motivazione, mediante affermazioni apodittiche e apparenti, tanto da integrare violazione di legge. Il rilievo è effettivamente fondato, considerato che sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno ritenuto ricorrente la responsabilità della Wang sulla base della laconica affermazione secondo cui l'imputata era presente nel negozio in qualità di referente del titolare, assente, che si trovava in Cina per affari. La Corte di appello ha affermato che la stessa per volontà del titolare lo sostituiva nella gestione del negozio e in concorso con il titolare poneva in vendita le borse contraffatte, ritenendo ciò sufficiente per attribuirle la responsabilità penale per i reati contestati, tranne poi in seguito giungere ad una diversa qualificazione giuridica del capo 1) ai sensi dell'art. 474, comma secondo, cod. pen., con ciò emergendo anche un momento di vera e propria contraddittorietà della motivazione, tra l'altro emergente anche dal dispositivo della sentenza.3. Il giudice di primo grado ha a sua volta ritenuto la responsabilità della ricorrente senza descrivere in alcun modo condotta, ruolo, elementi sintomatici della piena consapevolezza della stessa dal punto di vista soggettivo quanto ai reati contestati, effettivo inserimento nell'azienda oggetto di controllo, semplicemente richiamando l'esito degli accertamenti tecnici, quanto alla verosimiglianza e confondibilità delle borse rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale, del quale l'imputata era "intestataria", a quelle prodotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nel prosieguo della motivazione non emerge alcuna ulteriore argomentazione dalla quale desumere l'effettiva titolarità dell'esercizio commerciale in capo alla Wang. 4. Questo il procedere argomentativo delle due motivazioni, conformi quanto all' affermazione di responsabilità della Wang, sebbene poi, di fatto, difformi quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, riqualificato dal giudice di appello in motivazione ai sensi dell'art. 474, comma secondo, cod. pen. A fronte di tale, sostanzialmente apparente, ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la difesa aveva allegato e richiamato alcuni elementi che non hanno avuto alcun riscontro nell'ambito dell'assai sintetico tessuto motivazionale delle due decisioni di merito. In tal senso occorre considerare che in tema di distinzione tra delitto di cui all'art. 473 e 517-ter cod. pen. la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, con violazione dei modelli o disegni registrati, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare, (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378-01; Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, Shi, Rv. 269571 -01). La motivazione del giudice di appello, pur in presenza di allegazioni documentali richiamate dalla difesa, non ha in alcun modo qualificato la condotta tenendo conto del portato della disposizione in questione, con particolare riferimento all'aver svolto la Wang attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio, essendo emerso come dato qualificante esclusivamente la presenza della stessa all'interno dell'esercizio commerciale. Inoltre proprio l'esame dei testimoni ha evidenziato come non ricorresse una contraffazione dell'altrui marchio o segno distintivo, non presente sulle borse in vendita, ma bensì una vera e propria riproduzione delle stesse secondo il design della borsa in questione, riconducibile per le sue caratteristiche al modello "postina". Occorre poi osservare come la motivazione manifesti la sua evidente contraddittorietà tanto da sfociare in apparenza quando, sempre e solo sulla base della presenza della Wang all'interno dell'esercizio commerciale, ha diversamente qualificato la condotta ascritta alla stessa ai sensi dell'art. 474 cod. pen. Premesso che nessuna contraffazione di marchio è stata riscontrata nel caso in esame, non è emerso in modo chiaro ed univoco che la Wang fosse titolare dell'esercizio commerciale, che fosse effettivamente inserita nella ditta di riferimento quanto alla disponibilità di tali beni, che avesse partecipato all'acquisto, stoccaggio, gestione degli stessi per poi porli in vendita, rimanendo del tutto inesplorato il ruolo e le caratteristiche della sua azione rispetto all'effettivo titolare dei beni in vendita e dell'esercizio commerciale. In tal senso occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità, nel delineare i rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 473 e 474 cod. pen., ha chiarito che l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276893- 01). Si è inoltre chiarito, con principio che qui si intende ribadire che nel reato di cui all'art. 473 cod. pen. la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, mentre nel reato di cui all'art. 474 cod. pen. il prodotto contrassegnato (Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010, Partarapillo, Rv. 247684-01). La Corte di appello, nella scarna descrizione della condotta riferita alla Wang, non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, non solo rendendo una motivazione apparente quanto alla attività alla stessa riferibile, ma anche non tenendo conto dell'esito degli accertamenti espletati che evidenziavano come non fosse stato né apposto, né contraffatto alcun marchio, essendo stata richiamata esclusivamente una verosimiglianza e confondibilità delle borse e, dunque, incorrendo in una palese violazione di legge per come correttamente evocata dalla difesa nel primo motivo di ricorso. 5. I residui motivi di ricorso rimangono assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso ai quali sono logicamente collegati e conseguenti. 6. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la
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