CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 16466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 28758-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 31, presso lo studio dei primi due difensori R.G.N.28758/2017 Cron. Rep. C.C. 7/03/2023 giurisdizione Indennità di trasferta -2 - – controricorrente – per la cassazione dellasentenza n. 65 del 2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 maggio 2017(R.G.N. 211/2016). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il verbale di accertamento n. 000253201 del 29 marzo 2012, che le aveva richiesto il pagamento dell’importo di Euro 210.987,00, in ragione della mancata applicazione del contratto collettivo nazionale “[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]”, del l’erroneo assoggettamento a imposizione contributiva dell’emolumento “trasferta Italia” e, infine, del l’omessa retribuzione degli straordinari. Con riferimento alla voce “Trasferta Italia”, la società, in particolare,ha dedotto di avere erogato l’indennità di trasferta per le sole giornate di lavoro svolte al di fuori del territorio comunale e ha contestato la qualificazione come “trasfertisti” dei lavoratori con mansioni di autista. Con successivo giudizio, la società ha impugnato anche l’avviso di addebito emesso sulla base del verbale di accertamento. Il Tribunale di Trieste, riuniti i giudizi, ha accolto il ricorso per quel che concerne l’applicazione del contratto collettivo e le ore di lavoro straordinario, sul presupposto dell’omessa specificazione degli elementi costitutivi della pretesa. Per quel che attiene, invece,agli emolumenti corrisposti a titolo di “Trasferta Italia”, il giudice di primo gradoha reputato fondato il credito dell’INPS, in quanto ha qualificato gli autisti come “trasfertisti” e ha escluso che gli operai svolgessero vere e proprie trasferte, se non in casi eccezionali. -3 - 2.–L’INPS ha appellato la sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha consideratocarente la specificazione dei conteggi delle retribuzioni che spettano in virtù del contratto collettivo applicabile, e ha invece prestato acquiescenza al capo concernente le retribuzioni per illavoro straordinario. La società, dal canto suo, ha proposto appello incidentale in ordine al trattamento contributivo degl’importi erogati per indennità di trasferta. 3.–Con sentenza n. 65 del 2017, depositata il 29 maggio 2017, la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame dell’INPS e, in accoglimento del gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha dichiarato l’insussistenza del «credito vantato dall’INPS a titolo di contributi sulle somme pagate ai lavoratori a titolo di trasferta Italia». 3.1.–Quanto al rigetto dell’appello principale, la Corte territoriale ha argomentato che l’Istituto non ha né allegato né dimostrato se e in quale misura dall’applicazione del contratto collettivo “[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]” derivi il credito dedotto in causa. L’INPS, in particolare, ha trascurato di porre a raffronto le retribuzioni versate dal datore di lavoro e assoggettate a contribuzione con i minimi contrattuali del contratto invocato. Le lacune dell’allegazione, prima ancora che della prova, inducono a disattendere le doglianze espresse con l’atto di appello. 3.2.–È fondato, per contro, l’appello incidentale. 3.2.1.–I dipendenti con mansioni di autista non p ossono essere qualificaticome “trasfertisti”: a ssunti con l’indicazione di una precisa sede di lavoro (l’impianto di Trieste),essi hanno percepito l’indennità di trasferta solo quando si sono recati fuori del territorio comunale.Con riferimento a tale voce, l’INPS non ha dunque ottemperato all’onere probatorio della pretesa vantata. -4 - 3.2.2.–Alle medesime conclusioni si deve giungere per il personale operaio, che ha beneficiato dell’indennità di trasferta per il lavoro prestato fuori sede, e in particolare nel territorio di Monfalcone. In tal senso militano le deposizioni acquisite in giudizio. Ad ogni modo, a fronte d’un quadro probatorio «quantomeno incerto», prevale «il principio dell’onere della prova», che è a carico dell’INPSe che non è stato assolto. 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trieste, con ricorso avviato alla notificazione il 28 novembre 2017. 5.– Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che deposita altresì memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione dell’INPS si articola in due motivi e verte sul regime contributivo applicabile alle somme erogate ad autisti e operai in relazione alletrasferte. Le questioni agitate nei gradi di merito, in ordine all’applicazione del contratto collettivo del settore “Igiene ambientale – Nettezza urbana” e alle ore di lavoro straordinario, esulano dal tema del decidere. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come da ultimo sostituito -5 - dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dell’art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oggetto d’interpretazione autentica con l’art. 7-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha negato di poter configurare gli autisti come “trasfertisti”, assoggettati alla disciplina dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986. Ricondotta la fattispecie al comma 5 del predetto d.P.R. n. 917 del 1986, la Corte d’appello avrebbe errato, nondimeno, nel reputare carente di prova la pretesa dell’INPS. Spetterebbe, difatti, al datore di lavoro fornire la prova dei «limiti di esenzione delle sommeerogate ai lavoratori», nei termini sanciti dal richiamato art. 51, comma 5, che non contemplerebbe un’integrale esenzione dalla contribuzione. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 , come da ultimo sostituito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 314 del 1997, dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dell’art. 2697 cod. civ. Anche per quel che riguarda gli operai che prestavano l’attività presso l’impianto di Trieste, la sentenza impugnata sarebbe erronea. Una volta che l’ente previdenziale abbia dimostrato l’entità delle somme corrisposte ai lavoratori e non assoggettate a contribuzione, graverebbe sul datore di lavoro la prova dei giorni e dei luoghi delle trasferte e «della causa giustificativa dell’esenzione». 2.–Il primo motivo è fondato. -6 - 2.1.–La sentenza impugnata ha valutato la fattispecie controversa alla stregua dell’art. 7-quinquiesdel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225. Tale disposizione reca l ’interpreta zione autentica dell’art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che regola «[l]e indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità» e stabilisce che concorrano «a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare». Il citato art. 7-quinquies del d.l. n. 193 del 2016, al comma 1, chiarisce che i lavoratori rientranti nella disciplina stabilitadall’art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi « sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un ’ attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta». Il predetto art. 7-quinquies, al comma 2, puntualizza che, quando non si riscontri la contestuale sussistenza delle condizioni tipizzate dal comma 1, si applica la disciplina dell’art. 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Pertanto, in tale ipotesi, «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il -7 - limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di speseper le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito». Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che la normativa d’interpretazione autentica ha portata retroattiva e si dimostra conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cass., S.U., 15 novembre 2017, n. 27093). Il legislatore, difatti, ha enucleato una variante di senso della disciplina originaria, che si mostra non solo plausibile, ma anche più aderente allavoluntas legis , e ha così posto rimedio a una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, generatada un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito. Questa Corte ha dunque precisato che la normativa richiamata, proprio per il suo carattere d’interpretazione autentica e per la sua coessenzialevalenza retroattiva, si applica anche alle fattispecie che si siano perfezionate prima dell’entrata in vigore della legge interpretativa (Cass., sez. lav., 14 agosto 2019, n. 21410). -8 - 2.2.– La sentenza d’appello ha accertato, in punto di fatto, che difetta la compresenza dei requisiti previsti dalla legge e che dunque, con riferimento agli autisti, la fattispecie concreta non può essere ricondotta all’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 e rifluisce, di riflesso, nell’ambito applicativo del citato art. 51, comma 5. L’INPS, con ilprimo mezzo, non contesta l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territorialea tale riguardo (pagina 10 del ricorso per cassazione) e muove dalla necessità di sussumere la fattispecie nelle coordinate dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986. Posto tale inquadramento della fattispecie concreta,che ha formato oggetto del contraddittorio processuale, l’INPS si duole dell’erro nea applicazione delle corrispondenti regole di riparto dell’onere della prova. 2.3.– Le doglianze sono ammissibili, in quanto non tendono a ottenere in questa sede una revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e prendono le mosse proprio dai fatti, così come ricostruiti dalla Corte di merito. 2.4.–Le censure colgono nel segno. La disposizione applicata dalla sentenza d’appello e riprodotta nel suo contenuto precettivo al punto 2.1. modula variamente il limite di esenzione contributiva vigente per le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale. L’esenzione si atteggia diversamente a seconda del luogo di esecuzione delle trasferte (Italia o estero) e del rimborso delle spese di vitto o di alloggio. Peculiare,inoltre, per le trasferte o le missioni che si svolgano fuori del territorio comunale, è il regime di esenzione vigente per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto e delle altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente. -9 - 2.5.–I principi che presiedono al riparto dell’onere della prova sono stati così delineati dalla giurisprudenza costante di questa Corte. Sull’ente previdenziale incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione d e ll’obbligo contributivo (Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461, citata dalla parte ricorrente). Allorché si discuta di esenzione datale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l ’eccezione in senso riduttivo dell’obbligo ha l’onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l’esonero (Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160). Grava dunquesul «datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione» (Cass., 18 giugno 2018, n. 16033, punto 10 del “Considerato”). In virtù di tali enunciazioni, «l’INPS deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro» espetta, invece, al datore di lavoro « provare l ’ ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno» (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del “Considerato”). Ne consegue che il datore di lavoro deve provare «sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5» (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 11 del “Considerato”). -10 - 2.6.–Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, nell’addebitare all’INPS di non avere ottemperato all’onere della provacon riferimento alle somme corrisposte agli autisti (pagina 13 della sentenza d’appello). All’INPS spetta allegare e dimostrare le somme versate ai lavoratori e,nel caso di specie, non è controverso che tale allegazione e la prova connessasiano state ritualmente offerte. Spetta, invece, al datore di lavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentono di fruire dell’esenzione accordata dall’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, anche con riferimento all’osservanza dei limiti di volta in volta sanciti per l’esenzione in esame. Di tali presupposti, stabiliti dalla norma di legge che sonochiamati ad applicare, i giudici d’appellohanno omesso di dar conto. Le statuizioni impugnate integrano, pertanto, violazione delle norme sul riparto degli oneri probatorie delle stesse previsioni di legge che subordinano a precisi requisiti l’eccezione rispetto all’obbligo contributivo. 3.–Anche il secondo motivo è fondato, per le medesime ragioni. 3.1.– Si deve precisare anche a tale riguardo che l e censure formulate non si sostanziano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma si appuntano sulla violazione delle regole di diritto. 3.2.–Quanto alle regole di diritto che disciplinano il caso di specie, si deve ribadire che, in tema di riduzione degli o bblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intendagiovarsene, l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato(Cass., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13011). -11 - 3.3.–Erra dunque la sentenza impugnata nel ritenere che, anche per ciò che riguarda gli operai, l’INPS non abbia assolto l’onere della prova e che l’incertezza del quadro probatorio pregiudichi l’INPS, in quanto partechiamata a fornire la prova (pagine 13 e 14 della sentenza d’appello). 3.4.– Anche in quest’ipotesi, l’INPS ha dato prova delle somme erogate ai lavoratori. Compete al datore di lavoro, per contestare in tutto o in parte l’obbligo contributivo, dimostrare che a tutte le somme indicate dall’Istituto fanno riscontro specifiche trasferte e che, in relazione ai limiti fissati dall’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, non sussiste in radice l’obbligo contributivo. 3.5.– Nell’addossare all’INPS l’onere della prova e nel pretermettere la considerazione del particolare tema del decidere, correlato alla sussistenza dei presupposti di un’esenzione, la Corte d’appello di Trieste è dunque incorsanei vizi denunciati. La violazione di legge si coglie sia sotto il profilo delle regole che àncorano a presupposti rigorosi i benefici di legge, imponendone la verifica ad opera del giudice, sia sul versante del riparto degli oneri probatori, calibrati sulla distinzione tra regola (obbligo contributivo) ed eccezione (esenzione), che va dimostrata da parte di chi ne chieda l’applicazione. 4.–Il ricorso, in ultima analisi, è accolto e va cassat a la sentenza d’appello. 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Il giudice di rinvio riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza(punti 2.5. e 3.2.) e provvederà, inoltre, a pronunciarsi sulle spese dell’odierno giudizio (art. 385,