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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 26945/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28091/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]): -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 960/2018 depositata il26/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal ConsigliereMAURO MOCCI. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di usucapione ex art. 1159 bis c.c., rispetto ad una proprietà rurale di Linguaglossa.

Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], erede della Previtera (deceduta già nel corso del primo grado) e nella resistenza degli appellati Pennisi e Raiti, con sentenza n. 960 del 26 aprile 2018 la Corte d’appello di Catania dichiarava nulla la sentenza di primo grado e condannava il Pennisi e la Raiti al rilascio della particella comprendente il fabbricato rurale e la corte.

Il giudice di seconde cure rilevava che il ricorso per riassunzione, a seguito della morte della Previtera, non avrebbe contenuto alcuno dei requisiti indicati dall’art. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., ma unicamente l’indicazione del numero di ruolo del procedimento nonché la menzione delle parti e del decesso della convenuta.

Alla conseguente declaratoria di nullità, avrebbe dovuto fare seguito la decisione nel merito, con l’accoglimento del gravame, sotto il profilo della lamentata carenza di prova.

Infatti, con riguardo ai capitoli articolati, la prova testimoniale sarebbe stata inammissibile, giacché la rinnovazione avrebbe dovuto essere richiesta con gli stessi testi indicati in primo grado, e non con altri (come invece avevano chiesto gli appellati), né la dimostrazione del possesso avrebbe potuto trarsi dai documenti in atti. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorieex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda degli appellati, volta alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per nullità dell’atto di citazione. 1.1) Attraversola seconda censura, proposta ai sensi dell’ art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il Pennisi e la Raiti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver i giudici di secondo grado mancato di pronunziare sull’omessa notifica dell’atto di appello ad un litisconsorte necessario, con la conseguente nullità dell’atto di gravame. 1.2) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda/eccezione circa la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, con riferimento al rito utilizzato dall’appellante per introdurre il giudizio di secondo grado.

I predetti motivi sono inammissibili. 1.3) Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021).

I ricorrenti hanno appunto mancato di riportare sia i motivi asseritamente trascurati, sia l’ubicazione degli stessi nell’ambito degli atti processuali di parte. 2) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 303 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c. e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto nullo il ricorso per riassunzione, giacché privo dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., benché, in realtà, l’atto contenesse numero di ruolo, nominativo delle parti, autorità giudicante, nominativo dei difensori delleparti, data di declaratoria di interruzione del processo, data di decesso della parte, indicazione dell’udienza di rinvio.

Il motivo è inammissibile. 2.1) Anche in tal caso, la doglianza manca di autosufficienza giacché –a fronte dell’affermazione perentoria della sentenza impugnata che “il ricorso per riassunzione….non contiene alcuno dei requisiti indicati dall’art. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.” – ha esposto una mera elencazione, senza ritrascrivere l’effettivo contenuto dell’atto o indicarne la sedes materiae. 2.2) Infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’"iter" processuale, senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6-1, n. 23834 del 25 settembre 2019; Sez.

L., n. 11738 dell’8 giugno 2016).

E tanto a voler sottacere che il vizio denunciato, un error in iudicando, neppure potrebbe consentire alla Corte un accesso agli atti. 3) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132 comma 2 n. 4, 162, 257, 354, 356 e 359 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la motivazione, in forza della quale era stata negata la rinnovazione della prova testimoniale travolta dalla nullità della citazione in riassunzione sarebbe stata illogica e contraddittoria, obliterando il principio della rinnovazione degli atti nulli.

Il motivo è inammissibile. 3.1) L’art. 162 comma 1° c.p.c. impone, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

La Corte catanese ha dichiarato l’inammissibilità della prova testimoniale domandata in appello, giacché la rinnovazione del mezzo istruttorio avrebbe dovuto essere richiesta con gli stessi testi menzionati avanti il Tribunale, aggiungendo che i nuovi testi ben avrebbero potuto esser indicati sin dal primo grado e che gli appellati nulla avrebbero dedotto in ordine alla necessità di assumere testi diversi da quelli originariamente indicati e sentiti. 3.2) La decisione va condivisa perché in linea con i principi riguardanti le preclusioni processuali.

Infatti, la rinnovazione deve misurarsi con il divieto di cui all’art. 345 comma 3 c.p.c. e con la disposizione di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.

In altri termini, la doverosa rinnovazione degli atti conseguenziali da parte del giudice che ha dichiarato la nullità dell’atto presupposto è pur sempre subordinata alla presenza di obiettive condizioni di ammissibilità.

E, per un verso, l’obbligo di indicare i mezzi di prova completi (ossia comprendenti sia i capitoli specifici sia la menzione delle generalità dei testi chiamati a rispondere) e, per altro verso, l’obbligo di non introdurre elementi di novità né nel contenuto né nei nominativi dei chiamati a deporre, una volta decorsi i termini di cui all’art. 183 comma 6° c.p.c. è coerente con il divieto dei nova nella fase di gravame, così da rendere oggettivamente impossibile la rinnovazione.

Va in definitiva affermato il principio secondo cui “La rinnovazione degli atti travolti dalla declaratoria di nullità di un atto presupposto è consentita nei limiti del perimetro autorizzato dalle preclusioni processuali eventualmente maturate”. 4) Col sesto motivo, il Pennisi e la Raiti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 115, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., riproponendo la questione dell’illogicità della motivazione circa l’errata descrizione di luoghi e confini rispetto alla documentazione.

Il motivo è inammissibile. 4.1) In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 4.2) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’"iter" argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 4.3) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dai ricorrenti, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 4.4) In altre parole, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero,in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l ’ interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell ’ attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4.5) E’, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

Nel mezzo d’impugnazione considerato, i ricorrenti si dolgono sostanzialmente della valutazione di prove documentali: non si evidenziano reali violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma viene criticata la ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello. 4.6) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti in secondo grado (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 5) L’ultimo rilievo è volto a contestare la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe adottato un provvedimento di correzione della sentenza già emessa, in assenza della previa fissazione d’udienza.

Il motivo è inammissibile. 5.1) Invero, difetta di interesse, giacché i ricorrenti non spiegano in che modo il contenuto dell’errore (consistito nella posposizione di due numeri del codice fiscale e nella trascrizione di un cognome differente da quello della parte) li abbia concretamente danneggiati, atteso che, in ogni caso, è chiaro il riferimento alle persone fisiche del giudizio, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Manca dunque l’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 14874 del 31 maggio 2019). 6) Per completezza, occorre aggiungere che il controricorrente aveva proposto in limine l ’ eccezione di tardività del ricorso, sostenendo di aver notificato la sentenza di appello al procuratore di controparte il 25 maggio 2018.

Afferma il Puglisi di aver appunto tentato la notifica in quella data nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti nel giudizio di gravame, della sentenza emessa dalla Corte d’appello, ma di aver trovato il titolare dello studioavv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era rifiutato di sottoscrivere l’atto.

L’esito del giudizio consente di ritenere assorbita la predetta eccezione, in nome della prevalenza della ragion liquida.

In definitiva, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28091/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]): -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 960/2018 depositata il26/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal ConsigliereMAURO MOCCI. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di usucapione ex art. 1159 bis c.c., rispetto ad una proprietà rurale di Linguaglossa. Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], erede della Previtera (deceduta già nel corso del primo grado) e nella resistenza degli appellati Pennisi e Raiti, con sentenza n. 960 del 26 aprile 2018 la Corte d’appello di Catania dichiarava nulla la sentenza di primo grado e condannava il Pennisi e la Raiti al rilascio della particella comprendente il fabbricato rurale e la corte. Il giudice di seconde cure rilevava che il ricorso per riassunzione, a seguito della morte della Previtera, non avrebbe contenuto alcuno dei requisiti indicati dall’art. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., ma unicamente l’indicazione del numero di ruolo del procedimento nonché la menzione delle parti e del decesso della convenuta. Alla conseguente declaratoria di nullità, avrebbe dovuto fare seguito la decisione nel merito, con l’accoglimento del gravame, sotto il profilo della lamentata carenza di prova. Infatti, con riguardo ai capitoli articolati, la prova testimoniale sarebbe stata inammissibile, giacché la rinnovazione avrebbe dovuto essere richiesta con gli stessi testi indicati in primo grado, e non con altri (come invece avevano chiesto gli appellati), né la dimostrazione del possesso avrebbe potuto trarsi dai documenti in atti. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorieex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda degli appellati, volta alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per nullità dell’atto di citazione. 1.1) Attraversola seconda censura, proposta ai sensi dell’ art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il Pennisi e la Raiti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver i giudici di secondo grado mancato di pronunziare sull’omessa notifica dell’atto di appello ad un litisconsorte necessario, con la conseguente nullità dell’atto di gravame. 1.2) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda/eccezione circa la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, con riferimento al rito utilizzato dall’appellante per introdurre il giudizio di secondo grado. I predetti motivi sono inammissibili. 1.3) Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021). I ricorrenti hanno appunto mancato di riportare sia i motivi asseritamente trascurati, sia l’ubicazione degli stessi nell’ambito degli atti processuali di parte. 2) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 303 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c. e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto nullo il ricorso per riassunzione, giacché privo dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., benché, in realtà, l’atto contenesse numero di ruolo, nominativo delle parti, autorità giudicante, nominativo dei difensori delleparti, data di declaratoria di interruzione del processo, data di decesso della parte, indicazione dell’udienza di rinvio. Il motivo è inammissibile. 2.1) Anche in tal caso, la doglianza manca di autosufficienza giacché –a fronte dell’affermazione perentoria della sentenza impugnata che “il ricorso per riassunzione….non contiene alcuno dei requisiti indicati dall’art. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.” – ha esposto una mera elencazione, senza ritrascrivere l’effettivo contenuto dell’atto o indicarne la sedes materiae. 2.2) Infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’"iter" processuale, senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6-1, n. 23834 del 25 settembre 2019; Sez. L., n. 11738 dell’8 giugno 2016). E tanto a voler sottacere che il vizio denunciato, un error in iudicando, neppure potrebbe consentire alla Corte un accesso agli atti. 3) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132 comma 2 n. 4, 162, 257, 354, 356 e 359 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la motivazione, in forza della quale era stata negata la rinnovazione della prova testimoniale travolta dalla nullità della citazione in riassunzione sarebbe stata illogica e contraddittoria, obliterando il principio della rinnovazione degli atti nulli. Il motivo è inammissibile. 3.1) L’art. 162 comma 1° c.p.c. impone, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. La Corte catanese ha dichiarato l’inammissibilità della prova testimoniale domandata in appello, giacché la rinnovazione del mezzo istruttorio avrebbe dovuto essere richiesta con gli stessi testi menzionati avanti il Tribunale, aggiungendo che i nuovi testi ben avrebbero potuto esser indicati sin dal primo grado e che gli appellati nulla avrebbero dedotto in ordine alla necessità di assumere testi diversi da quelli originariamente indicati e sentiti. 3.2) La decisione va condivisa perché in linea con i principi riguardanti le preclusioni processuali. Infatti, la rinnovazione deve misurarsi con il divieto di cui all’art. 345 comma 3 c.p.c. e con la disposizione di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. In altri termini, la doverosa rinnovazione degli atti conseguenziali da parte del giudice che ha dichiarato la nullità dell’atto presupposto è pur sempre subordinata alla presenza di obiettive condizioni di ammissibilità. E, per un verso, l’obbligo di indicare i mezzi di prova completi (ossia comprendenti sia i capitoli specifici sia la menzione delle generalità dei testi chiamati a rispondere) e, per altro verso, l’obbligo di non introdurre elementi di novità né nel contenuto né nei nominativi dei chiamati a deporre, una volta decorsi i termini di cui all’art. 183 comma 6° c.p.c. è coerente con il divieto dei nova nella fase di gravame, così da rendere oggettivamente impossibile la rinnovazione. Va in definitiva affermato il principio secondo cui “La rinnovazione degli atti travolti dalla declaratoria di nullità di un atto presupposto è consentita nei limiti del perimetro autorizzato dalle preclusioni processuali eventualmente maturate”. 4) Col sesto motivo, il Pennisi e la Raiti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 115, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., riproponendo la questione dell’illogicità della motivazione circa l’errata descrizione di luoghi e confini rispetto alla documentazione. Il motivo è inammissibile. 4.1) In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 4.2) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 4.3) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dai ricorrenti, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 4.4) In altre parole, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero,in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l ’ interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell ’ attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4.5) E’, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Nel mezzo d’impugnazione considerato, i ricorrenti si dolgono sostanzialmente della valutazione di prove documentali: non si evidenziano reali violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma viene criticata la ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello. 4.6) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti in secondo grado (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 5) L’ultimo rilievo è volto a contestare la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe adottato un provvedimento di correzione della sentenza già emessa, in assenza della previa fissazione d’udienza. Il motivo è inammissibile. 5.1) Invero, difetta di interesse, giacché i ricorrenti non spiegano in che modo il contenuto dell’errore (consistito nella posposizione di due numeri del codice fiscale e nella trascrizione di un cognome differente da quello della parte) li abbia concretamente danneggiati, atteso che, in ogni caso, è chiaro il riferimento alle persone fisiche del giudizio, al di là di ogni ragionevole dubbio. Manca dunque l’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 14874 del 31 maggio 2019). 6) Per completezza, occorre aggiungere che il controricorrente aveva proposto in limine l ’ eccezione di tardività del ricorso, sostenendo di aver notificato la sentenza di appello al procuratore di controparte il 25 maggio 2018. Afferma il Puglisi di aver appunto tentato la notifica in quella data nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti nel giudizio di gravame, della sentenza emessa dalla Corte d’appello, ma di aver trovato il titolare dello studioavv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era rifiutato di sottoscrivere l’atto. L’esito del giudizio consente di ritenere assorbita la predetta eccezione, in nome della prevalenza della ragion liquida. In definitiva, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dic
Sentenza Cassazione n. 26945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris