CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 24508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta validità della querela. 2. In data 20 aprile 2022 è pervenuta in cancelleria comunicazione alla quale sono allegati i verbali redatti 1'11 aprile 2022 dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al Metauro dai quali risulta che il ricorrente ha accettato personalmente la remissione di querela fatta personalmente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sopravvenuta remissione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto, ai sensi dell'art.152 cod. pen., per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, non essendo stato convenuto diversamente nell'atto di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso