CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 1)9/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Enna il 24 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - di condanna alla pena di anni due di reclusione - ha concesso in favore dello stesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di calunnia continuato per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con denuncia sporta in data 15 febbraio 2011, incolpato [OSCURATO:PERSONA] del delitto di truffa in proprio danno, specificamente di essersi appropriato in due momenti successivi dell'importo di euro 631,07, prelevati mediante l'uso della [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre l'imputato, con atto del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando plurimi motivi, di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1 Violazione degli artt. 335, 347, 64, 197-bis, 210, in relazione all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., 107-bis, disp. att. cod. proc. pen. In seguito alla denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere iscritto senza ritardo nel registro degli indagati e sentito con le garanzie di legge, fino alla completa definizione della sua posizione in sede di giudizio, venendo in rilievo fatti di reato commessi inter partes in danno reciproco. In dibattimento, lo stesso avrebbe dovuto essere sentito nella veste di teste assistito, previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla polizia giudiziaria, non avendo lo stesso svolto alcuna attività di indagine e non potendo riferire sul contenuto della denuncia. 2.3. Violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione. Travisamento del fatto. La Corte d'appello si è limitata a valutare le prove in una prospettiva atomistica e parcellizzata. La sentenza non ha offerto alcun riscontro motivazionale alle deduzioni difensive sui punti sotto indicati: - l'esposto è privo di accuse, essendosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] limitato a riferire degli indebiti prelievi e della mancata autorizzazione ad eseguire gli stessi. - il preteso debito non era riferibile al denunciante, bensì all'agenzia [OSCURATO:PERSONA], di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]. - anche a volere ammettere l'esistenza' di una autorizzazione da parte del ricorrente a prelevare gli importi necessari alla estinzione del debito nei suoi confronti, il prelievo era stato operato sui conti intestati ad un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio; - non vi è alcuna prova del concorso da parte del ricorrente nella condotta incriminata, dal momento che lo stesso non ha sporto denuncia, né la sua presenza poteva ritenersi dimostrativa di un fraudolento accordo in tal senso tra genitore e figlio: la sentenza impugnata fa applicazione di criteri di inferenza non plausibili; - il fatto attribuito ad Amato era inverosimile e non idoneo ad integrare l'elemento oggettivo della calunnia; - non avendo sporto alcuna denuncia, [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcuna intenzionalità della incolpazione, né la conoscenza della innocenza del soggetto incolpato, sicché difetta l'elemento soggettivo della fattispecie. 2.4. Violazione dell'art. 546, lett. d) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. Motivazione apparente, travisamento dei fatti, illogicità manifesta. La sentenza è carente delle conclusioni delle parti e della indicazione dei criteri di valutazione della prova, vizio già denunciato innanzi alla Corte di appello, che non ha risposto alla relativa doglianza. Vi è inoltre palese travisamento degli elementi probatori quanto a: - la attribuzione della denuncia ad entrambi i Grasso, mentre è riferibile al solo Grasso figlio; - la ricostruzione dei rapporti civilistici intercorsi tra le parti, senza tenere conto del rilevante iato temporale tra l'inizio del rapporto di collaborazione commerciale tra le parti (anno 2006), il prelievo delle somme dalla carta postepay e la presentazione della denuncia (2011) ; - alcun riscontro dimostrativo poteva evincersi dalla deposizione dei teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito circostanze inesatte e fuorvianti, e così pure dalla nota di dare/avere di Notice tour, siccome priva di ogni rilevanza dimostrativa; - avrebbe dovuto essere vagliata con il massimo rigore la attendibilità della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per essere lo stesso, indagato del reato di presupposto di truffa, portatore di interessi confliggenti con quelli dell'indagato. La sua deposizione è intrisa di discordanze anche quanto alla indicazione dell'importo del credito. 2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., per essere maturata la causa estintiva della prescrizione prima della sentenza di appello. In dettaglio, si è tenuto conto, ai fini del calcolo della sospensione, in aggiunta ad un periodo di anni 1, mesi quattro e giorni 6, indicato dalla difesa, di un periodo di sospensione - dal 12 marzo 2008 al 24 settembre 2018, per mesi 6 e giorni 12 - in conseguenza del rinvio del dibattimento richiesto dalla difesa per l'esigenza di citare i propri testi o per valutare l'eventuale rinuncia; al contrario, dal 16 aprile 2018 al 18 giugno 2018, il dibattimento era stato sospeso e rinviato per la discussione, ma non su richiesta di parte. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina prorogata dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al mancato rilievo della causa estintiva della prescrizione, maturata prima della emissione della sentenza impugnata. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) hanno sancito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione - che nella vicenda che occupa dovrebbe riguardare i diversi motivi proposti, vuoi perché non consentiti, lì dove si rivolvono in censure di mero fatto, vuoi perché manifestamente infondati - preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. Ciò perché l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, e non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. La medesima pronuncia ha precisato che è dunque ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., siccome riconducibile al vizio di violazione di legge. 3. Nella vicenda al vaglio, il fatto risulta commesso il 21 febbraio 2011 e, trattandosi di reato istantaneo, tale data segna il dies a quo del termine prescrizionale, che è pari a sei anni, suscettibile di essere prolungato fino a sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., vigenti ratione temporis. Risultano poi sospensioni: dal 25 maggio 2013 al 3 luglio 2013 per impedimento del difensore; 38 giorni dal 10 aprile 2017 al 25 settembre 2017 per adesione del difensore alla astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria forense; 5 mesi e 15 giorni Nel calcolo del tempo per la prescrizione, la sentenza impugnata considera una sospensione del decorso al 12 marzo 2018 al 24 settembre 2018. Di contro - secondo quanto risulta dai verbali - accessibili a questa Corte in ragione della natura processuale della eccezione proposta - all'udienza del 19 marzo 2018 (e non del 12 marzo 2018) era stato ammesso il teste della difesa e, sospesi i termini, era stato disposto un rinvio al 16 aprile 2018 per la sua audizione; a tale data, constatata l'assenza del detto teste, il dibattimento era stato rinviato al 18 giugno 2018, in cui la difesa aveva rinunciato alla sua escussione ed il dibattimento era stato rinviato al 24 settembre 2018 per discussione e decisione. 3. Ora, l'ordinanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situazioni i cui caratteri sono predeterminati normativamente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini di prescrizione, non potendo avere l'illegittima disposizione del giudice alcun effetto negativo per l'imputato (Sez. 2, n. 47160 del 22/10/2019, Monticone, Rv. 277893 - 02 conforme a Sez. 3, n.8003/1991, Rv.188787), sicché la sospensione erroneamente dichiarata non ha effetto sospensivo. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che la sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa, ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. (Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220510). Nella vicenda in esame, il rinvio del 19 marzo 2018 è stato disposto per esigenze istruttorie, ossia per consentire alla difesa di citare i propri testi o valutare la possibilità di rinunciarvi e, dunque, in applicazione dei principi di cu innanzi, non ha prodotto alcun effetto sospensivo. Al contrario, ha operato la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale pandemica, poiché in data 20 marzo era stata disposta la trattazione del procedimento ("In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nei periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)"- Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02) Ne consegue, tenendo conto dei periodi di sospensione rilevanti, che la prescrizione è maturata in data 19 novembre 2020, ossia prima che venisse pronunciata la sentenza impugn