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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 19807/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere ** * Consigliere * 9205/2021* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9205/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall * * * con domicilioeletto in Roma via dei * n. 1 presso lo studio dell * **– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 4915/20 depositata il13 ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/20231.

Con sentenza del 13 ottobre 2020 la Corte d appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da * * cittadino della Repubblica Popolare * avverso l ordinanza emessa il 22 settembre 2019 dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status dirifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari da lui proposta.* che a sostegno della domanda l appellante aveva riferito diessersi allontanato dal * di origine per il timore di essere perseguitato acausa della sua adesione alla * di * * della quale facevanoparte anche sua moglie e sua figlia arrestate e torturate dalla * e condannate ai lavori forzati la Corte ha ritenuto poco verosimile la vicenda narrata e meramente soggettivo il rischio prospettato rilevando che il * oltread aver lasciato in * la moglie e la figlia era espatriato munito di regolaridocumenti che non avrebbe potuto procurarsi ove i suoi dati fossero statiinseriti negli archivi informatici della polizia.

Ha richiamato inoltre informazioni fornite da fonti internazionali dalle quali ha desunto che nell ordinamento cinese le chiese domestiche pur risultando formalmente illegali perchénon registrate sono tollerate e precisando che la confessione religiosa delloappellante è considerata illegale a causa della sua segretezza e dei crimini deiquali è accusata.

Ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato osservando inoltre relativamente alladomanda di riconoscimento della protezione sussidiaria che le misure adottate dall ordinamento cinese nei confronti dei culti clandestini non sono annoverabili tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata.2.

Avverso la predetta sentenza il * ha proposto ricorso per cassazioneper due motivi.

Il Ministero dell interno non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione dell art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.rilevando l illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il mancato riconoscimento di una confessione religiosa da parte del Go* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023verno e la repressione attuata nei confronti della stessa non integri un ipotesidi persecuzione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio osservando che nel richiamare le fontid informazione riguardanti la * di * * la sentenza impugnata le ha prese in esame soltanto parzialmente non avendo tenuto contodell inserimento di tale confessione religiosa nella lista degli evil cults e degliarresti delle torture e delle condanne subìti dagli adepti della stessa.3.

Il ricorso è inammissibile.Ai fini del rigetto della domanda la sentenza impugnata non si è infattilimitata ad escludere la configurabilità di un rischio di persecuzione in riferimento alle misure repressive adottate dal * della Repubblica ** nei confronti delle confessioni religiose ed in particolare della *di * * cui il ricorrente aveva affermato di aver aderito ma haespresso motivati dubbi in ordine alla stessa attendibilità delle dichiarazionirese dal * in ordine alla sua appartenenza al predetto gruppo religiosoavendo reputato inverosimile la narrazione della vicenda personale allegata asostegno della domanda in considerazione della facilità con cui il ricorrenteaveva sostenuto di essersi sottratto a ripetuti tentativi di arresto da partedella * del riferito abbandono in patria della moglie e della figlia arrestate e torturate per molti mesi e delle modalità dell espatrio avvenuto invirtù di regolari documenti a dispetto dei rigorosi controlli esercitati alla frontiera anche con sofisticati strumenti informatici.* ultimo apprezzamento si configura come un autonoma ratio decidendi alternativa a quella fondata sulla relativa tolleranza manifestata dalle* cinesi nei confronti delle chiese c.d. domestiche considerate formalmente illegali perché non registrate ma sottoposte a controlli divenuti neltempo sempre meno pressanti in tema di protezione internazionale questaCorte ha infatti affermato che il giudizio negativo in ordine alla credibilitàsoggettiva del richiedente espresso in conformità dei criteri stabiliti dall art.3 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 risulta di per sé sufficiente a giustificare l esclusione della configurabilità sia delle ipotesi di persecuzione previstedall art. 7 che di quelle di danno grave previste dall art. 14 lett. a e b del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023medesimo decreto e quindi a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione in atto nel * di origine nontrovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previstodall art. 8 comma terzo del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 il quale non operaladdove sia stato proprio il richiedente a declinare con una versione dei fattiinaffidabile o inattendibile la volontà di cooperare quantomeno in relazioneall allegazione affidabile degli stessi cfr. tra le altre * * II 11/08/2020 n. 16925 * * I 12/06/2019 n. 15794 * * VI 27/06/2018 n. 16925 .Tale seconda ratio decidendi non ha costituito oggetto d impugnazione daparte del ricorrente il quale si è limitato a censurare la motivazione dellasentenza impugnata per difetto di logicità nella parte in cui ha escluso laconfigurabilità delle misure repressive come atti persecutori nonché a denunciare l omessa valutazione delle fonti d informazione acquisite nella partein cui attestavano le torture e le condanne cui sono sottoposti gli adepti delculto da lui praticato ciò impone la dichiarazione d inammissibilità dell impugnazione conformemente al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ove la sentenza impugnata sia fondata suuna pluralità di ragioni distinte ed autonome ciascuna delle quali risulti giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata lamancata impugnazione di alcune delle stesse determinandone il passaggioin giudicato comporta l inammissibilità per sopravvenuto difetto d interessedelle censure mosse a quelle che hanno costituito oggetto di specifica doglianza dal momento che l accoglimento di tali censure non potrebbe condurre in alcun caso all annullamento della decisione idonea a reggersi sullabase delle sole ragioni divenute definitive cfr. * * I 27/07/2017 n.18641 * * VI 18/04/2017 n. 9752 * * lav. 4/03/2016 n.4293 .4.

La mancata costituzione dell intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere ** * Consigliere * 9205/2021* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9205/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall * * * con domicilioeletto in Roma via dei * n. 1 presso lo studio dell * **– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 4915/20 depositata il13 ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/20231.

Con sentenza del 13 ottobre 2020 la Corte d appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da * * cittadino della Repubblica Popolare * avverso l ordinanza emessa il 22 settembre 2019 dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status dirifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari da lui proposta.* che a sostegno della domanda l appellante aveva riferito diessersi allontanato dal * di origine per il timore di essere perseguitato acausa della sua adesione alla * di * * della quale facevanoparte anche sua moglie e sua figlia arrestate e torturate dalla * e condannate ai lavori forzati la Corte ha ritenuto poco verosimile la vicenda narrata e meramente soggettivo il rischio prospettato rilevando che il * oltread aver lasciato in * la moglie e la figlia era espatriato munito di regolaridocumenti che non avrebbe potuto procurarsi ove i suoi dati fossero statiinseriti negli archivi informatici della polizia.

Ha richiamato inoltre informazioni fornite da fonti internazionali dalle quali ha desunto che nell ordinamento cinese le chiese domestiche pur risultando formalmente illegali perchénon registrate sono tollerate e precisando che la confessione religiosa delloappellante è considerata illegale a causa della sua segretezza e dei crimini deiquali è accusata.

Ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato osservando inoltre relativamente alladomanda di riconoscimento della protezione sussidiaria che le misure adottate dall ordinamento cinese nei confronti dei culti clandestini non sono annoverabili tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata.2.

Avverso la predetta sentenza il * ha proposto ricorso per cassazioneper due motivi.

Il Ministero dell interno non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione dell art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.rilevando l illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il mancato riconoscimento di una confessione religiosa da parte del Go* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023verno e la repressione attuata nei confronti della stessa non integri un ipotesidi persecuzione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio osservando che nel richiamare le fontid informazione riguardanti la * di * * la sentenza impugnata le ha prese in esame soltanto parzialmente non avendo tenuto contodell inserimento di tale confessione religiosa nella lista degli evil cults e degliarresti delle torture e delle condanne subìti dagli adepti della stessa.3.

Il ricorso è inammissibile.Ai fini del rigetto della domanda la sentenza impugnata non si è infattilimitata ad escludere la configurabilità di un rischio di persecuzione in riferimento alle misure repressive adottate dal * della Repubblica ** nei confronti delle confessioni religiose ed in particolare della *di * * cui il ricorrente aveva affermato di aver aderito ma haespresso motivati dubbi in ordine alla stessa attendibilità delle dichiarazionirese dal * in ordine alla sua appartenenza al predetto gruppo religiosoavendo reputato inverosimile la narrazione della vicenda personale allegata asostegno della domanda in considerazione della facilità con cui il ricorrenteaveva sostenuto di essersi sottratto a ripetuti tentativi di arresto da partedella * del riferito abbandono in patria della moglie e della figlia arrestate e torturate per molti mesi e delle modalità dell espatrio avvenuto invirtù di regolari documenti a dispetto dei rigorosi controlli esercitati alla frontiera anche con sofisticati strumenti informatici.* ultimo apprezzamento si configura come un autonoma ratio decidendi alternativa a quella fondata sulla relativa tolleranza manifestata dalle* cinesi nei confronti delle chiese c.d. domestiche considerate formalmente illegali perché non registrate ma sottoposte a controlli divenuti neltempo sempre meno pressanti in tema di protezione internazionale questaCorte ha infatti affermato che il giudizio negativo in ordine alla credibilitàsoggettiva del richiedente espresso in conformità dei criteri stabiliti dall art.3 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 risulta di per sé sufficiente a giustificare l esclusione della configurabilità sia delle ipotesi di persecuzione previstedall art. 7 che di quelle di danno grave previste dall art. 14 lett. a e b del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023medesimo decreto e quindi a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione in atto nel * di origine nontrovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previstodall art. 8 comma terzo del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 il quale non operaladdove sia stato proprio il richiedente a declinare con una versione dei fattiinaffidabile o inattendibile la volontà di cooperare quantomeno in relazioneall allegazione affidabile degli stessi cfr. tra le altre * * II 11/08/2020 n. 16925 * * I 12/06/2019 n. 15794 * * VI 27/06/2018 n. 16925 .Tale seconda ratio decidendi non ha costituito oggetto d impugnazione daparte del ricorrente il quale si è limitato a censurare la motivazione dellasentenza impugnata per difetto di logicità nella parte in cui ha escluso laconfigurabilità delle misure repressive come atti persecutori nonché a denunciare l omessa valutazione delle fonti d informazione acquisite nella partein cui attestavano le torture e le condanne cui sono sottoposti gli adepti delculto da lui praticato ciò impone la dichiarazione d inammissibilità dell impugnazione conformemente al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ove la sentenza impugnata sia fondata suuna pluralità di ragioni distinte ed autonome ciascuna delle quali risulti giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata lamancata impugnazione di alcune delle stesse determinandone il passaggioin giudicato comporta l inammissibilità per sopravvenuto difetto d interessedelle censure mosse a quelle che hanno costituito oggetto di specifica doglianza dal momento che l accoglimento di tali censure non potrebbe condurre in alcun caso all annullamento della decisione idonea a reggersi sullabase delle sole ragioni divenute definitive cfr. * * I 27/07/2017 n.18641 * * VI 18/04/2017 n. 9752 * * lav. 4/03/2016 n.4293 .4.

La mancata costituzione dell intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. *dichiara inammissibile il ricorso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 10/05/2023Il Presidente* * ** **dichiara inammissibile il ricorso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 10/05/2023Il Presidente* * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere ** * Consigliere * 9205/2021* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9205/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall * * * con domicilioeletto in Roma via dei * n. 1 presso lo studio dell * **– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 4915/20 depositata il13 ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/20231. Con sentenza del 13 ottobre 2020 la Corte d appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da * * cittadino della Repubblica Popolare * avverso l ordinanza emessa il 22 settembre 2019 dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status dirifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari da lui proposta.* che a sostegno della domanda l appellante aveva riferito diessersi allontanato dal * di origine per il timore di essere perseguitato acausa della sua adesione alla * di * * della quale facevanoparte anche sua moglie e sua figlia arrestate e torturate dalla * e condannate ai lavori forzati la Corte ha ritenuto poco verosimile la vicenda narrata e meramente soggettivo il rischio prospettato rilevando che il * oltread aver lasciato in * la moglie e la figlia era espatriato munito di regolaridocumenti che non avrebbe potuto procurarsi ove i suoi dati fossero statiinseriti negli archivi informatici della polizia. Ha richiamato inoltre informazioni fornite da fonti internazionali dalle quali ha desunto che nell ordinamento cinese le chiese domestiche pur risultando formalmente illegali perchénon registrate sono tollerate e precisando che la confessione religiosa delloappellante è considerata illegale a causa della sua segretezza e dei crimini deiquali è accusata. Ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato osservando inoltre relativamente alladomanda di riconoscimento della protezione sussidiaria che le misure adottate dall ordinamento cinese nei confronti dei culti clandestini non sono annoverabili tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata.2. Avverso la predetta sentenza il * ha proposto ricorso per cassazioneper due motivi. Il Ministero dell interno non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione dell art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.rilevando l illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il mancato riconoscimento di una confessione religiosa da parte del Go* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023verno e la repressione attuata nei confronti della stessa non integri un ipotesidi persecuzione.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio osservando che nel richiamare le fontid informazione riguardanti la * di * * la sentenza impugnata le ha prese in esame soltanto parzialmente non avendo tenuto contodell inserimento di tale confessione religiosa nella lista degli evil cults e degliarresti delle torture e delle condanne subìti dagli adepti della stessa.3. Il ricorso è inammissibile.Ai fini del rigetto della domanda la sentenza impugnata non si è infattilimitata ad escludere la configurabilità di un rischio di persecuzione in riferimento alle misure repressive adottate dal * della Repubblica ** nei confronti delle confessioni religiose ed in particolare della *di * * cui il ricorrente aveva affermato di aver aderito ma haespresso motivati dubbi in ordine alla stessa attendibilità delle dichiarazionirese dal * in ordine alla sua appartenenza al predetto gruppo religiosoavendo reputato inverosimile la narrazione della vicenda personale allegata asostegno della domanda in considerazione della facilità con cui il ricorrenteaveva sostenuto di essersi sottratto a ripetuti tentativi di arresto da partedella * del riferito abbandono in patria della moglie e della figlia arrestate e torturate per molti mesi e delle modalità dell espatrio avvenuto invirtù di regolari documenti a dispetto dei rigorosi controlli esercitati alla frontiera anche con sofisticati strumenti informatici.* ultimo apprezzamento si configura come un autonoma ratio decidendi alternativa a quella fondata sulla relativa tolleranza manifestata dalle* cinesi nei confronti delle chiese c.d. domestiche considerate formalmente illegali perché non registrate ma sottoposte a controlli divenuti neltempo sempre meno pressanti in tema di protezione internazionale questaCorte ha infatti affermato che il giudizio negativo in ordine alla credibilitàsoggettiva del richiedente espresso in conformità dei criteri stabiliti dall art.3 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 risulta di per sé sufficiente a giustificare l esclusione della configurabilità sia delle ipotesi di persecuzione previstedall art. 7 che di quelle di danno grave previste dall art. 14 lett. a e b del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023medesimo decreto e quindi a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione in atto nel * di origine nontrovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previstodall art. 8 comma terzo del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 il quale non operaladdove sia stato proprio il richiedente a declinare con una versione dei fattiinaffidabile o inattendibile la volontà di cooperare quantomeno in relazioneall allegazione affidabile degli stessi cfr. tra le altre * * II 11/08/2020 n. 16925 * * I 12/06/2019 n. 15794 * * VI 27/06/2018 n. 16925 .Tale seconda ratio decidendi non ha costituito oggetto d impugnazione daparte del ricorrente il quale si è limitato a censurare la motivazione dellasentenza impugnata per difetto di logicità nella parte in cui ha escluso laconfigurabilità delle misure repressive come atti persecutori nonché a denunciare l omessa valutazione delle fonti d informazione acquisite nella partein cui attestavano le torture e le condanne cui sono sottoposti gli adepti delculto da lui praticato ciò impone la dichiarazione d inammissibilità dell impugnazione conformemente al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ove la sentenza impugnata sia fondata suuna pluralità di ragioni distinte ed autonome ciascuna delle quali risulti giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata lamancata impugnazione di alcune delle stesse determinandone il passaggioin giudicato comporta l inammissibilità per sopravvenuto difetto d interessedelle censure mosse a quelle che hanno costituito oggetto di specifica doglianza dal momento che l accoglimento di tali censure non potrebbe condurre in alcun caso all annullamento della decisione idonea a reggersi sullabase delle sole ragioni divenute definitive cfr. * * I 27/07/2017 n.18641 * * VI 18/04/2017 n. 9752 * * lav. 4/03/2016 n.4293 .4. La mancata costituzione dell intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere ** * Consigliere * 9205/2021* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9205/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall * * * con domicilioeletto in Roma via dei * n. 1 presso lo studio dell * **– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 4915/20 depositata il13 ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/20231. Con sentenza del 13 ottobre 2020 la Corte d appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da * * cittadino della Repubblica Popolare * avverso l ordinanza emessa il 22 settembre 2019 dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status dirifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari da lui proposta.* che a sostegno della domanda l appellante aveva riferito diessersi allontanato dal * di origine per il timore di essere perseguitato acausa della sua adesione alla * di * * della quale facevanoparte anche sua moglie e sua figlia arrestate e torturate dalla * e condannate ai lavori forzati la Corte ha ritenuto poco verosimile la vicenda narrata e meramente soggettivo il rischio prospettato rilevando che il * oltread aver lasciato in * la moglie e la figlia era espatriato munito di regolaridocumenti che non avrebbe potuto procurarsi ove i suoi dati fossero statiinseriti negli archivi informatici della polizia. Ha richiamato inoltre informazioni fornite da fonti internazionali dalle quali ha desunto che nell ordinamento cinese le chiese domestiche pur risultando formalmente illegali perchénon registrate sono tollerate e precisando che la confessione religiosa delloappellante è considerata illegale a causa della sua segretezza e dei crimini deiquali è accusata. Ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato osservando inoltre relativamente alladomanda di riconoscimento della protezione sussidiaria che le misure adottate dall ordinamento cinese nei confronti dei culti clandestini non sono annoverabili tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata.2. Avverso la predetta sentenza il * ha proposto ricorso per cassazioneper due motivi. Il Ministero dell interno non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione dell art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.rilevando l illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il mancato riconoscimento di una confessione religiosa da parte del Go* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023verno e la repressione attuata nei confronti della stessa non integri un ipotesidi persecuzione.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio osservando che nel richiamare le fontid informazione riguardanti la * di * * la sentenza impugnata le ha prese in esame soltanto parzialmente non avendo tenuto contodell inserimento di tale confessione religiosa nella lista degli evil cults e degliarresti delle torture e delle condanne subìti dagli adepti della stessa.3. Il ricorso è inammissibile.Ai fini del rigetto della domanda la sentenza impugnata non si è infattilimitata ad escludere la configurabilità di un rischio di persecuzione in riferimento alle misure repressive adottate dal * della Repubblica ** nei confronti delle confessioni religiose ed in particolare della *di * * cui il ricorrente aveva affermato di aver aderito ma haespresso motivati dubbi in ordine alla stessa attendibilità delle dichiarazionirese dal * in ordine alla sua appartenenza al predetto gruppo religiosoavendo reputato inverosimile la narrazione della vicenda personale allegata asostegno della domanda in considerazione della facilità con cui il ricorrenteaveva sostenuto di essersi sottratto a ripetuti tentativi di arresto da partedella * del riferito abbandono in patria della moglie e della figlia arrestate e torturate per molti mesi e delle modalità dell espatrio avvenuto invirtù di regolari documenti a dispetto dei rigorosi controlli esercitati alla frontiera anche con sofisticati strumenti informatici.* ultimo apprezzamento si configura come un autonoma ratio decidendi alternativa a quella fondata sulla relativa tolleranza manifestata dalle* cinesi nei confronti delle chiese c.d. domestiche considerate formalmente illegali perché non registrate ma sottoposte a controlli divenuti neltempo sempre meno pressanti in tema di protezione internazionale questaCorte ha infatti affermato che il giudizio negativo in ordine alla credibilitàsoggettiva del richiedente espresso in conformità dei criteri stabiliti dall art.3 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 risulta di per sé sufficiente a giustificare l esclusione della configurabilità sia delle ipotesi di persecuzione previstedall art. 7 che di quelle di danno grave previste dall art. 14 lett. a e b del* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023medesimo decreto e quindi a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione in atto nel * di origine nontrovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previstodall art. 8 comma terzo del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 il quale non operaladdove sia stato proprio il richiedente a declinare con una versione dei fattiinaffidabile o inattendibile la volontà di cooperare quantomeno in relazioneall allegazione affidabile degli stessi cfr. tra le altre * * II 11/08/2020 n. 16925 * * I 12/06/2019 n. 15794 * * VI 27/06/2018 n. 16925 .Tale seconda ratio decidendi non ha costituito oggetto d impugnazione daparte del ricorrente il quale si è limitato a censurare la motivazione dellasentenza impugnata per difetto di logicità nella parte in cui ha escluso laconfigurabilità delle misure repressive come atti persecutori nonché a denunciare l omessa valutazione delle fonti d informazione acquisite nella partein cui attestavano le torture e le condanne cui sono sottoposti gli adepti delculto da lui praticato ciò impone la dichiarazione d inammissibilità dell impugnazione conformemente al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ove la sentenza impugnata sia fondata suuna pluralità di ragioni distinte ed autonome ciascuna delle quali risulti giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata lamancata impugnazione di alcune delle stesse determinandone il passaggioin giudicato comporta l inammissibilità per sopravvenuto difetto d interessedelle censure mosse a quelle che hanno costituito oggetto di specifica doglianza dal momento che l accoglimento di tali censure non potrebbe condurre in alcun caso all annullamento della decisione idonea a reggersi sullabase delle sole ragioni divenute definitive cfr. * * I 27/07/2017 n.18641 * * VI 18/04/2017 n. 9752 * * lav. 4/03/2016 n.4293 .4. La mancata costituzione dell intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. *dichiara inammissibile il ricorso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 10/05/2023Il Presidente* * ** **dichiara inammissibile il ricorso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9205/2021Numero sezionale 2571/2023Numero di raccolta generale 19807/2023Data pubblicazione 12/07/2023Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115inserito dall art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Dispone che in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma il 10/05/2023Il Presidente* * ** *
Sentenza Cassazione n. 19807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris