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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36643/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. perché la condotta non avrebbe avuto ad oggetto beni mobili altrui, trattandosi di ferri vecchi abbandonati, ossia res nullius; Rilevato che si tratta di una censura meramente reiterativa di una questione, già dedotta in appello e risolta con motivazione congrua dalla decisione impugnata che ha evidenziato, anche in base alle circostanziate dichiarazioni della persona offesa, trattarsi, in realtà, di beni ancora sottoposti alla signoria del proprietario (pag. 3); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il SALSICCIA deduce che non vi sarebbe prova della manomissione del lucchetto e dunque dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, è anch'esso reiterativo di quello già articolato in appello rispetto al quale la Corte territoriale ha supportato la propria motivazione con il pertinente riferimento alla giurisprudenza di legittimità (pag. 4); Considerato che con il terzo motivo l'imputato lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non confrontandosi con la motivazione della decisione impugnata nella misura in cui ha escluso la stessa per il ritenuto valore non lieve del danno economico cagionato e così incorrendo nel vizio di genericità del motivo proposto (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Considerato che il quarto motivo assume l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato rispetto agli indici ex art. 133 cod. pen. e alla funzione rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27 Cost.; Rilevato che anche sulla dosimetria sanzionatoria la sentenza impugnata ha motivato congruamente, sulle censure già in appello formulate dall'imputato, osservando che la pena risultava adeguata ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. essendo peraltro prossima al minimo edittale senza la presenza di ulteriori concreti elementi per individuare un trattamento sanzionatorio ancora più favorevole (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede < di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01) Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. '7 Così deciso il 17/07/2023 / Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. perché la condotta non avrebbe avuto ad oggetto beni mobili altrui, trattandosi di ferri vecchi abbandonati, ossia res nullius; Rilevato che si tratta di una censura meramente reiterativa di una questione, già dedotta in appello e risolta con motivazione congrua dalla decisione impugnata che ha evidenziato, anche in base alle circostanziate dichiarazioni della persona offesa, trattarsi, in realtà, di beni ancora sottoposti alla signoria del proprietario (pag. 3); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il SALSICCIA deduce che non vi sarebbe prova della manomissione del lucchetto e dunque dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, è anch'esso reiterativo di quello già articolato in appello rispetto al quale la Corte territoriale ha supportato la propria motivazione con il pertinente riferimento alla giurisprudenza di legittimità (pag. 4); Considerato che con il terzo motivo l'imputato lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non confrontandosi con la motivazione della decisione impugnata nella misura in cui ha escluso la stessa per il ritenuto valore non lieve del danno economico cagionato e così incorrendo nel vizio di genericità del motivo proposto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Considerato che il quarto motivo assume l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato rispetto agli indici ex art. 133 cod. pen. e alla funzione rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27 Cost.; Rilevato che anche sulla dosimetria sanzionatoria la sentenza impugnata ha motivato congruamente, sulle censure già in appello formulate dall'imputato, osservando che la pena risultava adeguata ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. essendo peraltro prossima al minimo edittale senza la presenza di ulteriori concreti elementi per individuare un trattamento sanzionatorio ancora più favorevole (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue, ulteriormente, l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede < di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01) Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. '7 Così deciso il 17/07/2023 / Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 36643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris