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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25267/2022

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, la quale ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Fieschi n. 3/13 in Genova; - controricorrente - avverso la sentenza n. 215, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale attivo nel campo dell'edilizia, riceveva dall'Agenzia delle Entrate notifica dell'avviso di accertamento n.

TL3012602585/2015, con il quale gli si contestava di essere debitore di maggiori imposte a titolo di Irpef, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2010.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, la quale riteneva che la parte privata avesse assicurato la prova che le operazioni contestate non risultavano inesistenti, anche mediante i "tracciamenti bancari dei pagamenti delle prestazioni contestate" (sent.

CTR, p.

II).

In conseguenza, accoglieva il ricorso del Pirino ed annullava l'atto impositivo.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che confermava la decisione di annullamento adottata dai giudici della CTP.

4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso il contribuente.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, nonché degli artt. 2967 e 2727 cod. civ, e dell'art. 654 cod. proct civ., per avere la Ctr ritenuto sufficiente l'assoluzione conseguita dal Pirino in sede penale, nonché l'intervenuta produzione di mere fatture, per escludere la ricorrenza di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, nonostante la gran copia di elementi indiziari prodotti dall'Ente impositore.

2. Mediante il proprio secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art.132 cod. proc. civ., per avere la CTR espresso una motivazione meramente apparente, facendo discendere "dall'esistenza delle fatture o dai mezzi di pagamento" la prova della non inesistenza delle operazioni commerciali contestate.

3. Mediante i suoi due motivi di ricorso, l'Amministrazione finanziaria contesta la decisione adottata dalla CTR della Liguria in relazione ai profili della violazione di legge, in conseguenza del malgoverno dell'onere della prova, e della nullità della decisione, perché recante una motivazione meramente apparente.

Gli strumenti di impugnazione rivelano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, avendo essa fornito elementi indiziari in grado di assicurare ampie presunzioni circa la ricorrenza di operazioni commerciali inesistenti, avrebbe dovuto richiedersi alla parte privata di provare invece l'effettiva realtà delle operazioni commerciali contestate.

Diversamente la CTR aveva ritenuto sufficiente porre l'accento sull'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in sede penale, e sulla produzione da parte sua di mere fatture, pe poter affermare l'infondatezza della tesi che avesse posto in essere operazioni commerciali inesistenti.

3.1. Scrive, invero, la CTR, che la prospettazione posta a fondamento dell'avviso di accertamento "secondo cui le operazioni fossero 'oggettivamente inesistenti' è risultata smentita dalla produzione dei contratti d'appalto e dei computi metrici, che hanno comprovato l'effettiva realizzazione ed il tipo delle opere in questione ....

In relazione ai detti lavori, ha fatto seguito la prova (doc. 9 e 10) dei pagamenti effettuati ... ha fornito la prova dell'effettività e dell'inerenza ... l'Ufficio, a fronte delle produzioni puntuali del Pirino, non ha svolto alcuna specifica contestazione, limitandosi a contestazioni generiche e di stile" (sent.

CTR, p.

IV).

3.2. L'Amministrazione finanziaria contrappone che la decisione sarebbe stata in realtà fondata dalla Commissione di secondo grado sulla intervenuta assoluzione del Pirino in sede penale e sulla produzione di fatture, documenti inadeguati a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, da parte della contribuente.

Non sono queste, però, le valutazioni espresse dalla CTR, che ha ritenuto l'esistenza delle operazioni per effetto della produzione di contratti di appalto, computi metrici e pagamenti tracciabili, non in conseguenza della produzione di documenti diversi, quali le fatture.

La critica proposta dall'Ente impositore non è pertanto centrata, non attinge la reale ratio deddendi adottata dalla CTR.

3.3. L'Agenzia delle Entrate critica pure che "la parte non è stata in grado di fornire né i contratti, né altra documentazione attestante la reale effettuazione delle operazioni di cui alle fatture contestate" (ric., p. 8).

Invero le affermazioni proposte dalla ricorrente si pongono in contrasto insanabile con quelle espresse dal giudice dell'appello, cui l'Amministrazione finanziaria contesta in realtà un vizio di percezione, suscettibile di essere censurato mediante il rimedio della revocazione, e non attraverso il ricorso per cassazione.

Anche in relazione a questo profilo, pertanto, il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate risulta inammissibile.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura della decisione adottata e delle questioni esaminate, oltre che del valore della causa.

4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600.00 per compensi, oltre Euro 200,00 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, la quale ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Fieschi n. 3/13 in Genova; - controricorrente - avverso la sentenza n. 215, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale attivo nel campo dell'edilizia, riceveva dall'Agenzia delle Entrate notifica dell'avviso di accertamento n. TL3012602585/2015, con il quale gli si contestava di essere debitore di maggiori imposte a titolo di Irpef, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2010. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, la quale riteneva che la parte privata avesse assicurato la prova che le operazioni contestate non risultavano inesistenti, anche mediante i "tracciamenti bancari dei pagamenti delle prestazioni contestate" (sent. CTR, p. II). In conseguenza, accoglieva il ricorso del Pirino ed annullava l'atto impositivo. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che confermava la decisione di annullamento adottata dai giudici della CTP. 4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, nonché degli artt. 2967 e 2727 cod. civ, e dell'art. 654 cod. proct civ., per avere la Ctr ritenuto sufficiente l'assoluzione conseguita dal Pirino in sede penale, nonché l'intervenuta produzione di mere fatture, per escludere la ricorrenza di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, nonostante la gran copia di elementi indiziari prodotti dall'Ente impositore. 2. Mediante il proprio secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art.132 cod. proc. civ., per avere la CTR espresso una motivazione meramente apparente, facendo discendere "dall'esistenza delle fatture o dai mezzi di pagamento" la prova della non inesistenza delle operazioni commerciali contestate. 3. Mediante i suoi due motivi di ricorso, l'Amministrazione finanziaria contesta la decisione adottata dalla CTR della Liguria in relazione ai profili della violazione di legge, in conseguenza del malgoverno dell'onere della prova, e della nullità della decisione, perché recante una motivazione meramente apparente. Gli strumenti di impugnazione rivelano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva. Secondo l'Agenzia delle Entrate, avendo essa fornito elementi indiziari in grado di assicurare ampie presunzioni circa la ricorrenza di operazioni commerciali inesistenti, avrebbe dovuto richiedersi alla parte privata di provare invece l'effettiva realtà delle operazioni commerciali contestate. Diversamente la CTR aveva ritenuto sufficiente porre l'accento sull'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in sede penale, e sulla produzione da parte sua di mere fatture, pe poter affermare l'infondatezza della tesi che avesse posto in essere operazioni commerciali inesistenti. 3.1. Scrive, invero, la CTR, che la prospettazione posta a fondamento dell'avviso di accertamento "secondo cui le operazioni fossero 'oggettivamente inesistenti' è risultata smentita dalla produzione dei contratti d'appalto e dei computi metrici, che hanno comprovato l'effettiva realizzazione ed il tipo delle opere in questione .... In relazione ai detti lavori, ha fatto seguito la prova (doc. 9 e 10) dei pagamenti effettuati ... ha fornito la prova dell'effettività e dell'inerenza ... l'Ufficio, a fronte delle produzioni puntuali del Pirino, non ha svolto alcuna specifica contestazione, limitandosi a contestazioni generiche e di stile" (sent. CTR, p. IV). 3.2. L'Amministrazione finanziaria contrappone che la decisione sarebbe stata in realtà fondata dalla Commissione di secondo grado sulla intervenuta assoluzione del Pirino in sede penale e sulla produzione di fatture, documenti inadeguati a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, da parte della contribuente. Non sono queste, però, le valutazioni espresse dalla CTR, che ha ritenuto l'esistenza delle operazioni per effetto della produzione di contratti di appalto, computi metrici e pagamenti tracciabili, non in conseguenza della produzione di documenti diversi, quali le fatture. La critica proposta dall'Ente impositore non è pertanto centrata, non attinge la reale ratio deddendi adottata dalla CTR. 3.3. L'Agenzia delle Entrate critica pure che "la parte non è stata in grado di fornire né i contratti, né altra documentazione attestante la reale effettuazione delle operazioni di cui alle fatture contestate" (ric., p. 8). Invero le affermazioni proposte dalla ricorrente si pongono in contrasto insanabile con quelle espresse dal giudice dell'appello, cui l'Amministrazione finanziaria contesta in realtà un vizio di percezione, suscettibile di essere censurato mediante il rimedio della revocazione, e non attraverso il ricorso per cassazione. Anche in relazione a questo profilo, pertanto, il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate risulta inammissibile. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura della decisione adottata e delle questioni esaminate, oltre che del valore della causa. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600.00 per compensi, oltre Euro 200,00 p
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