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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02982/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato dal Giudice di pace per il reato di lesioni personali; - che i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez.

V, n.22854 del 29.04.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato dal Giudice di pace per il reato di lesioni personali; - che i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22.1
Sentenza Cassazione n. 02982/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris