CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 29737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11672-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto n RG 3528-2018 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 08/03/2021e comunicato il 18/03/2021; Ric. 2021 n. 11672 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con decreto dell’8 (comunicato il 18) marzo 2021, il Tribunale di Potenza ha ammesso l’I.N.P.G.I. allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ilcredito di € 186.896,45 in via chirografaria, in parziale modificazione dello stato passivo cui il credito per contributi previdenziali,insinuato per l’importo complessivo di € 321.680,93, era stato ammesso soltanto in parte e in via chirografaria; 2. esso ha ritenuto provato l’ulteriore credito sulla base di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non anche di quello residuo, in regime sostitutivo della previdenza ed assistenza obbligatorie in favore di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, per inidoneità della prova rappresentata da sole denunce contributive mensili, in quanto documentazione proveniente dallo stesso creditore, neppure risultanti trasmesse all’I.N.P.G.I. dalla società in bonis; 3. il Tribunale ha infine negato l’ammissione in via privilegiata dei crediti, in assenza di specifica indicazione, necessaria per il creditore che invochi un privilegio speciale a norma dell’art. 93, terzo comma, n. 4 l. fall., del bene sul quale intenda esercitare il diritto di prelazione; 4. con atto notificato il 16 (23) aprile 2021, l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimato non ha svolto difese. Ric. 2021 n. 11672 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l. fall., 2741, 2746, 2753, 2754, 2778 c.c., per erronea esclusione del privilegio generale dei crediti previdenziali, sul presupposto della mancata necessaria indicazione del bene sul quale il creditore intenda esercitare il diritto di prelazione, valevole soltanto per il privilegio speciale e non anche generale, avente ad oggetto l’intero compendio mobiliare (primo motivo); nullità del procedimento per violazione degli artt. 112, 113 c.p.c. ed omessa applicazione della regola di diritto, per vizio di ultrapetizione in ordine alla mancata specificazione del bene di esercizio del privilegio speciale, in assenza di eccezione della curatela e per non corretta interpretazione della domanda, nella spettanza del giudice di merito, avendo in essa il creditore chiaramente fatto riferimento alla natura previdenziale dei crediti insinuati (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 3.in tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione delbene sul quale essa si esercita, deve essere verificata dal giudice, secondo il principio generale per cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati, qualora questa abbia caratterespeciale, sancita dall'art. 93, terzo comma, n. 4 l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. 5/2006 e dal d.lgs. 169/2007 (Cass. 22 marzo 2013, n. 7287; Cass. 13 dicembre 2019, n. 3308), conseguendo all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola la degradazione a chirografario del credito invocato (Cass. 26 aprile 2021, n. 10990); sicché l’esigenza di una tale indicazione non si pone qualora, come nel caso del privilegio vantato dall’INPGI ai sensi Ric. 2021 n. 11672 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- degli artt. 2753 e 2754 c.c., abbia carattere generale, estendendosi su tutti i beni mobili del datore di lavoro; 3.1. ladomanda di ammissione a l passivo fallimentare, come si evince dall'art. 94 l.fall., ha natura e funzione di vera e propriadomanda giudiziale introduttiva di un’attività cognitiva, con la conseguenza che il compito di interpretare il contenuto e le finalità delladomanda di insi nuazione allo stato passivo fallimentare è riservato al giudice (Cass. 9 luglio 2005, n. 14471, in specifico riferimento al potere del tribunale fallimentare, investito del reclamo avverso il decreto delgiudice delegato di approvazione ed esecutività del piano di riparto); 3.2. non sussiste poi alcun vincolo preclusivo, dipendente dalla mancata contestazione da parte del curatore, o dei creditori eventualmente presenti (non comportando affatto il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato), per il giudice delegato in ordine ai provvedimenti da assumere in sede di verifica dello stato passivo (né per il tribunale fallimentare in sede di sua impugnazione), ad essi competendo il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 6 agosto 2015, n. 16554; Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 24 maggio 2018, n. 12973); 3.3. inoltre, in tema di formazione dello stato passivo, la volontà del creditore che intenda ottenervi l'ammissione in collocazione privilegiata può essere comunque desunta, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito alla base della richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. 6 agosto 2014, Ric. 2021 n. 11672 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- n. 17710; Cass. 9 aprile 2018, n. 8636; Cass. 20 settembre 2021, n. 25316): come appunto nel caso della domanda di insinuazione dall’INPGI, integralmente trascritta (in nota sub1 a pgg. da 9 a 11 del ricorso); 4. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 44, nono comma l. 326/2003, 2730 c.c., per avere la Corte territoriale negato la natura confessoria delle denunce contributive trasmesse in via telematica, riferibili con certezza alla società datrice di lavoro, emesse in base alle denunce recanti l’indicazione della data di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, dalla quale pure identificata telematicamente; essendo stato invece riconosciuto dalla richiamata giurisprudenza penale di legittimità il valore probatorio, in quanto confessorio, delle denunce contributive dell’Inps, estensibile al regime applicato dall’I.N.P.G.I., in via sostitutiva della previdenza ed assistenza obbligatorie in favore di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti (terzo motivo); 5. anch’esso è fondato; 6. in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Cass. pen. 28 giugno 2016, n. 42715; Cass. pen. 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. civ. 16 ottobre 2019, n. 26231): ciò che vale anche per l’INPGI, operante in regime sostitutivo della previdenza obbligatoria in favore dei giornalisti, sulla base della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’inoltro telematico delle Ric. 2021 n. 11672 sez. ML -ud. 12-07-2022 -6- denunce contributive mensili, deliberata con proprio atto dell’11 maggio 2004, n. 117; 5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la rego