CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; k- OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto la Corte di appello, ignorando le censure proposte nell'atto di appello, avrebbe ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il secondo motivo, l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il delitto contestato a fronte di una condotta meramente passiva dell'imputato; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica che la condotta del ricorrente non si è estrinsecata in una mera resistenza passiva, in quanto l'imputato ha impiegato la forza per opporsi agli agenti operanti, divincolandosi, strattonandoli e spingendo al fine di guadagnare nuovamente la fuga; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio