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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 27043/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna il 28 ottobre 2021, con la quale, in relazione al reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Imola il 16 dicembre 2018, gli è stata applicata la pena concordata di 1 mese di reclusione e 600 euro di multa, a titolo di aumento per la continuazione con il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Ravenna del 30 gennaio 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019.

2. Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo, la difesa contesta l'ordinanza del 28 ottobre 2021, con cui è stato ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini sia stato ritualmente notificato al difensore nominato d'ufficio, non essendosi considerato che il 31 gennaio 2020 l'imputato, in sede di verbale di identificazione, ha nominato un difensore di fiducia, cui andava invece notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; con il secondo motivo, infine, è stata eccepita la carenza di motivazione della sentenza, rispetto alla disamina del materiale probatorio, basato sugli esiti criptici delle captazioni intercettive.

3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, dovendosi richiamare, quanto al primo motivo, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, Rv. 239543), secondo cui la presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l'implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli art. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato; ciò premesso, l'eccezione sollevata in questa sede (la cui fondatezza nel merito appare peraltro tutt'altro che palese, posto che l'avviso di conclusioni indagini risulta notificato al difensore d'ufficio designato al momento dell'emissione dell'atto) esula dal ristretto ambito della tipologia di questioni processuali deducibili in caso di patteggiamento.

Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che la doglianza sollevata si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni non adeguatamente specifiche, la disamina del materiale probatorio, a fronte del pertinente richiamo del Tribunale sia alle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia alle annotazioni di P.G., sia ai progressivi riguardanti le intercettazioni ritenute rilevanti.

Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna il 28 ottobre 2021, con la quale, in relazione al reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Imola il 16 dicembre 2018, gli è stata applicata la pena concordata di 1 mese di reclusione e 600 euro di multa, a titolo di aumento per la continuazione con il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Ravenna del 30 gennaio 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019. 2. Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo, la difesa contesta l'ordinanza del 28 ottobre 2021, con cui è stato ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini sia stato ritualmente notificato al difensore nominato d'ufficio, non essendosi considerato che il 31 gennaio 2020 l'imputato, in sede di verbale di identificazione, ha nominato un difensore di fiducia, cui andava invece notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; con il secondo motivo, infine, è stata eccepita la carenza di motivazione della sentenza, rispetto alla disamina del materiale probatorio, basato sugli esiti criptici delle captazioni intercettive. 3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, dovendosi richiamare, quanto al primo motivo, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, Rv. 239543), secondo cui la presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l'implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli art. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato; ciò premesso, l'eccezione sollevata in questa sede (la cui fondatezza nel merito appare peraltro tutt'altro che palese, posto che l'avviso di conclusioni indagini risulta notificato al difensore d'ufficio designato al momento dell'emissione dell'atto) esula dal ristretto ambito della tipologia di questioni processuali deducibili in caso di patteggiamento. Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che la doglianza sollevata si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni non adeguatamente specifiche, la disamina del materiale probatorio, a fronte del pertinente richiamo del Tribunale sia alle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia alle annotazioni di P.G., sia ai progressivi riguardanti le intercettazioni ritenute rilevanti. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile
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