CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 12752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 17/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 02/02/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in Roma il 29/10/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla luce del valore dei beni oggetto della tentata sottrazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Premesso che la condotta risulta posta in essere in data 29/10/2020, il che rende evidente come neanche il termine breve di prescrizione, di cui all'art. 157 cod. pen., possa considerarsi maturato, risulta regolarmente e tempestivamente spoiEta querela, in data 29/10/2020 da [OSCURATO:PERSONA], direttore del punto vendita Unieuro, presso la Staz. CC di Roma EUR. Quanto alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la richiesta difensiva appare basata unicamente sul valore economico dei beni di cui il ricorrente aveva tentato la sottrazione, due videogiochi per playstation, indicando tale valore in euro 39,99 ciascuno, peraltro neanche corrispondente al valore commerciale di tali beni, complessivamente indicato, nel capo di imputazione, pari ad euro 49,98. Tuttavia, va considerato come l'entità del danno che la persona offesa avrebbe patito se il furto fosse stato consumato, oltre al valore intrinseco del bene sottratto, non può prescindere dalla condotta considerata nel suo complesso, consistita, nel caso in esame, anche nella rimozione delle placche antitaccheggio che, benché integrino la circostanza aggravante della violenza sulle cose, rileva anche sul piano economico, posto che tale condotta di rimozione forzata ha sicuramente cagionato un danno economico correlato all'utilizzazione delle dette placche. Posto che tale valutazione risulta del tutto omessa da parte della difesa, il ricorso appare manifestamente generico e, come tale, inammissibile. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2023 Il Consigliere es