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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 18537/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7438/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Trionfale n. 129, ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], intimato avverso la sentenza n. 111/2018 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 12-2-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 14-2-2000 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che con rogito del 25-5-1981 aveva acquistato immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in piazza Marconi n. 21, censito alla partita 3163 foglio 52 part. 239, il cui pianoterra confinava OGGETTO: proprietà R.G.7438/2019 C.C. 9-6-2023 con il pianoterra dell’immobile del convenuto; lamentò che il convenuto nel giugno 1998, nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, contrariamente agli accordi conclusi conlui e in difformità del progetto approvato dal Comune, aveva totalmente demolito il comune muro divisorio e aveva illegittimamente tagliato i travetti portanti del solaio di copertura, che originariamente penetrava nello spessore del muro divisorio, edificando nuova struttura di cemento armato fatta gravare sulla proprietà attorea; lamentò che in tal modo il convenuto si era spostato dalla mezzeria del vecchio muro di cm.60, costruendo un nuovo muro di cm. 13, acquisendo la residua porzione di superficie sulla quale insisteva il vecchio muro, senza opere di insonorizzazione e realizzando anche un pericoloso giunto tecnico.

Quindi chiese la condanna del convenuto all’eliminazione delle operee al risarcimento dei danni.

Si costituì il convenuto [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande e con sentenza n. 602/2008 il Tribunale ac certò che il convenuto nell’eseguire la nuova costruzione del muro divisorio si era illegittimamente spostato dalla linea di mezzeria usurpando una striscia di terreno sulla quale insisteva il muro comune con l’attore; condannò il convenuto alla demolizione del nuovo muro divisorio e alla ricostruzione dello stesso “oltre la preesistente linea mediana adeguandosi alle normative di legge”; rigettò le altre domande, compensando per la quota della metà le spese di lite e condannando il convenuto alla rifusionedella residua quota della metà. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello principale contestando che il muro fosse comune e [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale contestando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.Con sentenza n.111 pubblicata il 12-2-2018 la Corte d’appello di Messina ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale , confermandointegralmente la sentenza di primo grado.

La sentenza ha dichiarato che alla fattispecie si applicava il disposto dell’art. 880 cod. civ.,che poneva la presunzione semplice di comunione dei muri divisori; ciò in quanto non erastata data la prova contraria e dalla prova testimoniale erano emersi elementi tali da poter ritenere preesistente il muro divisorio .

Ha aggiunto che il consulente d’ufficio, seppure nel primo elaborato aveva affermato che le due costruzioni potevano anche essere state realizzate in aderenza, nella successiva relazione integrativa, effettuando accertamento più approfondito, aveva rilevato la presenza di tondini in ferro tranciati in corrispondenza del lato esterno del solaio e ciò lo aveva portato a dedurre che detti tondini, rispetto allo stato originario, erano stati tranciati eliminando quella parte di travetto che prima poggiava nella vecchia struttura portante. 3.Con atto ritualmente notificato il 19- 2- 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 9 - 6 - 2023 , la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , rubricato “ violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1965, 1967 e 1350 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente dichiara che la Corte d’appello ha rigettato l’appello sostanzialmente privilegiando le dichiarazioni dei testimoni dell’attore sulla preesistenza del muro divisorio e sul presunto accordo circa le modalità di ricostruzione, nonostante le testimonianze non avrebbero neppure potuto essere ammesse; ciò in quanto il p reteso accordo delle parti sulle modalità di ricostruzione del manufatto, costituente transazione, ai sensi degli artt. 1965 e 1967 cod. civ. avrebbe dovuto essere provato per iscritto.

Aggiunge che dalle testimonianze il giudicante avrebbe potuto desumere solo l’esistenza di trattative non andate a buon fine sulle modalità costruttive del muro e non la comunione del manufatto, difettando la prova che l’area di relativa costruzione potesse ritenersi in comune con conseguente comproprietà di quanto su di essa costruito.

1.1. Il motivo è inammissibile in primo luogo in quanto tenta di porre in discussione la prova sui fattisenza formulare censura ai sensi dell’art. 350 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; la disposizione, nella formulazione di cui all’art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7-8- 2012 n. 134 che si applica alla fattispecie, contempla unicamente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e abbia carattere decisivo, che spetta al ricorrente indicare e che nella fattispecie non emerge in alcun modo dagli argomenti svolti nel motivo.

Il motivo è altresì inammissibile in quanto non è correlato al contenuto della motivazione e non ne coglie il significato.È acquisito il principio secondo il quale la proposizione con ricorso per cassazione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata sia assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto per denunciare un vizio bisogna identificarlo, risolvendosi il motivo che non si concreti in una critica della decisione impugnata in un “non motivo” (Cass. sez. un. 5-8-2016 n. 16598; Cass. sez. 3 31 - 8 - 2015 n. 17330 ; Cass. sez. 3 11-1-2005 n. 359, per tutte).La sentenza ha dichiarato che il muro era divisorio, cioè divideva gli edifici delle due partiin causa, e il r icorrente neppure censura questo accertamento, in quanto con il secondo motivo sostiene piuttosto che sia stata raggiunta la prova utile a superare la presunzione di comunione del muro divisorio di cui all’art. 880 cod. civ.

Inoltre, la sentenza ha richiam ato le prove testimonial i non in quanto dimostrassero l’accordo sulle modalità di ricostruzione del muro, ma in quanto, testualmente a pag. 4 , fornivano «elementi tali da poter ritenere in effetti preesistente un muro divisorio». 2.Con il secondo motivo, rubricato “ falsa applicazione degli artt.880 c.c. e 876 c.c. e violazione art. 934 c.c. e 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la presunzionedi comunione del muro, senza considerare che la presunzione era vinta dalle modalità costruttive dei fabbricati, che avevano autonoma struttura, e dal fatto che il muro sorgeva su porzione di terreno di proprietà esclusiva Rao.

Evidenzia che il rinvenimento dei tondini in ferro non era elemento tale da fare ritenere la comproprietà del manufatto, ma l’opposto ai sensi dell’art.876 cod. civ., in quanto l’innesto provava l ’ esclusiva proprietà Rao , perché non era contestata la preesistenza del fabbricato Rao alla sopraelevazione del fabbricato attoreo; aggiunge che le fotografie dimostravano che i due fabbricati avevano uno sviluppo verticale indipendente e ciò valorizzava l’ipotesi di costruzione in aderenza, senza muro comune; sostiene che la prova del fatto che il muro demolito fosse di esclusiva proprietà Rao era data anche dalla planimetria allegata all’ATP e da quella allegata alla concessione edilizia Rao.

Rileva che dalle planimetrie risulta anche che il muro di confine sul fabbricato Rao ricadeva interamente su proprietà esclusiva dello stesso ed evidenzia che anche per questo, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., il manufatto non può ritenersi comune per il semplice innesto al solaio adiacente, in quanto la presunzione di cui all’art. 880 cod. civ. è vinta anche dall’accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue.

Sostiene altresì che comunque non potesseessere ordinata la demolizione del nuovo muro e l’arretramento fino alla linea mediana di quello vecchio, in quanto i l confine non si identificava con la linea mediana del muro, essendo i proprietari confinanticomproprietari del muro. 2.1.Il motivo è inammissibile perché non intercetta nella sentenza impugnataalcuna violazione di legge, ma è finalizzato a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, sostene ndo da una parte che sussista la prova che le costruzioni erano in aderenza , dall’altra che fosseroemersi elementi utili a superare la presunzione di comunione del muro divisorio e a r itenere che il muro sorgesse sul terreno del ricorrente , senza però proporre la censura nei termini impostidall’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ..

Non è configurabile la violazione lamentata del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che sussiste soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (Cass. sez.

L. 19-8-2020 n. 17313, Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. sez. 3 5-9-2006 n. 19064).

Non è configurabile neppure la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che sussiste allorché il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altreprove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass.,Sez.

Un., 30 - 9 - 2020 n. 20867).

La sentenza della Corte territoriale ha esposto le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che la presunzione di comunione del muro divisorio posta dall’art. 880 cod. civ. non fosse stata vinta; ha considerato che le dichiarazioni testimoniali attestavano la preesistenza di muro divisorio, che il supplemento di consulenza tecnica d’ufficio eseguita per approfondire l’accertamento aveva concluso che il muro era comune e non fornivano elementi in senso contrario le fotografie prodotte.

Il ricorrent e tenta di rimettere in discussione tale conclusione, senza considerare che la valutazione delle risultanzeistruttorie si concreta in apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità quando -come nel caso di specie-è esente da vizi logici e giuridici.

L’ultima censura riferita all’illegittimità della condanna all’arretramento fino alla linea mediana del vecchio muro in comproprietà è inammissibileper carenza di specificità ex art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ.

La condanna all’arretramento era stata pronunciata già dalla sentenza di primo grado e, a fronte del rigetto degli altri motivi di appello, la Corte territoriale avrebbe potuto riformare la pronuncia di condanna all’arretramento solo a fronte della proposizione di specifico motivo di appello sul punto; non risulta dalla sentenza impugnata che fosse stato proposto tale motivo di appello e il ricorrente neppure indica se e dove avesseproposto tale motivo. 3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla si deve disporre sulle spese del grado, essendo rimasta la controparte intimata.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;Sussistono, ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7438/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Trionfale n. 129, ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], intimato avverso la sentenza n. 111/2018 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 12-2-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 14-2-2000 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che con rogito del 25-5-1981 aveva acquistato immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in piazza Marconi n. 21, censito alla partita 3163 foglio 52 part. 239, il cui pianoterra confinava OGGETTO: proprietà R.G.7438/2019 C.C. 9-6-2023 con il pianoterra dell’immobile del convenuto; lamentò che il convenuto nel giugno 1998, nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, contrariamente agli accordi conclusi conlui e in difformità del progetto approvato dal Comune, aveva totalmente demolito il comune muro divisorio e aveva illegittimamente tagliato i travetti portanti del solaio di copertura, che originariamente penetrava nello spessore del muro divisorio, edificando nuova struttura di cemento armato fatta gravare sulla proprietà attorea; lamentò che in tal modo il convenuto si era spostato dalla mezzeria del vecchio muro di cm.60, costruendo un nuovo muro di cm. 13, acquisendo la residua porzione di superficie sulla quale insisteva il vecchio muro, senza opere di insonorizzazione e realizzando anche un pericoloso giunto tecnico. Quindi chiese la condanna del convenuto all’eliminazione delle operee al risarcimento dei danni. Si costituì il convenuto [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande e con sentenza n. 602/2008 il Tribunale ac certò che il convenuto nell’eseguire la nuova costruzione del muro divisorio si era illegittimamente spostato dalla linea di mezzeria usurpando una striscia di terreno sulla quale insisteva il muro comune con l’attore; condannò il convenuto alla demolizione del nuovo muro divisorio e alla ricostruzione dello stesso “oltre la preesistente linea mediana adeguandosi alle normative di legge”; rigettò le altre domande, compensando per la quota della metà le spese di lite e condannando il convenuto alla rifusionedella residua quota della metà. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello principale contestando che il muro fosse comune e [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale contestando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.Con sentenza n.111 pubblicata il 12-2-2018 la Corte d’appello di Messina ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale , confermandointegralmente la sentenza di primo grado. La sentenza ha dichiarato che alla fattispecie si applicava il disposto dell’art. 880 cod. civ.,che poneva la presunzione semplice di comunione dei muri divisori; ciò in quanto non erastata data la prova contraria e dalla prova testimoniale erano emersi elementi tali da poter ritenere preesistente il muro divisorio . Ha aggiunto che il consulente d’ufficio, seppure nel primo elaborato aveva affermato che le due costruzioni potevano anche essere state realizzate in aderenza, nella successiva relazione integrativa, effettuando accertamento più approfondito, aveva rilevato la presenza di tondini in ferro tranciati in corrispondenza del lato esterno del solaio e ciò lo aveva portato a dedurre che detti tondini, rispetto allo stato originario, erano stati tranciati eliminando quella parte di travetto che prima poggiava nella vecchia struttura portante. 3.Con atto ritualmente notificato il 19- 2- 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 9 - 6 - 2023 , la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , rubricato “ violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1965, 1967 e 1350 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente dichiara che la Corte d’appello ha rigettato l’appello sostanzialmente privilegiando le dichiarazioni dei testimoni dell’attore sulla preesistenza del muro divisorio e sul presunto accordo circa le modalità di ricostruzione, nonostante le testimonianze non avrebbero neppure potuto essere ammesse; ciò in quanto il p reteso accordo delle parti sulle modalità di ricostruzione del manufatto, costituente transazione, ai sensi degli artt. 1965 e 1967 cod. civ. avrebbe dovuto essere provato per iscritto. Aggiunge che dalle testimonianze il giudicante avrebbe potuto desumere solo l’esistenza di trattative non andate a buon fine sulle modalità costruttive del muro e non la comunione del manufatto, difettando la prova che l’area di relativa costruzione potesse ritenersi in comune con conseguente comproprietà di quanto su di essa costruito. 1.1. Il motivo è inammissibile in primo luogo in quanto tenta di porre in discussione la prova sui fattisenza formulare censura ai sensi dell’art. 350 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; la disposizione, nella formulazione di cui all’art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7-8- 2012 n. 134 che si applica alla fattispecie, contempla unicamente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e abbia carattere decisivo, che spetta al ricorrente indicare e che nella fattispecie non emerge in alcun modo dagli argomenti svolti nel motivo. Il motivo è altresì inammissibile in quanto non è correlato al contenuto della motivazione e non ne coglie il significato.È acquisito il principio secondo il quale la proposizione con ricorso per cassazione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata sia assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 co.1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto per denunciare un vizio bisogna identificarlo, risolvendosi il motivo che non si concreti in una critica della decisione impugnata in un “non motivo” (Cass. sez. un. 5-8-2016 n. 16598; Cass. sez. 3 31 - 8 - 2015 n. 17330 ; Cass. sez. 3 11-1-2005 n. 359, per tutte).La sentenza ha dichiarato che il muro era divisorio, cioè divideva gli edifici delle due partiin causa, e il r icorrente neppure censura questo accertamento, in quanto con il secondo motivo sostiene piuttosto che sia stata raggiunta la prova utile a superare la presunzione di comunione del muro divisorio di cui all’art. 880 cod. civ. Inoltre, la sentenza ha richiam ato le prove testimonial i non in quanto dimostrassero l’accordo sulle modalità di ricostruzione del muro, ma in quanto, testualmente a pag. 4 , fornivano «elementi tali da poter ritenere in effetti preesistente un muro divisorio». 2.Con il secondo motivo, rubricato “ falsa applicazione degli artt.880 c.c. e 876 c.c. e violazione art. 934 c.c. e 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la presunzionedi comunione del muro, senza considerare che la presunzione era vinta dalle modalità costruttive dei fabbricati, che avevano autonoma struttura, e dal fatto che il muro sorgeva su porzione di terreno di proprietà esclusiva Rao. Evidenzia che il rinvenimento dei tondini in ferro non era elemento tale da fare ritenere la comproprietà del manufatto, ma l’opposto ai sensi dell’art.876 cod. civ., in quanto l’innesto provava l ’ esclusiva proprietà Rao , perché non era contestata la preesistenza del fabbricato Rao alla sopraelevazione del fabbricato attoreo; aggiunge che le fotografie dimostravano che i due fabbricati avevano uno sviluppo verticale indipendente e ciò valorizzava l’ipotesi di costruzione in aderenza, senza muro comune; sostiene che la prova del fatto che il muro demolito fosse di esclusiva proprietà Rao era data anche dalla planimetria allegata all’ATP e da quella allegata alla concessione edilizia Rao. Rileva che dalle planimetrie risulta anche che il muro di confine sul fabbricato Rao ricadeva interamente su proprietà esclusiva dello stesso ed evidenzia che anche per questo, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., il manufatto non può ritenersi comune per il semplice innesto al solaio adiacente, in quanto la presunzione di cui all’art. 880 cod. civ. è vinta anche dall’accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue. Sostiene altresì che comunque non potesseessere ordinata la demolizione del nuovo muro e l’arretramento fino alla linea mediana di quello vecchio, in quanto i l confine non si identificava con la linea mediana del muro, essendo i proprietari confinanticomproprietari del muro. 2.1.Il motivo è inammissibile perché non intercetta nella sentenza impugnataalcuna violazione di legge, ma è finalizzato a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, sostene ndo da una parte che sussista la prova che le costruzioni erano in aderenza , dall’altra che fosseroemersi elementi utili a superare la presunzione di comunione del muro divisorio e a r itenere che il muro sorgesse sul terreno del ricorrente , senza però proporre la censura nei termini impostidall’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.. Non è configurabile la violazione lamentata del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che sussiste soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (Cass. sez. L. 19-8-2020 n. 17313, Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. sez. 3 5-9-2006 n. 19064). Non è configurabile neppure la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che sussiste allorché il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altreprove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. Un., 30 - 9 - 2020 n. 20867). La sentenza della Corte territoriale ha esposto le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che la presunzione di comunione del muro divisorio posta dall’art. 880 cod. civ. non fosse stata vinta; ha considerato che le dichiarazioni testimoniali attestavano la preesistenza di muro divisorio, che il supplemento di consulenza tecnica d’ufficio eseguita per approfondire l’accertamento aveva concluso che il muro era comune e non fornivano elementi in senso contrario le fotografie prodotte. Il ricorrent e tenta di rimettere in discussione tale conclusione, senza considerare che la valutazione delle risultanzeistruttorie si concreta in apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità quando -come nel caso di specie-è esente da vizi logici e giuridici. L’ultima censura riferita all’illegittimità della condanna all’arretramento fino alla linea mediana del vecchio muro in comproprietà è inammissibileper carenza di specificità ex art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. La condanna all’arretramento era stata pronunciata già dalla sentenza di primo grado e, a fronte del rigetto degli altri motivi di appello, la Corte territoriale avrebbe potuto riformare la pronuncia di condanna all’arretramento solo a fronte della proposizione di specifico motivo di appello sul punto; non risulta dalla sentenza impugnata che fosse stato proposto tale motivo di appello e il ricorrente neppure indica se e dove avesseproposto tale motivo. 3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla si deve disporre sulle spese del grado, essendo rimasta la controparte intimata. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;Sussistono, ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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