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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 24389/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nelle more del presente procedimento è intervenuta la morte dell'imputato, il decesso si è verificato in data 16 marzo 2026, come attestato dal certificato rilasciato in data 24/03/2026 dal Comune di Trani; che, pertanto, il reato a lui ascritto è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen.

È, invero, consolidato l'orientamento di legittimità, che il Collegio ribadisce, secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che dal testo del provvedimento impugnato non emerge l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione (Sez. 4 n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3 n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).

P.Q P.Q.MIl ente Lucia DIEPCSMIN qN cApicE RIA:t 2L li Funzionar, diziafio L Marzia k antifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nelle more del presente procedimento è intervenuta la morte dell'imputato, il decesso si è verificato in data 16 marzo 2026, come attestato dal certificato rilasciato in data 24/03/2026 dal Comune di Trani; che, pertanto, il reato a lui ascritto è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. È, invero, consolidato l'orientamento di legittimità, che il Collegio ribadisce, secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che dal testo del provvedimento impugnato non emerge l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione (Sez. 4 n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3 n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114). P.Q P.Q.MIl ente Lucia DIEPCSMIN qN cApicE RIA:t 2L li Funzionar, diziafio L Marzia k antifi
Sentenza Cassazione n. 24389/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris