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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 45497/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna di primo grado solo in punto di rideterminazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività (ciò che ne impone la trattazione de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.), in quanto depositato in data 11 maggio 2023, ben oltre i quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dal deposito della sentenza all'udienza del 22 marzo 2023, ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna di primo grado solo in punto di rideterminazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile per tardività (ciò che ne impone la trattazione de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.), in quanto depositato in data 11 maggio 2023, ben oltre i quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dal deposito della sentenza all'udienza del 22 marzo 2023, ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/10/2
Sentenza Cassazione n. 45497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris