CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 01113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingiuntivo da parte della banca di Roma, opposto dai ricorrenti, in relazione a una fideiussione bancaria sottoscritta da questi ultimi a copertura dello scoperto di conto corrente di € 117.799,00 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Roma, nel confermare la sentenza impugnata, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione della banca di Roma, che non aveva agito per il monitorio ma era succeduta nel Ric. 2020 n. 32157 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32157/2020 Numero sezionale 8929/2021 Numero di raccolta generale 1113/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 credito di [OSCURATO:SOCIETA] service [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; rigettava la contestazione in merito all’inesistenza della fideiussione e di accordo derogatorio in virtù dell’art.1957 c.c., in tesi non rinvenibile nel contratto; riteneva infine provato il credito e infondata l’eccezione di usurarietà degli interessi applicati. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto : art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt 81 e 100 c.p.c. ( carenza di legittimazione attiva)>> 1.1. Il motivo, collegato al primo motivo di appello, è inammissibile. 1.2. Esso inerisce alla assunta carenza di legittimazione passiva della banca controricorrente, in tesi succeduta a titolo particolare nel credito dei rapporti conclusi, mentre quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stato ancora pendente e dunque non oggetto della cessione del creditore originario. 1.3. Il motivo, da un lato, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi; dall’altro, si pone in contrasto con valutazioni di merito riguardo al rapporto sostanziale di cui è stata accertata la titolarità in capo alla banca qui resistente, con riferimento ai vari passaggi e trasformazioni societarie nel frattempo intervenuti, tutti vagliati dal giudice di merito sulla base della documentazione in atti, come integrata in sede di costituzione ex art. 182, comma 2, c.p.c. . 2. Con il secondo motivo si deduce <<Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1936 e ss c.c.>>. Ric. 2020 n. 32157 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32157/2020 Numero sezionale 8929/2021 Numero di raccolta generale 1113/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 2.1. Il motivo, collegato al quarto motivo di appello sulla assunta assenza di un contratto di fideiussione, è inammissibile in quanto , da un lato, si pone in contrasto con una valutazione di merito sulla corretta interpretazione da dare al contratto; dall’altro, manca ogni indicazione delle norme sulla interpretazione del contratto in tesi violate nel qualificare il contratto come fideiussione. 2.2. In sostanza, il motivo ripropone una diversa interpretazione del contratto de quo, adducendo la mancanza dell’assunzione di un impegno di garantire personalmente il pagamento di un debito altrui, causa del negozio fideiussorio. 2.3. Tuttavia, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 2017). 2.4. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, sotto questo profilo, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme in tesi violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (v. per tutte, Cass. sez. III, n.3419/2018; Cass. Sez. III, sentenza n.28318/2017). Ric. 2020 n. 32157 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5