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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 51692/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALTAMURA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Matera ha disposto la trasmissione al giudice civile della istanza di dissequestro proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di C 103.332,65 depositata sul conto di [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento di sequestro preventivo del 19 gennaio 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento e violazione dell'articolo 263 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) evidenziando l'insussistenza del presupposto decisionale enunciato dal tribunale (l'ipotizzato, ma non sussistente, contrasto sulla effettiva sussistenza del diritto dell'istante a ricevere dal soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro, la somma che vi è assoggettata).

È infatti incontestata la titolarità del credito in capo al ricorrente.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore Generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Matera.

Con lo stesso mezzo il difensore dell'istante ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione di quanto in sequestro o in subordine l'annullamento con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato.

Si evoca infatti in maniera errata l'abnormità del provvedimento impugnato.

Che ci si intenda riferire ad abnormità strutturale (è il caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento o di deviazione rispetto allo scopo del modello legale - Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) o di abnormità funzionale (nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo -Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 - 01), il caso concreto esula dalle predette categorie di elaborazione giurisprudenziale.

Non si tratta di abnormità strutturale, poiché il Tribunale di Matera ha esercitato un potere sicuramente attribuitogli dalla legge processuale nel caso sia necessario l'intervento del giudice civile per risolvere una controversia, attuale o anche solo potenziale in relazione alla titolarità di un bene in sequestro.

Non si tratta di abnormità funzionale, dal momento che il processo, con la rimessione al giudice civile non ha raggiunto un punto fermo, dal quale non possa essere rimesso 'in circolazione' o in movimento.

2. Il tema in contestazione va piuttosto affrontato dal punto di vista dell'impugnabilità del provvedimento oggetto del ricorso.

In tal senso, si è affermato che l'ordinanza pronunciata ex art. 263 comma 3 c.p.p. dal giudice per rimettere le parti davanti al giudice civile non è impugnabile.

Infatti essa, in quanto interlocutoria e 'ordinatoria', è strutturalmente inidonea ad incidere sui diritti delle parti, sacrificando l'una e favorendo l'altra: essa è priva di contenuto decisorio ed pertanto non è suscettibile di impugnazione.

Così si è espressa la Corte nella sentenza n. 6769 della Prima Sezione, del 03/12/2018, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] Rv. 274805 - 01, inserendosi in un filone consolidato.

A sostegno della massima, si evidenzia che non vi è alcuna previsione codicistica che consenta di ipotizzare una qualche forma di ricorso e che in ogni caso è la funzione stessa dell'atto, che si limita a di individuare l'autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto, a deporre in tal senso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALTAMURA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Matera ha disposto la trasmissione al giudice civile della istanza di dissequestro proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di C 103.332,65 depositata sul conto di [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento di sequestro preventivo del 19 gennaio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento e violazione dell'articolo 263 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) evidenziando l'insussistenza del presupposto decisionale enunciato dal tribunale (l'ipotizzato, ma non sussistente, contrasto sulla effettiva sussistenza del diritto dell'istante a ricevere dal soggetto nei cui confronti è stato disposto il sequestro, la somma che vi è assoggettata). È infatti incontestata la titolarità del credito in capo al ricorrente. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore Generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Matera. Con lo stesso mezzo il difensore dell'istante ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione di quanto in sequestro o in subordine l'annullamento con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato. Si evoca infatti in maniera errata l'abnormità del provvedimento impugnato. Che ci si intenda riferire ad abnormità strutturale (è il caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento o di deviazione rispetto allo scopo del modello legale - Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) o di abnormità funzionale (nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo -Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 - 01), il caso concreto esula dalle predette categorie di elaborazione giurisprudenziale. Non si tratta di abnormità strutturale, poiché il Tribunale di Matera ha esercitato un potere sicuramente attribuitogli dalla legge processuale nel caso sia necessario l'intervento del giudice civile per risolvere una controversia, attuale o anche solo potenziale in relazione alla titolarità di un bene in sequestro. Non si tratta di abnormità funzionale, dal momento che il processo, con la rimessione al giudice civile non ha raggiunto un punto fermo, dal quale non possa essere rimesso 'in circolazione' o in movimento. 2. Il tema in contestazione va piuttosto affrontato dal punto di vista dell'impugnabilità del provvedimento oggetto del ricorso. In tal senso, si è affermato che l'ordinanza pronunciata ex art. 263 comma 3 c.p.p. dal giudice per rimettere le parti davanti al giudice civile non è impugnabile. Infatti essa, in quanto interlocutoria e 'ordinatoria', è strutturalmente inidonea ad incidere sui diritti delle parti, sacrificando l'una e favorendo l'altra: essa è priva di contenuto decisorio ed pertanto non è suscettibile di impugnazione. Così si è espressa la Corte nella sentenza n. 6769 della Prima Sezione, del 03/12/2018, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] Rv. 274805 - 01, inserendosi in un filone consolidato. A sostegno della massima, si evidenzia che non vi è alcuna previsione codicistica che consenta di ipotizzare una qualche forma di ricorso e che in ogni caso è la funzione stessa dell'atto, che si limita a di individuare l'autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto, a deporre in tal senso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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