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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19853/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27816-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00465610129, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 25963/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27816/2021 Numero sezionale 5414/2022 Numero di raccolta generale 19853/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre a questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa società proposto, ex art. 702 bis cod.proc.civ., nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] al fine del pagamento delle quote annuali dovute per l'assegnazione in uso di una piazzola di sosta per gli anni 2019-2020 (e gennaio 2021) in quanto di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese.

2. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda volta ad ottenere la condanna per le spese in relazione all'uso della piazzuola si compendia in una domanda di pagamento di “spese societarie”, anche a titolo di risarcimento di indebita occupazione della piazzuola, visti gli artt. 6, 7 e 23 del Regolamento della società, e, pertanto, la causa petendi della causa è la partecipazione, quale socia, alla società; ha conseguentemente, dichiarato, ex art. 702 ter, secondo comma, cod.proc.civ., inammissibile il ricorso.

3. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della inammissibilità dell’atto rilevando che le ordinanze emesse ex art. 702 ter, secondo comma, cod.proc.civ. non sono impugnabili (come espressamente previsto dal disposto normativo) e che trattasi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (ponendosi l’alternativa tra Sezione specializzata e giudice ordinario del medesimo ufficio giudiziario). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso sottopone due motivi di gravame: il primo intende censurare il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 9 cod. proc. civ., radicandosi in relazione al petitum e alla causa petendi sottesa alla controversia promossa avanti al giudice declinante la competenza del medesimo sia per territorio che per valore e materia (trattandosi, rispettivamente, di domanda di pagamento di spese annuali di gestione del villaggio aventi titolo nel rapporto contrattuale d’uso, o nell’indebita occupazione della piazzuola); il secondo lamenta la falsa applicazione Ric. 2021 n. 27816 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27816/2021 Numero sezionale 5414/2022 Numero di raccolta generale 19853/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni nella

1. 24 marzo 2012, n. 27, che ha riformulato l'art. 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, osservando che le somme pretese sono reclamate in ragione della qualità di utente della Merico e non di socia e non rilevando perciò la questione del suo recesso per totale assenza del nesso causale tra lo status di socio e la dedotta obbligazione di pagamento.

2. L'istanza è inammissibile.

3. L’ordinanza impugnata, non ha deciso su questione di "competenza" essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità della domanda, ex art. 702 ter c.p.c., comma 2.

Dalla stessa lettura del ricorso emerge chiaramente che non si ponesse questione di competenza ma semmai di riparto tabellare interno al medesimo ufficio giudiziario.

4. Questa Corte ha già affermato che "Il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la Sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita" (Cass.

S.U. 19882 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 11634 del 2020, Cass. n. 30528 del 2021).

5. La declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non impedisce alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (Cass. n. 15860 del 2013).

6. Non pertinente risulta il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass. n. 22327 del 2020) che, pur escludendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese per un caso sovrapponibile a quello di cui è causa, ha regolato il dubbio di competenza territoriale tra Tribunale di Monza e Sezione Specializzata del Tribunale di Milano.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente.

Ric. 2021 n. 27816 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27816/2021 Numero sezionale 5414/2022 Numero di raccolta generale 19853/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27816 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27816-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00465610129, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 25963/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27816/2021 Numero sezionale 5414/2022 Numero di raccolta generale 19853/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre a questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa società proposto, ex art. 702 bis cod.proc.civ., nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] al fine del pagamento delle quote annuali dovute per l'assegnazione in uso di una piazzola di sosta per gli anni 2019-2020 (e gennaio 2021) in quanto di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese. 2. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda volta ad ottenere la condanna per le spese in relazione all'uso della piazzuola si compendia in una domanda di pagamento di “spese societarie”, anche a titolo di risarcimento di indebita occupazione della piazzuola, visti gli artt. 6, 7 e 23 del Regolamento della società, e, pertanto, la causa petendi della causa è la partecipazione, quale socia, alla società; ha conseguentemente, dichiarato, ex art. 702 ter, secondo comma, cod.proc.civ., inammissibile il ricorso. 3. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della inammissibilità dell’atto rilevando che le ordinanze emesse ex art. 702 ter, secondo comma, cod.proc.civ. non sono impugnabili (come espressamente previsto dal disposto normativo) e che trattasi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (ponendosi l’alternativa tra Sezione specializzata e giudice ordinario del medesimo ufficio giudiziario). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso sottopone due motivi di gravame: il primo intende censurare il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 9 cod. proc. civ., radicandosi in relazione al petitum e alla causa petendi sottesa alla controversia promossa avanti al giudice declinante la competenza del medesimo sia per territorio che per valore e materia (trattandosi, rispettivamente, di domanda di pagamento di spese annuali di gestione del villaggio aventi titolo nel rapporto contrattuale d’uso, o nell’indebita occupazione della piazzuola); il secondo lamenta la falsa applicazione Ric. 2021 n. 27816 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27816/2021 Numero sezionale 5414/2022 Numero di raccolta generale 19853/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni nella 1. 24 marzo 2012, n. 27, che ha riformulato l'art. 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, osservando che le somme pretese sono reclamate in ragione della qualità di utente della Merico e non di socia e non rilevando perciò la questione del suo recesso per totale assenza del nesso causale tra lo status di socio e la dedotta obbligazione di pagamento. 2. L'istanza è inammissibile. 3. L’ordinanza impugnata, non ha deciso su questione di "competenza" essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità della domanda, ex art. 702 ter c.p.c., comma 2. Dalla stessa lettura del ricorso emerge chiaramente che non si ponesse questione di competenza ma semmai di riparto tabellare interno al medesimo ufficio giudiziario. 4. Questa Corte ha già affermato che "Il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la Sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita" (Cass. S.U. 19882 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 11634 del 2020, Cass. n. 30528 del 2021). 5. La declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non impedisce alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (Cass. n. 15860 del 2013). 6. Non pertinente risulta il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass. n. 22327 del 2020) che, pur escludendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese per un caso sovrapponibile a quello di cui è causa, ha regolato il dubbio di competenza territoriale tra Tribunale di Monza e Sezione Specializzata del Tribunale di Milano. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla sulle spese in mancanza di costituzione del controricorrente. Ric. 2021 n. 27816 sez. ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 27816/2021 Numero sezionale 5414/2022 Numero di raccolta generale 19853/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27816 sez. ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E
Sentenza Cassazione n. 19853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris