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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18214/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il non doversi procedere in relazione al reato di percosse di cui al capo b), per essere estinto per remissione di querela, e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3500,00 di multa in relazione ai reati: di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessi in Caserta dal maggio al 21 agosto 2021, di cui al capo a); di illegale detenzione e porto in luogo pubblico (art. 2 e 4

I. n. 895 del 1967) di esplosivi, in particolare di un ordigno artigianale del tipo pirotecnico, denominato bomba-carta o da tiro, commesso in Caserta 1'11 luglio 2021, di cui al capo c); di resistenza continuata a pubblico ufficiale, commesso in Caserta 1'11 luglio 2021, di cui al capo d); di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Caserta il 12 agosto 2021, di cui al capo e): di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Caserta il 15 agosto 2021, di cui al capo f).

2. L'll luglio 2021 l'imputato, munito di una bomba-carta, minacciò di farsi saltare in aria e di far saltare in aria anche i Carabinieri che, richiesti da [OSCURATO:PERSONA] di un urgente intervento, erano giunti sul posto della lite tra questa e l'ex fidanzato.

Si accertò così che la bomba-carta era un ordigno esplosivo del tipo pirotecnico di dimensioni di 16 cm di altezza e di circa 8 cm di diametro, per un peso di grammi 741, con miscela esplosiva di circa grammi 500 di massa netta attiva, con miccia a lenta combustione legata da spago.

L'eventuale esplosione, come riscontrato dagli artificieri intervenuti sul posto, avrebbe certamente danneggiato cose e causato lesioni a persone presenti nel raggio circostante di circa 5-10 metri.

A seguito della denotazione dell'ordigno, provocata dagli artificieri, si ebbe una esplosione che generò un cratere dalle dimensioni di circa 130 cm. ed una profondità di circa 35 cm.

La condotta imputata ha pertanto avuto ad oggetto materiale pirotecnico che, seppure non micidiale di per sé, in ragione del precario confezionamento e della presenza di più persone in prossimità ha costituito pericolo per le persone e le cose, assumendo la caratteristica della micidialità.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) dell'imputazione.

Il fatto ascritto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 678 cod. pen. in ragione dell'assenza, accertata, della micidialità in sé dell'ordigno, che altro non era se non una cd. bomba-carta o da tiro non contenente esplosivo ma semplicemente esplodente.

Non si era di fronte ad un ingente quantitativo di materiale esplodente ma, appunto, ad un unico esemplare di bomba-carta.

In ogni caso, ricondotto l'ordigno al materiale esplosivo, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della speciale attenuante di cui all'art. 5

I. n. 895 del 1967, come da puntuale sollecitazione difensiva.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. Successivamente il difensore del ricorrente ha proposto memoria con cui ha replicato alla requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato, dando compiutamente conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, la bomba- carta va ricompresa nella categoria del materiale esplosivo, attese le sue specifiche caratteristiche di micidialità.

Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza)" - Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 -.

In particolare, ha valorizzato alcuni aspetti concreti - precario confezionamento e presenza di più persone in prossimità, con conseguente esposizione a pericolo di persone e cose - che hanno fatto assumere il carattere della micidialità, che peraltro è stato verificato alla luce delle conseguenze derivanti dalla denotazione dell'ordigno ad opera degli artificieri, ancora una volta facendo corretto impiego del principio di diritto per il quale "la bomba carta può avere un effetto soltanto detonante ovvero, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd.. (La Corte ha precisato che è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego)" - Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243377 -.

2.1. In ordine alla doglianza relativa al mancato esame delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5

I. n. 895 del 1967, non è dubbio che il diniego sia implicitamente motivato dalla valorizzazione dell'elemento della significativa pericolosità in concreto della condotta tenuta dall'imputato, in conformità al principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 è applicabile ai reati sanzionati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 stessa legge, e quindi anche ai reati aventi ad oggetto esplosivi, che sono quelli potenzialmente micidiali.

Ed invero, mentre l'accertamento della micidialità della condotta va effettuato valutando il materiale nella sua unitarietà e considerando gli effetti che astrattamente possono conseguire dal suo impiego, la concessione della diminuente in questione importa, invece, il diverso accertamento che il fatto possa ritenersi, nondimeno, lieve: tale, cioè, per la qualità o quantità del materiale esplodente, che esso riveli scarsa pericolosità e non desti allarme in relazione alla sua potenzialità offensiva" - Sez. 1, n. 4452 del 16/03/1994, Rv. 197196 -.

E infatti, proprio il requisito della pericolosità in concreto, valutato in termini tutt'altro che marginali, ha concorso alla qualificazione del fatto con motivazione compiuta che, inevitabilmente, ha dato contestualmente conto dell'assenza dei presupposti di applicazione della invocata attenuante.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il non doversi procedere in relazione al reato di percosse di cui al capo b), per essere estinto per remissione di querela, e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3500,00 di multa in relazione ai reati: di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessi in Caserta dal maggio al 21 agosto 2021, di cui al capo a); di illegale detenzione e porto in luogo pubblico (art. 2 e 4 I. n. 895 del 1967) di esplosivi, in particolare di un ordigno artigianale del tipo pirotecnico, denominato bomba-carta o da tiro, commesso in Caserta 1'11 luglio 2021, di cui al capo c); di resistenza continuata a pubblico ufficiale, commesso in Caserta 1'11 luglio 2021, di cui al capo d); di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Caserta il 12 agosto 2021, di cui al capo e): di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Caserta il 15 agosto 2021, di cui al capo f). 2. L'll luglio 2021 l'imputato, munito di una bomba-carta, minacciò di farsi saltare in aria e di far saltare in aria anche i Carabinieri che, richiesti da [OSCURATO:PERSONA] di un urgente intervento, erano giunti sul posto della lite tra questa e l'ex fidanzato. Si accertò così che la bomba-carta era un ordigno esplosivo del tipo pirotecnico di dimensioni di 16 cm di altezza e di circa 8 cm di diametro, per un peso di grammi 741, con miscela esplosiva di circa grammi 500 di massa netta attiva, con miccia a lenta combustione legata da spago. L'eventuale esplosione, come riscontrato dagli artificieri intervenuti sul posto, avrebbe certamente danneggiato cose e causato lesioni a persone presenti nel raggio circostante di circa 5-10 metri. A seguito della denotazione dell'ordigno, provocata dagli artificieri, si ebbe una esplosione che generò un cratere dalle dimensioni di circa 130 cm. ed una profondità di circa 35 cm. La condotta imputata ha pertanto avuto ad oggetto materiale pirotecnico che, seppure non micidiale di per sé, in ragione del precario confezionamento e della presenza di più persone in prossimità ha costituito pericolo per le persone e le cose, assumendo la caratteristica della micidialità.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) dell'imputazione. Il fatto ascritto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 678 cod. pen. in ragione dell'assenza, accertata, della micidialità in sé dell'ordigno, che altro non era se non una cd. bomba-carta o da tiro non contenente esplosivo ma semplicemente esplodente. Non si era di fronte ad un ingente quantitativo di materiale esplodente ma, appunto, ad un unico esemplare di bomba-carta. In ogni caso, ricondotto l'ordigno al materiale esplosivo, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della speciale attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, come da puntuale sollecitazione difensiva. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Successivamente il difensore del ricorrente ha proposto memoria con cui ha replicato alla requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato, dando compiutamente conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, la bomba- carta va ricompresa nella categoria del materiale esplosivo, attese le sue specifiche caratteristiche di micidialità. Ha così fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza)" - Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 -. In particolare, ha valorizzato alcuni aspetti concreti - precario confezionamento e presenza di più persone in prossimità, con conseguente esposizione a pericolo di persone e cose - che hanno fatto assumere il carattere della micidialità, che peraltro è stato verificato alla luce delle conseguenze derivanti dalla denotazione dell'ordigno ad opera degli artificieri, ancora una volta facendo corretto impiego del principio di diritto per il quale "la bomba carta può avere un effetto soltanto detonante ovvero, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd.. (La Corte ha precisato che è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego)" - Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243377 -. 2.1. In ordine alla doglianza relativa al mancato esame delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, non è dubbio che il diniego sia implicitamente motivato dalla valorizzazione dell'elemento della significativa pericolosità in concreto della condotta tenuta dall'imputato, in conformità al principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 è applicabile ai reati sanzionati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 stessa legge, e quindi anche ai reati aventi ad oggetto esplosivi, che sono quelli potenzialmente micidiali. Ed invero, mentre l'accertamento della micidialità della condotta va effettuato valutando il materiale nella sua unitarietà e considerando gli effetti che astrattamente possono conseguire dal suo impiego, la concessione della diminuente in questione importa, invece, il diverso accertamento che il fatto possa ritenersi, nondimeno, lieve: tale, cioè, per la qualità o quantità del materiale esplodente, che esso riveli scarsa pericolosità e non desti allarme in relazione alla sua potenzialità offensiva" - Sez. 1, n. 4452 del 16/03/1994, Rv. 197196 -. E infatti, proprio il requisito della pericolosità in concreto, valutato in termini tutt'altro che marginali, ha concorso alla qualificazione del fatto con motivazione compiuta che, inevitabilmente, ha dato contestualmente conto dell'assenza dei presupposti di applicazione della invocata attenuante. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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