CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26941/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 23/03/2023 di condanna per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74 del 2000 perché, nella qualità di titolare di una ditta individuale, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa all'asserita falsità delle fatture 5/2015, 6/2015, 7/2015, 13/2015, 14/2015, che non ricorrerebbe posto che le prestazioni oggetto delle cinque fatture sono state eseguite dalla società Miralog in ragione di un contratto di subvezione stipulato tra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e la Miralog di cui lo stesso Scifoni era amministratore. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo specifico contestato, non avendo la Corte di appello considerato che la posizione del rappresentante legale della società nei confronti della quale erano state emesse le fatture era stata archiviata. Nella sentenza di appello non vi sarebbe, peraltro, alcun riferimento al recupero dell'IVA nei confronti dell'imputato. Con un terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per aver la Corte di appello ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente nonostante l'assenza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che le cinque fatture emesse fossero soggettivamente false in quanto è emerso in modo inconfutabile che la ditta Scifoni non ha eseguito le attività di trasporto che, al contrario, sono state eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA], non rilevando la sussistenza di un contratto di subvenzione intercorso tra il ricorrente e la Miralog. Inoltre, la Corte ha evidenziato che né la società utilizzatrice delle fatture G.F. Trasporti s.a.a. né la [OSCURATO:PERSONA] che ha eseguito la prestazione erano iscritte al VIES, e pertanto, non potevano emettere fatture avvalendosi del regime di esenzione iva infra comunitaria. Quando al secondo e al terzo motivo, si è affermato che, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sussiste il dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intende utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale (Sez.3, n. 42819 del 01/10/2024, Rv. 287093). Nel caso in disamina, conformemente al suddetto principio, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, richiamando quanto dichiarato dal medesimo ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della G. F. Trasporti, società utilizzatrice delle fatture, il quale, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato che lo Scifoni era ben consapevole di emettere le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alla G.F. Trasporti di evadere le imposte, pur di non perdere il cliente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende