CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 32874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.807/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 7, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ANCONA n. 1044/2020,depositata il 08/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che, in pendenza del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore della ricorrente ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo per il decesso della sua assistita, ma non ha chiesto la decisione del ricorso;Rilevato che, per consolidata giurisprudenza (per tutte: Cass.25/02/1995, n. 2142; Cass. 08/07/2004, n. 12581), l’istituto dell’interruzione del processo per gli eventi che possono colpire la parte di persona non si applica nel giudizio di legittimità, tra l’altro poiché dominato dall’impulso di ufficio: sicché la relativa richiesta è radicalmente inammissibile; Considerato che, quindi, entro il richiamato termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata, non è stata chiestala decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/11/