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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17918/2026

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FONDI il 10/10/1961 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i! ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, alla mancata esclusione della recidiva e al suo bilanciamento con le circostanze attenuati genericti:E. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (c_ii vedano le pagine da 1 a 4 della motivazione, nonché le pagine 3, 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coi --nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M1 9 1I5tG 2026 ti Funzu' aszi L'c írai3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FONDI il 10/10/1961 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i! ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, alla mancata esclusione della recidiva e al suo bilanciamento con le circostanze attenuati genericti:E. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (c_ii vedano le pagine da 1 a 4 della motivazione, nonché le pagine 3, 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coi --nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M1 9 1I5tG 2026 ti Funzu' aszi L'c írai3
Sentenza Cassazione n. 17918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris