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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19388/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere (dal 5 al 14 dicembre 2018) e poi agli arresti domiciliari (dal 14 dicembre 2018 al 26 marzo 2021), per complessivi 842 giorni, impostagli dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 2018 e applicata a seguito di esecuzione di un mandato di arresto europeo, in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen., aggravato ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen.

Con successiva sentenza del 26 marzo 2021 lo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale di Locri per non avere commesso il fatto, con decisione poi divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022.

1.1. Per la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa per cui era stato sottoposto a misura cautelare, ha comunque accertato come lo [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dipendente di una gelateria sita in Bruggen la cui attività era stata ritenuta riferibile agli interessi economici delle ndrine di [OSCURATO:PERSONA], si fosse interessato all'acquisto di tale attività commerciale assieme a un cugino e al padre, che a tale scopo aveva versato la somma di euro 5.000,00.

Soprattutto rilevanti, ai fini della configurazione di un comportamento gravemente colposo di rilevo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sono state per la Corte territoriale, le reiterate interazioni avute dallo [OSCURATO:PERSONA] con vari soggetti coinvolti nell'affare illecito, e in particolare con esponenti della famiglia dei Romeo alias "Stacchi" di [OSCURATO:PERSONA], tra le più attive nel traffico internazionale di stupefacenti, che, attraverso la descritta operazione economica occulta, avevano avuto lo scopo di perseguire specifiche finalità di riciclaggio di denaro proveniente dalle loro attività delittuose.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

A dire del ricorrente, infatti, il giudice della riparazione avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., su fatti e condotte palesemente inidonee$ a tale fine, essendo 2evincibile dai contenuti delle conversazioni intercettate come l'istante, in ossequio a quanto da lui sin da subito dichiarato, fosse stato unicamente interessato all'acquisto, insieme ai suoi parenti, dell'esercizio commerciale presso cui lavorava, senza avere avuto alcun ruolo attivo nella condotta di intestazione fittizia, avendo intrattenuto rapporti con altri soggetti solo per motivi personali e per il proprio interesse, senza alcun collegamento con le altrui attività criminose.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere 3del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto 4all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche. prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalla sentenza assolutoria di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione della libertà personale dell'istante, così da risultare idonei a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con cui il giudice della riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. alla circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto rapporti di frequentazione ambigua con pericolosi soggetti, e in particolare con esponenti della famiglia dei Romeo alias "Stacchi" di [OSCURATO:PERSONA], tra le più attive nel traffico internazionale di stupefacenti, che, mediante la contestata operazione economica occulta, avevano inteso perseguire specifiche finalità di riciclaggio dei proventi derivanti dalle loro attività illecite.

Ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile allo [OSCURATO:PERSONA] in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo.

5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto 5ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale a una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'Autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in complessivi euro 1.000,00.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere (dal 5 al 14 dicembre 2018) e poi agli arresti domiciliari (dal 14 dicembre 2018 al 26 marzo 2021), per complessivi 842 giorni, impostagli dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 2018 e applicata a seguito di esecuzione di un mandato di arresto europeo, in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen., aggravato ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen. Con successiva sentenza del 26 marzo 2021 lo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale di Locri per non avere commesso il fatto, con decisione poi divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022. 1.1. Per la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa per cui era stato sottoposto a misura cautelare, ha comunque accertato come lo [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dipendente di una gelateria sita in Bruggen la cui attività era stata ritenuta riferibile agli interessi economici delle ndrine di [OSCURATO:PERSONA], si fosse interessato all'acquisto di tale attività commerciale assieme a un cugino e al padre, che a tale scopo aveva versato la somma di euro 5.000,00. Soprattutto rilevanti, ai fini della configurazione di un comportamento gravemente colposo di rilevo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sono state per la Corte territoriale, le reiterate interazioni avute dallo [OSCURATO:PERSONA] con vari soggetti coinvolti nell'affare illecito, e in particolare con esponenti della famiglia dei Romeo alias "Stacchi" di [OSCURATO:PERSONA], tra le più attive nel traffico internazionale di stupefacenti, che, attraverso la descritta operazione economica occulta, avevano avuto lo scopo di perseguire specifiche finalità di riciclaggio di denaro proveniente dalle loro attività delittuose. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. A dire del ricorrente, infatti, il giudice della riparazione avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., su fatti e condotte palesemente inidonee$ a tale fine, essendo 2evincibile dai contenuti delle conversazioni intercettate come l'istante, in ossequio a quanto da lui sin da subito dichiarato, fosse stato unicamente interessato all'acquisto, insieme ai suoi parenti, dell'esercizio commerciale presso cui lavorava, senza avere avuto alcun ruolo attivo nella condotta di intestazione fittizia, avendo intrattenuto rapporti con altri soggetti solo per motivi personali e per il proprio interesse, senza alcun collegamento con le altrui attività criminose. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere 3del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto 4all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche. prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalla sentenza assolutoria di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione della libertà personale dell'istante, così da risultare idonei a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con cui il giudice della riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. alla circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto rapporti di frequentazione ambigua con pericolosi soggetti, e in particolare con esponenti della famiglia dei Romeo alias "Stacchi" di [OSCURATO:PERSONA], tra le più attive nel traffico internazionale di stupefacenti, che, mediante la contestata operazione economica occulta, avevano inteso perseguire specifiche finalità di riciclaggio dei proventi derivanti dalle loro attività illecite. Ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile allo [OSCURATO:PERSONA] in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo. 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto 5ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale a una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'Autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in complessivi euro 1.000,00. P. P.Q.M
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