CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1980
Cassazione n. 14327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.) e ha, poi, parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (entrambi per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. e il solo D'[OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta al D'[OSCURATO:PERSONA] in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e novanta euro di multa e quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in mesi due e giorni venti di reclusione e settantadue euro di multa, con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti; - che l'unico motivo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio inflitto per non aver riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e non aver quantificato la pena irrogata nel minimo edittale - è indeducibíle in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e alla pericolosità dell'imputato (alla luce della significativa biografia criminale) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e ove si consideri che per costante giurisprudenza le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il primo motivo dei ricorsi presentati dal D'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto, a prescindere dalla circostanza che non risulta specifica richiesta di applicazione della detta causa di non punibilità (e tanto esclude, di per sé, la possibilità di censurarne l'omissione in questa sede), è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non avendo la difesa indicato gli 2elementi che sono alla base della prospettazione difensiva, formulata in termini solo potenziali; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M