CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato Carlo TestaPiccolomini unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, inproprio nonché quale Ente capofila dell’[OSCURATO:PERSONA] B5, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 2932/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il15/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 2366/2023Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 11711/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]