Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 20724/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Lucca, in data 15 gennaio 2025, ha solo parzialmente accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad alcuni reati fine, di evasione, di violenza privata e di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare respingendola quanto al delitto di evasione, ritenuto occasionale ed estemporaneo, e a quello di violenza privata, perché ritenuto commesso per una questione inerente solo la sfera personale del condannato ed estranea al contesto di crimine organizzato, e perciò ritenendo assente, in relazione a tali due reati, una programmazione unitaria originaria; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il travisamento delle due condanne per le quali è stata esclusa la continuazione, quanto alla condanna per la condotta di evasione perché questa è stata commessa in quanto soggetto associato e «al solo fine di perseverare nel proprio fine di organizzazione mafiosa», e quanto alla condanna per violenza privata, perché commessa utilizzando la forza di intimidazione propria del vincolo associativo; inoltre sono stati disattesi gli indicatori sintomatici dell'unicità di disegno criminoso, in particolare quello della contiguità spazio-temporale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non fornisce alcun elemento concreto a sostegno della valutazione che prospetta, idonea a dimostrare l'erroneità di quella contenuta nell'ordinanza impugnata, in particolare omettendo di spiegare perché l'essere evaso per recarsi ad acquistare generi alimentari costituirebbe un comportamento diretto a perpetuare il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, e perché l'avere reagito con minaccia contro la richiesta di pagare un proprio debito personale costituirebbe una condotta inerente il delitto associativo e programmata unitariamente alla decisione di commettere quest'ultimo delitto; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un travisamento delle due sentenze di condanna in questione, risultando la motivazione dell'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, attéso che le concrete modalità e le motivazioni delle predette condotte sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Lucca, in data 15 gennaio 2025, ha solo parzialmente accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad alcuni reati fine, di evasione, di violenza privata e di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare respingendola quanto al delitto di evasione, ritenuto occasionale ed estemporaneo, e a quello di violenza privata, perché ritenuto commesso per una questione inerente solo la sfera personale del condannato ed estranea al contesto di crimine organizzato, e perciò ritenendo assente, in relazione a tali due reati, una programmazione unitaria originaria; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il travisamento delle due condanne per le quali è stata esclusa la continuazione, quanto alla condanna per la condotta di evasione perché questa è stata commessa in quanto soggetto associato e «al solo fine di perseverare nel proprio fine di organizzazione mafiosa», e quanto alla condanna per violenza privata, perché commessa utilizzando la forza di intimidazione propria del vincolo associativo; inoltre sono stati disattesi gli indicatori sintomatici dell'unicità di disegno criminoso, in particolare quello della contiguità spazio-temporale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non fornisce alcun elemento concreto a sostegno della valutazione che prospetta, idonea a dimostrare l'erroneità di quella contenuta nell'ordinanza impugnata, in particolare omettendo di spiegare perché l'essere evaso per recarsi ad acquistare generi alimentari costituirebbe un comportamento diretto a perpetuare il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, e perché l'avere reagito con minaccia contro la richiesta di pagare un proprio debito personale costituirebbe una condotta inerente il delitto associativo e programmata unitariamente alla decisione di commettere quest'ultimo delitto; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un travisamento delle due sentenze di condanna in questione, risultando la motivazione dell'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, attéso che le concrete modalità e le motivazioni delle predette condotte sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 20724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris